n. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2015 -

TRIBUNALE DI VITERBO Il Giudice dell'Esecuzione Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 Nel procedimento R.E. n. 1396/2013 promosso da Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.p.A. - creditore procedente, contro Valentini S.r.l. - debitore esecutato e nei confronti di CRV Immobiliare S.r.l. - terzo pignorato. Intervenuti: Banca di Viterbo per ulteriore credito di €

167.607,00 oltre interessi;

Silvestri Legnami S.r.l. per credito di €

2.450,00 oltre interessi;

intervenuti rinuncianti: Saliaj Flamur;

Kumanaku Besmir;

Prod. In.Gra S.r.l.;

Letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe - sciogliendo la riserva presa alla udienza del 4 febbraio 2015;

Premesso che: fatto e svolgimento del processo: 1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20 dicembre 2013, la Banca di Viterbo sottoponeva a pignoramento «le somme dovute in forza di contratti per compravendite immobiliari.... ed ogni altra somma credito e/o attivita' a qualsiasi causa dovuta o debenda dalla CRV Immobiliare S.r.l. alla debitrice esecutata e di cui la stessa e' titolare sia per capitale, sia per interessi, sia per spese, fino a concorrenza della somma precettata aumentata della meta' ex art. 546 cpc e cosi' per complessivi €

580.961,40». 2. Il terzo CRV Immobiliare S.r.l. non compariva alla udienza del 18 giugno 2014 e il G.E. ordinava la notificazione del verbale di udienza con avviso al terzo pignorato che, in caso di mancata sua comparizione alla successiva udienza del 22 ottobre 2014 e mancata dichiarazione, il credito, nella misura e per le causali indicate dal creditore, si sarebbe ritenuto accertato ai sensi dell'art. 548 cpc nuova formulazione (Articolo modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di Stabilita' 2012, per i procedimenti iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2013, e successivamente ancora modificato con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha abrogato il primo comma e sostituito il secondo). 3. Regolarmente notificato il verbale al terzo (in data 16 luglio 2014), alla successiva udienza del 5 novembre 2014 il terzo pignorato, la CRV S.r.l. assistita dall'avv. Giuseppe Sinatra, depositava dichiarazione di terzo negativa, affermando di non avere alcun debito nei confronti della debitrice esecutata, Valentini S.r.l. (erroneamente indicata come Valentini Immobiliare S.r.l., errore materiale, poi piu' volte chiarito dalla difesa della CRV, sia a verbale che nelle note autorizzate). 4. La Banca di Viterbo contestava la dichiarazione negativa, e chiedeva l'assegnazione del credito, affermando che il credito della Valentini S.r.l. deve ritenersi esistente e che la dichiarazione e' mendace e non corrispondente al vero, in quanto, in documenti presentati presso la stessa Banca di Viterbo dalla CRV Immobiliare S.r.l., la stessa si era dichiarata debitrice della Valentini S.r.l., in particolare riferiva che nel doc. 12 in atti la CRV avrebbe dichiarato: «di dover provvedere alla restituzione di somme precedentemente oggetto di dazione in nostro favore effettuata dalla Soc. Valentini S.r.l.», inoltre tale debito risultava a suo dire, da una serie di documenti che venivano prodotti, da cui risultava, secondo la difesa della Banca creditrice, il collegamento tra le due societa' e l'esposizione debitoria della CRV S.r.l. nei confronti della Valentini S.r.l. 5. Il G.E., rilevato che la dichiarazione del terzo era stata oggetto di contestazioni, con ordinanza del 5 novembre 2014, disponeva procedersi agli accertamenti di cui all'art. 549 cpc, autorizzando le parti al deposito di note autorizzate e documenti e rinviava al 4 febbraio 2015. 6. La Banca di Viterbo nelle sue note autorizzate sosteneva che la Valentini S.r.l. e la CRV S.r.l. non sono socie l'una dell'altra, ma sono collegate in quanto il sig. Roberto Valentini, socio della Valentini S.r.l. e' amministratore della CRV Immobiliare S.r.l. 7. Negli anni la Valentini S.r.l. aveva corrisposto alla CRV S.r.l. delle somme per consentirle di coprire alcune rate con le societa' di leasing da cui la CRV Immobiliare aveva acquistato gli immobili adibiti a Caserma dei Carabinieri di Bagnoreggio e di Capranica, affittati al Ministero dell'interno, ma il credito piu' cospicuo sarebbe derivato dall'aiuto che la Valentini S.r.l. avrebbe dato alla CRV Immobiliare S.r.l. per l'acquisto dell'immobile sito a Viterbo Valle Faul «ex gasometro», avrebbe pagato le rate del leasing e poi coperto i titoli rilasciati per il riscatto anticipato, tale operazione sarebbe stata «giustificata» mediante la sottoscrizione di un preliminare di compravendita al prezzo di €

1.200.000,00 stipulato in data 12 maggio 2010;

il prezzo pattuito sarebbe stato pagato con modalita' di favore e con pagamenti rateali che in realta' sarebbero, a dire della Banca di Viterbo, «meri prestiti» e tale circostanza risulterebbe sia dai documenti gia' menzionati, sia dagli altri documenti depositati;

tale circostanza dovrebbe emergere anche da una prova testimoniale che la Banca ha richiesto, articolata in 5 capitoli, riguardanti una riunione tenutasi nel marzo 2013, nel corso della quale l'amministratore della CRV Immobiliare S.r.l. avrebbe ammesso l'esistenza di un debito della CRV nei confronti della Valentini S.r.l. di €

850.000,00. 8. Chiedeva quindi di dichiarare accertata l'esistenza di un credito di €

850.000,00 o in subordine di €

500.000,00 per il minore importo a suo dire «ammesso» nella lettera del 22 novembre 2011 (doc. 12) e la conseguente assegnazione;

  1. La CRV Immobiliare S.r.l. (terzo pignorato) nelle sue note autorizzate dichiarava che nei bilanci CRV risulta esposto un debito di €

    1.200.000,00 nei confronti della Valentini, debito che non ha natura pecuniaria ma trae origine dal preliminare di compravendita immobiliare del 1° marzo 2010, allegato n. 7 alle note autorizzate depositate da Banca di Viterbo, che prevede l'impegno della CRV Immobiliare a vendere alla Valentini S.r.l. l'immobile di Valle Faul «ex gasometro», una volta perfezionato il riscatto con la societa' di leasing, a fronte del versamento di parte del prezzo da parte della Valentini S.r.l. La CRV Immobilare aveva emesso fattura, che veniva iscritta in bilancio, da un lato all'attivo, per rappresentare credito per le somme ancora dovute dalla Valentini S.r.l. per il saldo del prezzo, dall'altro al passivo per il corrispondente debito della CRV Immobiliare per il trasferimento dell'immobile in favore della Valentini. La posizione debitoria e' destinata ad estinguersi col fisiologico trasferimento dell'immobile. Per quanto riguardava un prestito chirografario di €

    180.000,00 del 2 dicembre 2011 la CRV aveva effettuato la restituzione con un versamento di €

    154.800,00 nel mese di dicembre 2011 «definendo le partite in essere tra le parti». Nelle repliche la Banca di Viterbo, insisteva nelle sue deduzioni circa la vera natura delle dazioni della Valentini S.r.l., che avrebbero costituito un prestito e non i versamenti del prezzo stabilito nel preliminare, per cui ne residuerebbe un credito di almeno 500.000,00 euro a favore della Valentini S.r.l. nei confronti della CRV, che, a suo dire, risulterebbe ammesso nella lettera del 22 novembre 2011 (doc. 12). Nelle repliche della CRV del 24 gennaio 2015, si allegavano i giroconti da cui risultava la restituzione di €

    161.800,00 a Valentini, a fronte del prestito di €

    180.000,00 e la difesa della CRV dichiarava che ogni posizione debitoria si era definita con la stipula del preliminare tra la Valentini e la CRV del 1° marzo 2010, con cui si era stabilito che la Valentini S.r.l. doveva versare €

    600.000,00 in conto del prezzo complessivo di €

    1.200.000,00. L'operazione di compravendita sarebbe reale e niente affatto simulata, come dimostrerebbe l'intervenuta conclusione di una operazione del tutto analoga, avente ad oggetto l'immobile condotto in locazione finanziaria adibito a Caserma dei Carabinieri di Capranica, venduto all'Istituto per il sostentamento del clero immediatamente dopo averlo riscattato. I canoni di leasing sarebbero stati interamente pagati con i canoni di locazione pagati dal Ministero, portando a termine una operazione analoga a quella effettuata con la Valentini (conduttrice dell'immobile sito in Valle Faul). Dalle note depositate e dai documenti emerge sostanzialmente che il terzo pignorato CRV Immobiliare S.r.l. nega di avere un debito pecuniario nei confronti della debitrice Valentini S.r.l. ed afferma che il rapporto intercorrente con la Valentini deriva dal preliminare di compravendita immobiliare del 1° marzo 2010 (allegato n. 7 alle note autorizzate depositate da Banca di Viterbo), che prevede l'impegno della CRV Immobiliare S.r.l. a trasferire alla Valentini S.r.l. l'immobile di Valle Faul una volta perfezionato il riscatto con la societa' di leasing, a fronte dell'avvenuto versamento del prezzo da parte della Valentini S.r.l. L'operazione di cui all'atto di intesa del 3 novembre 2011 non risulta sia stata perfezionata, e quindi non risulta che le parti abbiano stipulato un accordo di risoluzione circa preliminare del 1° marzo 2010. La Banca di Viterbo al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi aveva affermato di sottoporre a pignoramento «le somme dovute in forza di contratti per compravendite immobiliari.... ed ogni altra somma credito e/o attivita' a qualsiasi causa dovuta o debenda dalla CRV Immobiliare S.r.l. alla debitrice esecutata». La Banca di Viterbo, quindi, nell'atto di pignoramento presso terzi, aveva qualificato il credito pignorato come un credito «per somme dovute in forza di contratti per compravendite immobiliari» e non ha mai contestato l'esistenza del contratto preliminare, che, anzi, risulta depositato dalla stessa Banca e oggetto di vari riferimenti nella documentazione prodotta dalla Banca. Dal contratto preliminare (doc. 7 allegato alle note depositate...

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