n. 154 SENTENZA 24 giugno - 15 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed altro e il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di costituzione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed altro, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato Alessandro Pace per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed altro, Giovanni Maria Flick e Francesco Saverio Bertolini per il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 17 febbraio 2014 (r.o. n. 198 del 2014), il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. La disposizione impugnata prevede che il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), «si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni», che ha istituito l'albo professionale degli agrotecnici. La norma interpretata dispone che gli «atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701». Nella sostanza, la disposizione censurata estende, in capo agli agrotecnici, una serie di competenze in materia catastale, in asserita violazione dei parametri costituzionali richiamati. Ha esposto il giudice rimettente, investito dell'appello contro la sentenza 30 agosto 2012, n. 7395, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, che con la domanda avanzata nel giudizio a quo e' stato richiesto l'annullamento della risoluzione del 3 aprile 2008, n. 10/DF (prot. n. 2888) del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' della circolare dell'Agenzia del territorio 14 aprile 2008, n. 3 (prot. n. 28606). In via preliminare, il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che gli atti impugnati, anche laddove qualificati come atti interni alla pubblica amministrazione, potrebbero comunque evidenziare profili di eccesso di potere, deducibili con ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice rimettente ha, inoltre, ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere in capo alla categoria professionale dei geometri, in considerazione del riconoscimento, agli atti impugnati, di una natura regolamentare e non meramente interpretativa della norma censurata. Di qui la prospettata rilevanza della questione di costituzionalita' della norma di legge, della quale la risoluzione e la circolare citate si porrebbero come «atti applicativi», recanti un'indubbia portata costitutiva di situazioni giuridiche in capo alla categoria professionale degli agrotecnici. Infatti, oltre ad estendere a questi ultimi le competenze in materia catastale, gli atti secondari impugnati consentirebbero, in concreto, l'utilizzabilita' del relativo sistema informatico, includendo gli agrotecnici, di fatto, tra gli operatori abilitati. In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ha innanzitutto richiamato la sentenza n. 441 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), nella parte in cui non prevede l'esercizio, da parte degli agrotecnici, di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attivita' catastale di frazionamento dei terreni. Ha sottolineato il rimettente che, pur riconoscendo l'ampia discrezionalita' del legislatore nell'individuare, sulla scorta del principio di professionalita' specifica, le competenze di ciascuna categoria professionale, questa Corte ha rilevato che «la preparazione dell'agrotecnico [...] e' rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, si' da risultare soltanto un completamento della formazione primaria ed essenziale». E ha messo in luce come essa ritenne, pertanto, ragionevole l'esclusione della materia catastale dal novero delle attribuzioni professionali degli agrotecnici, ivi comprese la formazione e redazione di tipi di frazionamento e mappali, cui fanno riferimento l'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), e gli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale), richiamati dalla norma interpretata dalla disposizione di legge censurata (entrambe approvate successivamente alla sentenza della Corte costituzionale appena ricordata). Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe in primo luogo contrastante con l'art. 77, secondo comma, Cost., non sussistendo i requisiti di straordinarieta' e necessita' previsti per l'emanazione del decreto-legge. In particolare, l'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, difetterebbe del requisito della straordinarieta' e dell'urgenza che pervade l'intervento normativo cosiddetto "milleproroghe", provvedendo ad ampliare le competenze degli agrotecnici, con norme disomogenee rispetto all'oggetto e alla finalita' del decreto-legge. Risulterebbe percio' spezzato il legame logico-giuridico tra la valutazione d'urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento emesso che, seppur successivamente sottoposto al controllo formale del Parlamento, deve comunque presentarsi come un intervento normativo coerente e armonico, anche se articolato e differenziato al suo interno. La disposizione in esame esulerebbe del tutto dalla finalita' perseguita dal decreto-legge, non trovando una sua collocazione coerente con la ratio dell'intervento straordinario e urgente. La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 3 Cost. nella parte in cui, in maniera del tutto arbitraria, verrebbe ad incidere sulla leale concorrenza in danno della categoria dei geometri, ad onta della comprovata e piu' adeguata preparazione di questi ultimi nella materia catastale. L'ingiustificata estensione delle competenze degli agrotecnici inciderebbe, infine, anche sul buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma, Cost., che risulterebbe pregiudicato dallo svolgimento di attivita' ad opera di soggetti non dotati di un'adeguata capacita' professionale. 2.- Nel giudizio si e' costituito il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, parte del giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale. La parte ha ricordato che, in attuazione dell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, l'Agenzia del territorio emano' la circolare 7 febbraio 2002, n. 1, in cui sostenne che, in base alla norma da ultimo ricordata, sarebbe stata attribuita agli agrotecnici la facolta' di redigere gli atti di aggiornamento catastale di cui all'art. 8 della legge n. 679 del 1969 e di cui agli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 650 del 1972. La circolare venne impugnata dal Collegio Nazionale Geometri e dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale, nel rigettare i ricorsi, con le sentenze n. 59 del 9 gennaio 2003 e n. 2618 del 25 marzo 2003, interpreto' la norma attribuendole il significato di includere gli agrotecnici tra i soggetti legittimati al compimento degli indicati atti catastali. Le decisioni vennero ribaltate dal Consiglio di Stato, che - con le sentenze n. 2204 e n. 2288, entrambe del 10 maggio 2007 - escluse che la disposizione della legge finanziaria per il 2001 avesse esteso anche agli agrotecnici la legittimazione a compiere gli atti catastali indicati dalla norma. Il legislatore intervenne, dunque, in sede di conversione del d.l. n. 248 del 2007, dettando la norma di interpretazione autentica oggetto della questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presente giudizio. Ha sottolineato il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati che, non essendovi il tempo per la soppressione della norma (si approssimava infatti la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT