n. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2018 -

TRIBUNALE DI ROMA Sezione XIII Il Giudice, dott. Massimo Moriconi;

Letti gli atti del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 53309/2017, osserva: 1 - Con ricorso del 12 settembre 2017 V. M., premesso di essere stata ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di' Roma in data 10 aprile 2017, unitamente al coniuge I. R., nella qualita' di genitori di M. C. R., chiedevano al Tribunale di Roma la nomina di un Consulente tecnico di ufficio per l'espletamento di una consulenza tecnica diretta ad accertare se le prestazioni dei medici dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma fossero state eseguite nel rispetto delle linee guida vigenti e quantificare i danni causati al minore a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Ospedale;

il tutto nell'ottica dell'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti. Il quale, costituitosi, rigettava, con motivata comparsa difensiva, ogni addebito. Il Giudice con ordinanza del 13 novembre 2017 invitava V. M. a produrre la documentazione anche reddituale a sostegno dell'istanza di ammissione al Gratuito patrocinio, ed all'esito del positivo riscontro avutone, cosi' provvedeva con ordinanza del 25 gennaio 2018: premesso che l'allegazione posta a base del ricorso ex art. 696-bis (che soddisfa a mala pena della sua stringatezza, all'onere minimale imposto al presunto danneggiato ed al tempo perimetra insuperabilmente l'indagine), consiste nell'assunto che i medici dell'Ospedale Bambin Gesu' di Roma, in relazione alle prestazioni esercitate nei confronti di C. R. affetto da «neurofibromatosi di tipo 1», e a carico del quale veniva successivamente accertata, presso altro nosocomio, malattia neoplastica, non effettuavano, nelle occasioni (15 gennaio 2016 e 24 febbraio 2016) in cui il bambino veniva esaminato dal personale medico del Bambin Gesu', i tempestivi accertamenti (RM e analoghi esami) che avrebbero consentito di accertare sulla base dei risultati degli esami e dei sintomi manifestati;

esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, ed esperita ogni altra eventuale indagine specialistica accertino e descrivano con adeguata se le censure risultino fondate in termini di qualificazione di errore ed in caso di risposta positiva accertino: i) il rapporto causale tra l'operato del medico ed i postumi, considerando i precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso-consistenza;

ii) se siano reliquati postumi diversi da quelli (c.d. risultato normale) normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;

iii) l'esistenza del danno differenziale (maggior danno);

iv) se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attivita' non lavorative che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attivita' esistenziali;

v) se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficolta' e possibilita' di successo di tali interventi;

vi) se ed in che misura percentuale i postumi abbiano limitato e ridotto in maniera permanente la complessiva integrita' psicofisica del soggetto (idoneita' a svolgere le attivita' esistenziali comuni alla generalita' delle persone precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale. Da' atto che i CTU inizieranno le operazioni peritali alle ore... del giorno... presso... Acquisisce il giuramento dei CTU. Fissa all'inizio delle operazioni peritali il termine ultimo per la nomina di CTP anche a verbale dei CTU. La relazione peritale sara' trasmessa dal consulente a mezzo PEC ai ricorrenti entro il... I ricorrenti potranno trasmettere le loro osservazioni al consulente con gli stessi mezzi. I CTU depositeranno, mediante invio telematico e copia cartacea di cortesia, la relazione in cancelleria con le eventuali osservazioni e una sintetica valutazione delle stesse, entro il... Atteso che uno dei ricorrenti risulta validamente ammesso al beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello Stato e ritenutolo equo riduce alla meta' gli importi del fondo spese/acconto che determina di €

750,00 piu' accessori per ciascuno dei due C.T.U. che pone a carico di I. R. M.. Il pagamento delle suddette somme prima dell'inizio delle operazioni, ove richiesto, e' condizione per la procedibilita' della consulenza. I CTU potranno, se ritenutolo opportuno, tentare la conciliazione della lite, mediante invio di comunicazione alla parte contumace. Autorizza il ritiro dei fascicoli per la consegna ai nominati CTU. P.Q.M. A scioglimento della riserva, Dispone la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis;

Nomina consulente tecnico di ufficio medico legale...

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