n. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2016 -

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia (penale) Composta dai magistrati: Dott. Maria Cristina Canziani, Presidente. Dott. Pietro Caccialanza, Consigliere rel. Dott. Serena Baccolini, Consigliere. Dott. Susanna Raimondi, Consigliere on. Dott. Fabian Oscar Ottaviano, Consigliere on. ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di S... V..., nato a..., in atto detenuto per questa causa presso l'I.P.M. «Beccaria» di Milano, difeso dall'avv. Margherita Calvi Parisetti, con studio in Milano, via S. Maria Valle 2/A. All'esito dell'udienza del 12 maggio 2016, svoltasi in presenza di S... V... e del difensore, sentito il P.G. (che si e' rimesso alla decisione della Corte) osserva con istanza depositata in data 9 maggio 2016 la difesa di S... V... ha proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 500/2016 SIEP, emesso in data 26 aprile 2016 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. Con tale ordine di esecuzione il Procuratore Generale ha disposto la carcerazione di S... V... in relazione alla pena detentiva di mesi sei di reclusione (oltre alla pena pecuniaria di euro 150,00 di multa), a lui inflitta: con sentenza della Corte d'Appello di Milano (sez. Minori) n. 199/2015 del 17 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2016;

per i reati di cui all'art. 628 I e III comma n. 1 c.p. e di cui all'art. 4 legge 110/75, commessi in Cormano l'11 gennaio 2010;

in aumento sulla pena inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Milano (sez. Minori) n 1/2011 del 13 gennaio 2011, divenuta irrevocabile il 1° marzo 2011. In data 5 maggio 2016 il Procuratore Generale ha respinto l'istanza del condannato, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione e la sua sostituzione mediante ordine con sospensione della pena, ex art. 656 comma 5 c.p.p., rilevando che S... e' stato condannato per un reato, rapina aggravata, ostativo all'applicazione di tale norma. Con l'incidente di esecuzione di cui qui si discute, la difesa di S... V... ha sollevato «questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 comma 9, lett. a) c.p.p., in quanto in conflitto con gli articoli 27 terzo comma e 31 della Costituzione, nella parte in cui si riferisce a titolo esecutivo per reati commessi da minorenne», rilevando come la preclusione dell'operativita' della sospensione della pena ex art., 656 comma 9 lett. a) c.p.p. in presenza di un reato ostativo alla sospensione stessa «e' contraria alla ratio che guida l'intera disciplina della giustizia minorile, che intende come prioritario l'interesse a promuovere o a rimuovere gli ostacoli ai processi evolutivi dell'adolescente anziche' sancirne gli esiti negativi, in vista del preminente obiettivo di inserimento nella societa'». Va dato atto che gia' in un recente procedimento, rubricato al n. 25/15 R. Es., la Corte d'Appello di Milano ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per una questione di legittimita' della medesima norma, relativamente ad altro ordine di esecuzione n. SIEP 1189/2015, emesso in data 25 novembre 2015 a carico dello stesso V... S... si trattava anche li' dell'esecuzione di una pena detentiva inflitta (anche) per il reato di cui all'art. 628 III comma n. 1 c.p., ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 n. 9 lettera a) c.p.p. La questione cola' sollevata con ordinanza del 2 febbraio 2016, depositata il 19 febbraio 2016, viene anche in questa sede riportata in quanto da questa Corte del tutto condivisa, con una sola aggiunta di cui si dira' al termine. Questa Corte ritiene la proposta questione di costituzionalita' non manifestamente infondata per le ragioni che seguono. Il quadro normativo e giurisprudenziale che interessa il caso di specie puo' essere cosi' sintetizzato: l'art. 656 c.p.p, nel testo attualmente in vigore, prevede al comma 5 che il Pubblico Ministero, con decreto notificato al condannato e al difensore, sospenda l'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, avvisando il condannato che ha facolta' di presentare entro 30 giorni domanda per ottenere dal Tribunale di sorveglianza alcune misure alternative previste dalla legge 354/1975. Con tale norma il legislatore ha inteso evitare a chi fosse stato condannato a pena inferiore a tre anni l'ingresso in carcere per il tempo necessario ad avanzare l'istanza di misura alternativa alla detenzione e a consentire lo svolgimento del relativo procedimento;

il comma 9, lett, a), dello stesso articolo, prevede che la sospensione non possa essere disposta a favore dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 354/1975 e successive modificazioni;

l'art. 4-bis della legge 354/1975 e' articolato su piu' «gruppi» o «fasce» di delitti per i...

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