n. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2015 -

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione Prima Penale La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Prima penale, riunita in camera di consiglio e cosi' composta: 1) Dott.ssa Iside Russo - Presidente;

2) Dott. Massimo Gullino - Consigliere;

3) Dott. Francesco Petrone - Consigliere rel. nell'esecuzione penale a carico di Vitalone Rosaria (Sinopoli, 4 dicembre 1959), nei cui confronti risulta esecutiva la sentenza 14 luglio 2009 di questa Corte d'Appello in riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 2006 del GUP del Tribunale di Palmi (irr. il 5 gennaio 2010);

richiamata la propria ordinanza di sequestro preventivo e confisca ex artt. 321, 676, comma 1, 667, comma 4, c.p.p. e 12-sexies, legge n. 356/1992 emessa in data 29.10/11.11.2013 nell'ambito della procedura esecutiva n. 257/13 R.G.Esec.1ª;

vista l'opposizione ex dell'art. 667, comma 4, c.p.p., verso detto provvedimento proposta in data 25 novembre 2013 dalla condannata unitamente ai terzi interessati Panuccio Antonio e Panuccio Carmela oltre che da Panuccio Carmelo (pure asseritamente terzo interessato, quantunque non intestatario di alcuno dei beni in sequestro);

a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 14 ottobre 2014 all'esito della discussione delle parti;

Osserva Con ordinanza 29 ottobre 2013 depositata in data 11 novembre 2013 (notificata il 16 novembre 2013) la Corte, accogliendo la richiesta del P.G. in sede, sulle premesse: che la Vitalone e' stata condannata alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, con la citata sentenza 14 luglio 2009 di questa Corte d'Appello (irr. il 5 gennaio 2010), per il reato di cui agli artt. 110, 648, c.p., commesso in Reggio Calabria dall'8 aprile 2003 (data del furto) al 31 agosto 2004 (data dell'accertamento), titolo di reato per il quale e' prevista la speciale confisca dei beni di cui all'art. 12-sexies del D.L. n. 306 citato;

che dagli accertamenti svolti dal R.O.N.I. del C.do Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria su espressa delega della Procura Generale in sede (condensati nelle note Informative 23 giugno 2011, n. 51/30-8-2010 e 20 maggio 2013, n. 51/30.11.2010) era emerso che alla condannata era riferibile, oltre ad un consistente patrimonio immobiliare (non oggetto di richiesta], la disponibilita' di risparmi per importi davvero considerevoli [per lo piu' i buoni postali, i depositi ed i titoli oggetto di richiesta, ma non solo];

che, a fronte di cio' l'analisi dei flussi di reddito (peraltro espressi al lordo delle imposte) riferibili alla condannata ed al suo nucleo familiare nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2011 (gli impieghi piu' considerevoli si riferivano comunque all'ultimo decennio), rivelavano una media attestantesi intorno ai 12.000,00 euro annui [ovvero una somma gia' difficilmente compatibile con il mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone e che certo non avrebbe potuto consentire l'accumulo dei rilevanti risparmi oggetto della richiesta tanto piu' che ad essi si dovevano cumulare gli esborsi corrisposti per gli acquisti immobiliari pure effettuati nello stesso periodo];

ordinava la confisca ex art. 676, comma 1, c.p.p., 12-sexies, legge n. 356/1992 e 12 (disponendone nel contempo il sequestro preventivo a termini dell'art. 321 c.p.p.): dei Buoni Postali meglio indicati nella ordinanza (rispettivamente intestati alla condannata ed al coniuge Panuccio Antonio ed alla condannata ed alla figlia Carmela) per un totale complessivo di euro 86.500,00;

del Libretto Postale n. 23436632 acceso il 14 febbraio 2005 presso Poste Italiane SPA - Filiale di San Procopio con saldo (al 2 agosto 2012) pari ad euro 28.107,20 intestato alla condannata ed al coniuge Panuccio Antonio;

del Deposito Titoli n. 2185989 acceso il 14 febbraio 2005 presso Poste Italiane SPA - Filiale di San Procopio con titolo 416666 CAP 07/13 RELOAD3II sottoscritto nell'anno 2007 e pari ad euro 5.000,00 e con titolo 431504 BP 08/14 RELOAD3IIC sottoscritto nell'anno 2008 e pari ad euro 53.000,00 intestato alla condannata ed al coniuge Panuccio Antonio. Con atto a firma dei difensori di fiducia depositato in data 25 novembre 2013, verso la predetta ordinanza interponevano rituale opposizione la Vitalone ed i terzi interessati Panuccio Antonio e Panuccio Carmela, unitamente a Panuccio Carmelo, pure figlio della Vitalone e asseritamente terzo interessato, quantunque non formale intestatario di alcuno dei beni in sequestro). Gli opponenti, ribadito in capo al requirente l'onere della prova della sproporzione del valore dei beni nella disponibilita' della famiglia Panuccio-Vitalone, pur riservando al successivo deposito di una consulenza di parte la ricostruzione storica dei volumi reddituali e dunque la dimostrazione della compatibilita' degli stessi con i risparmi oggetto di confisca, evidenziavano da subito come, proprio in punto di verifica dell'asserita sproporzione tra i valori oggetto di confisca ed i redditi leciti prodotti dal nucleo familiare, gli accertamenti del RONI fossero da ritenersi gravemente carenti in quanto non aventi nel conto altre lecite redditivita' facenti capo al nucleo familiare (cui doveva ascriversi anche il Panuccio Carmelo). In ogni caso, si osservava come la Corte fosse andata ultra petitum quanto alla confisca dei Buoni Postali cointestati alla Panuccio Carmela (avendo il PG chiestone il sequestro per la sola quota facente capo alla Vitalone) ed aveva omesso di considerare anche la discrasia apprezzabile tra i dati documentali derivanti dai tabulati INPS, di cui all'allegato 3 dell'Informativa del RONI dei Carabinieri, e la ricostruzione della capacita' reddituale poi concretamente effettuata nella sintesi riepilogativa. Ancora, si evidenziava: che parte considerevole della capacita' reddituale del nucleo familiare derivava da poste reddituali non oggetto di dichiarazione fiscale, e non poteva esservi dubbio che la sproporzione dovesse essere apprezzata, per espressa indicazione normativa, non solo in relazione al reddito dichiarato, ma anche in relazione alla attivita' economica;

che s'erano presi in considerazione solo i redditi prodotti a far tempo dal 1991, mentre il nucleo familiare aveva iniziato a produrre redditi gia' dal 1978;

ch'era stata omessa la considerazione delle disponibilita' economiche aggiuntive venute dai redditi agrari dei terreni posseduti dai coniugi e dai contributi integrativi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT