n. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA sezione 3 riunita con l'intervento dei signori: Celle Marina - Presidente;

Maggio Fulvia Daria - relatore;

D'Avanzo Francesco - giudice;

ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 624/2015, depositato il 13 aprile 2015, avverso la sentenza n. 1876/2014 Sez. 13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova;

Contro Pellegrini Andrea, via Fasceto, 5 - 16032 Camogli, difeso da Castagnoli Leonardo presso Avvocatura della Regione Liguria, via Fieschi, 15 - 16100 Genova e da Crovetto Marina, presso Avvocatura della Regione Liguria, via Fieschi, 15 - 16100 Genova;

proposto dall'appellante Regione Liguria. Atti impugnati: cartella di pagamento n. 0482013003404251 Tas. automobili 2010. Svolgimento del processo Con atto di appello depositato in data 13 aprile 2015, la Regione Liguria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova 8 ottobre 2014 n. 1876, che aveva accolto il ricorso, proposto dal sig. Andrea Pellegrini, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 04820139934042251, recante la richiesta di pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, relativa all'annualita' 2010, per il motoveicolo targato MI 780387. Il ricorrente ha evidenziato come, essendo stato il motoveicolo in questione immatricolato nell'anno 1990, avrebbe dovuto essere soggetto al pagamento della tassa ridotta ex art. 63 legge n. 342/00. La Commissione sulla base del certificato della Federazione motociclistica italiana 25 ottobre 2011 n. 137356 ha ritenuto la sussistenza del diritto all'esenzione e ha accolto il ricorso. La Regione fonda l'appello su un'unica censura di violazione dell'art. 10 legge regionale n. 3/2005 come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 2/06 che prescrive quale requisito per potere godere dell'esenzione, l'iscrizione del singolo autoveicolo o motoveicolo nei registri dell'Automotoclub Storico Italiano o della Federazione motociclistica italiana, non rilevando che il modello sia appartenente alle categorie di veicoli dagli stessi enti individuate. Nella specie, poiche' la certificazione di iscrizione risale all'anno 2011, l'appellato non avrebbe potuto godere della esenzione. Si e' costituito in giudizio l'appellato, producendo giurisprudenza e prassi univoca nel senso della irrilevanza dell'iscrizione dei singoli veicoli nei registri degli enti Automotoclub storico Italiano o Federazione motociclistica italiana...

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