n. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2015, proposto da Soc. Lottomatica Videolot Rete S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Botto, Filippo Pacciani, Valeria Viti, Raffaella Zagaria, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, Via di San Nicola Da Tolentino, 67;

Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti di Soc Las Vegas By Playpark Cbc Srl, Soc G Matica Srl;

e con l'intervento di ad opponendum: Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, Viale Mazzini, 73;

per l'annullamento, la disapplicazione e la declaratoria di illegittimita' costituzionale ed europea, previa rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia: del decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 4076/RU del 15 gennaio 2015, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, nel modificare la vigente concessione, e' stato stabilito che la societa' ricorrente debba versare, per l'anno 2015, l'importo di euro 96.539.243,48, suddiviso in due rate, di cui una, pari al 40% entro il 30 aprile 2015 ed una, pari al 60% entro il 31 ottobre 2015;

dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilita');

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'atto di intervento ad opponendum del Codacons;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premette in fatto la societa' odierna ricorrente di essere affidataria dal 2013, in esito ad apposita gara pubblica, della concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento e di aver investito, per lo svolgimento di tale attivita', circa 500 milioni di euro. Rappresenta parte ricorrente che con l'art. 1, comma 649, della legge di stabilita' di cui alla legge n. 190 del 2014, e' stata introdotta una significativa riduzione dei compensi dei concessionari, stabilendosi, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, «A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015: a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria competente;

  1. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

  2. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.». In attuazione di tale norma, e' stato adottato il gravato decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli datato 15 gennaio 2015, con il quale e' stato determinato il numero degli apparecchi riferibili a ciascuno dei concessionari ripartendo tra gli stessi, su tale base e in maniera proporzionale, il versamento annuale dell'importo di 500 milioni di euro da effettuarsi nella misura del 40% entro il 30 aprile 2015 ed il residuo 60% entro il 31 ottobre, determinando in €

    96.539.243,48 l'importo dovuto dalla ricorrente a fronte della ricognizione degli apparecchi alla stessa riferibili. Si sofferma parte ricorrente sull'illustrazione della disciplina normativa di riferimento, come modificatasi nel tempo, nonche' dell'assetto dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i concessionari e gli operatori di filiera, come regolati dallo schema di convenzione di concessione, precisando come il compenso a favore dei gestori e degli esercenti sia stabilito sulla base di accordi contrattuali tra questi ultimi e i concessionari - che ricevono dai gestori e dagli esercenti l'importo residuo, ovvero l'importo risultante dalla differenza tra la raccolta di gioco tramite apparecchi, le vincite erogate sugli apparecchi e le vincite pagate in sala, e il compenso contrattualmente spettante all'incaricato del versamento - mentre il concessionario percepisce un compenso omnicomprensivo, determinato sulla base della raccolta del gioco al netto di quanto dovuto all'Agenzia (a titolo di canone di concessione e di deposito cauzionale), all'erario (a titolo di imposte, tra cui il PREU), agli utenti (le vincite), ai soggetti contrattualizzati per la raccolta dell'importo residuo. Precisa, quindi, parte ricorrente come sulla base di tale assetto dei rapporti abbia ponderato la propria offerta, facendosi carico di ingenti investimenti e finalizzando la propria attivita' al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario. Tale assetto e' stato profondamente inciso, sostiene parte ricorrente, per effetto dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che modifica con effetti retroattivi un rapporto di durata consolidatosi sulla base di scelte imprenditoriali compiute sotto la previgente normativa. Avverso il decreto impugnato, nonche' avverso la disciplina normativa di cui lo stesso costituisce attuazione, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura: I - Illegittimita' derivata del decreto dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Sostiene parte ricorrente l'incostituzionalita' della norma posta a fondamento del decreto impugnato in quanto, nell'incidere in misura ablativa, con efficacia retroattiva, su rapporti di durata, non risulta rispettosa dei limiti imposti all'esercizio dell'attivita' legislativa, non potendo mere esigenze di risparmio e di bilancio pubblico integrare quelle esigenze straordinarie che sole possono giustificare la modifica in senso sfavorevole della disciplina dei rapporti di durata, e non rivestendo la contestata misura carattere temporaneo e circoscritto. Nel ricordare, inoltre, parte ricorrente, che l'intervento normativo va ad incidere su diritti soggettivi perfetti scaturenti da atti convenzionali, sulla cui base sono stati calibrati gli investimenti, nel modificarli autoritativamente integrerebbe una violazione della liberta' di iniziativa economica e dei principi di tutela dell'affidamento e di certezza giuridica. Mancherebbe, inoltre, sostiene parte ricorrente, la previsione di meccanismi di riequilibrio o di compensazione del sacrificio imposto - limitandosi la norma a prevedere una generica rinegoziazione dei contratti con gli operatori di filiera - con conseguente irragionevolezza della nuova disciplina. Lamenta ancora parte ricorrente la mancata previsione di un regime transitorio e di un termine ragionevole per l'adeguamento al mutato assetto normativo che introduce nuovi obblighi fortemente incisivi su posizioni giuridiche consolidate, violando il patto di fiducia tra Stato e cittadini. II - Ulteriore illegittimita' del decreto derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Lamenta parte ricorrente come la contestata norma - nell'imporre al concessionario di riscuotere tutte le somme dagli operatori di filiera per poi procedere alla corresponsione del compenso a questi ultimi dovuto...

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