n. 152 SENTENZA 23 maggio - 27 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilita' regionale 2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-5 luglio 2016, depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2016. Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4-5 luglio 2016 e depositato il successivo 14 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilita' regionale 2016). Il ricorrente rileva che la disposizione impugnata modifica l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), introducendo, dopo la lettera l), la seguente: «l-bis) domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia;». Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, introducendo in tal modo, tra i requisiti richiesti dal citato art. 6, comma 1, della legge reg. Molise n. 25 del 2012, per l'iscrizione al ruolo provinciale di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi o di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale), quello secondo cui i soggetti che intendono iscriversi debbano avere il domicilio professionale in una delle provincie molisane, costituisce una illegittima misura limitatrice della concorrenza. Ad avviso della difesa statale, la disposizione, «con il ridurre gli spazi di possibile competizione tra gli operatori presenti nei relativi mercati», pone «ostacoli ingiustificati all'esercizio delle relative attivita' economiche e un limite oggettivo alla concorrenza tra gli operatori». A sostegno, il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. Molise n. 25 del 2012, secondo cui i soggetti aspiranti all'iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli e natanti dovevano «essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa...

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