n. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2015, proposto dalla societa' Snai Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lorenzoni, con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

    Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Nei confronti di societa' Codere Network Spa e Giog Srl, non costituite in giudizio;

    e con l'intervento di ad opponendum: Codacons - Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini n. 73, presso l'Ufficio legale nazionale del Codacons;

    Per l'annullamento del decreto direttoriale prot. 4076 del 15 gennaio 2015, con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che la societa' ricorrente, quale concessionaria della gestione del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, in attuazione delle previsioni dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 debba versare, per l'anno 2015, l'importo di €

    37.792.340,12, suddiviso in due rate (il 40% entro il 30 aprile 2015 ed il 60% entro il 31 ottobre 2015), nonche' di ogni altro a esso presupposto, connesso e/o consequenziale;

    previa disapplicazione per contrasto con il diritto dell'Unione europea, ovvero previo accertamento incidentale dell'illegittimita' costituzionale, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, nella parte in cui: A) introducono un indebito prelievo forzoso destinato ad incidere in misura sproporzionata e in maniera irrazionale sulla societa' ricorrente;

    1. imputano esclusivamente a ciascun concessionario sia l'onere economico di provvedere al suddetto versamento, sia il connesso onere della traslazione del prelievo sugli altri operatori della filiera, sia l'onere di rinegoziare con i soggetti incaricati della raccolta delle giocate le modalita' di conferimento dei relativi flussi finanziari;

      Visti il ricorso e i relativi allegati;

      Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del Codacons;

      Viste le memorie difensive;

      Visti tutti gli atti della causa;

      Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

      1. In punto di fatto la societa' ricorrente - uno dei tredici concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (di seguito denominati «concessionari») - riferisce quanto segue: A) venuta a scadenza la concessione sottoscritta nel 2004, essa ha partecipato, con esito favorevole, ad una nuova procedura selettiva e in data 31 marzo 2013 ha sottoscritto una nuova convenzione di durata novennale;

    2. nel frattempo essa ha acquistato e pagato anticipatamente i diritti di installazione delle c.d. Videolotteries (di seguito denominate «VLT»), pagandoli €

      15.000,00 cadauno, con un esborso complessivo di €

      75.700.000,00;

    3. l'equilibrio sinallagmatico del rapporto concessorio - gia' inciso dalla nuova convenzione, peggiorativa rispetto alla precedente - e' stato ulteriormente pregiudicato da altri fattori, come l'incremento della tassazione dei flussi di gioco ed il proliferare di normative regionali e comunali in materia di orari di funzionamento e di localizzazione degli apparecchi da intrattenimento, che hanno determinato significative limitazioni all'offerta di gioco;

    4. nonostante quanto precede, il legislatore e' intervenuto con la disposizione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 imponendo un nuovo prelievo, che incide sui rapporti in essere al punto di «elidere ogni ragionevole margine di redditivita'» dei concessionari;

    5. difatti secondo tale disposizione: «A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all' art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015: a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria competente;

  2. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all' art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

  3. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati»;

    1. in applicazione di tale disposizione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito denominata «ADM») con l'impugnato decreto direttoriale ha operato la ripartizione del prelievo tra i tredici concessionari, imponendo alla ricorrente medesima di versare, solo per l'anno 2015, l'esorbitante importo di €

      37.792.340,12. 2. Quindi la societa' ricorrente - premesso che l'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 deve essere qualificato come una vera e propria legge provvedimento - deduce innanzi tutto censure incentrate sull'illegittimita' derivata dell'impugnato decreto per effetto dell'incostituzionalita' e dell'incompatibilita' con l'ordinamento dell'Unione europea del prelievo introdotto con tale articolo. 3. La prima questione - incentrata sulla violazione degli articoli 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., nonche' della direttiva UE n. 23/14 - mira a dimostrare che il prelievo, da qualificare come una vera e propria prestazione patrimoniale imposta, non e' stato quantificato in proporzione agli introiti dei concessionari e stravolge la causa tipica del rapporto concessorio. Innanzi tutto la peculiarita' dell'intervento legislativo consisterebbe nel fatto che viene qualificato come una «riduzione ... delle risorse statali a disposizione a titolo di compenso» un prelievo forzoso (di importo complessivo pari a 500 milioni di euro annui) svincolato da ogni riferimento allo schema proprio del compenso, da intendersi come corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio gestito in regime di concessione, perche' il prelievo stesso viene operato indipendentemente dal volume delle giocate realizzato dai concessionari. Quindi la ricorrente deduce che non si conoscono altri casi di prestazioni patrimoniali imposte (anche di natura fiscale) che fissino l'entita' del prelievo ancor prima di determinare la relativa base imponibile, stabilendone l'importo in valore assoluto piuttosto che come una quota percentuale calcolata in proporzione alla base imponibile. Inoltre l'espediente di qualificare il prelievo come una riduzione dei compensi dei concessionari servirebbe a mascherare un'indebita interferenza sul rapporto concessorio. Infatti - sebbene i compensi del concessionario siano legati ai risultati dell'attivita' esercitata e, quindi, il sinallagma tra gli obblighi del concessionario ed i compensi ad esso spettanti (di seguito denominato «sinallagma concessorio») costituisca la causa tipica della convenzione di concessione - il legislatore ha ritenuto di poter intervenire ab externo sui compensi spettanti all'intera filiera del gioco (costituita dai concessionari, dai gestori e dagli esercenti), ma senza considerare che in tal modo «stravolge il dato essenziale dello schema concessorio: ossia la variabilita' del compenso del concessionario, legato al corrispondente rischio imprenditoriale assunto con la gestione dell'attivita' delegatagli col diritto di fare propria la parte degli utili che a lui spetta». In altri termini la disposizione in esame, sottraendo annualmente una quota fissa dei compensi spettanti ai concessionari (e agli altri operatori della...

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