n. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2017 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA Il Giudice di pace nel procedimento Rgnr n. 345/2013 Rg.GdP 196/2017 Premesso: che si procede penalmente nei confronti di G. D. nato a ... il ... e di W. M. nata ... il ... per i fatti di cui alla seguente imputazione: 1) quanto a G. D. del reato p. e p. dall'art. 582 codice penale perche' spingeva G. M. gettandola pesantemente a terra sul marciapiede cosi' cagionandole lesioni personali consistite in «trauma contusivo ginocchio di destra» meglio descritte nel certificato di P.S. del ... dell'Ospedale di ... con prognosi di giorni dieci ed impossibilita' di attendere alle ordinarie occupazioni per i medesimo periodo;

2) quanto a W. M. del reato p. e p. dall'artt. 594 codice penale perche' offendeva l'onore e il decoro di G. M. dicendole le espressioni del seguente tenore: «taci tu che sei malata, hai bisogno di curarti, non sei neanche piu' capace di guidare la macchina.. sei malata.. devi farti curare..» Fatti commessi in ... in data ... che la fattispecie di reato di cui al procedimento in oggetto nei confronti dell'imputata W. M. riguarda il reato di ingiurie ex art. 594 codice penale che e' stato abrogato dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma terzo;

Considerato: che il giudice procedente dubita della legittimita' costituzionale delle norme abrogative del suddetto reato di ingiuria;

tanto premesso il giudice remittente osserva quanto segue. 1. - Inquadramento normativo. L'oggetto del giudizio riguarda il reato di ingiuria previsto e punito dall'art. 594 codice penale. Tale reato e' stato abrogato dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3. Di tali norme abrogative il remittente dubita della legittimita' costituzionale. Il testo dell'art. 594 codice penale cosi' disponeva: «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.» Nel procedimento avanti al giudice di pace il suddetto reato era punito con la multa da euro 258,00 fino ad euro 2.582,00 ed era inserito nel capo II, titolo XII del libro II del codice penale riguardante i delitti contro l'onore. L'onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana riconosciuto tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, nei quali sono compresi il diritto alla vita, all'incolumita' fisica e alla liberta' personale. La stessa Corte costituzionale infatti lo annovera tra i beni e gli interessi inviolabili in quanto essenzialmente connessi con la persona umana (Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973). Si tratta quindi di un bene giuridico ascritto nel rango dei diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, originari e innati, ed e' estrinsecazione, nelle societa' democratiche, del fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani...

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