n. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2017 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della giunta provinciale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2016, n. 25, pubblicata nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale 20 dicembre 2016, n. 51, recante «Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunita' comprensoriali della Provincia di Bolzano», quanto agli articoli 7 e 32, per violazione degli articoli 11, 81, quarto e sesto comma, 97, primo comma, 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e degli articoli 8, 9 e 79, terzo comma e quarto-octies, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (nonche' gli atti ad esso presupposti e le successive modificazioni e integrazioni), reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In applicazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che sancisce la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare i principi del suddetto decreto, potendone stabilire, ai sensi dell'art. 79, solo decorrenza e modalita' integrative di applicazione in ragione delle peculiarita' locali, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata disciplina statale, che trova il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare, fra l'altro, il rispetto anche da parte delle autonomie dell'art. 117, terzo comma e degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Come chiarito da codesta ecc.ma Corte, i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 sono, infatti, al centro di un «intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione» (sentenza n. 184/2016) che involge diverse norme costituzionali, di cui in primo luogo l'art. 117, secondo comma, lettera e), che come detto attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, ma anche altri parametri, che la corretta armonizzazione dei bilanci intende salvaguardare, quali il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost., anche nell'ottica del rispetto dei vincoli comunitari di cui agli articoli 11 e 117 Cost., i principi di buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost. e quello del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma. L'utilizzo delle prerogative delle autonomie, in particolare, deve avvenire preservando la sostanza dell'ampio e complesso processo di armonizzazione senza ridurne la portata attraverso l'introduzione di deroghe o integrazioni che finirebbero per riprodurre aspetti di disomogeneita' nei conti degli enti territoriali (sentenza n. 184/2016). In linea con quanto esposto, ai sensi dell'art. 79, 4-octies del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano ha assunto l'obbligo di recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' dagli presupposti e dalle successive modifiche, in particolare dalla disciplina del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni, nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno («La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.»). Il citato obbligo di rinvio recettizio consente alla Provincia autonoma di Bolzano esclusivamente l'utilizzo della potesta' normativa limitatamente agli aspetti contabili non disciplinati dalla richiamata disciplina statale, o da questa demandati all'ente e alle peculiarita' statutarie garantite alla provincia. Come chiarito da codesta ecc.ma Corte nella richiamata sentenza n. 184/2016, infatti, se e' ben vero che «Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull'esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalita' analitiche di illustrazione di progetti e di interventi», e' necessario che la peculiare disciplina posta in essere dagli enti locali sia «conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall'armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio». Cio' detto, la legge in esame, al contrario, nel provvedere alla regolamentazione della disciplina contabile applicabile ai comuni e alle comunita' comprensoriali della provincia, non solo contravviene all'obbligo di rinvio recettizio e, per tale profilo, si pone in contrasto diretto con il citato art. 79, 4-octies, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ma introduce una disciplina peculiare che opera deroghe, omissioni ed integrazioni suscettibili di determinare incertezza e confusione in contrasto con quanto disposto dalla disciplina statale interposta contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, nonche' nelle norme presupposte e successive modifiche, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali. (1) Cio' premesso, la predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri di data 10 febbraio 2017, depositata in estratto in allegato al presente ricorso, per i seguenti motivi: 1) art. 7 della legge provinciale n. 25/2016 - Violazione degli articoli 11, 81 quarto e sesto comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), terzo comma della Costituzione e dell'art. 79, comma quarto-octies, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Come riportato, i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 sono al centro di un «intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione» (sentenza n. 184/2016) che involge diverse norme costituzionali, di cui in primo luogo l'art. 117, secondo comma, lettera e), che come detto attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, ma anche altri parametri, quali il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost., anche nell'ottica del rispetto dei vincoli comunitari di cui agli articoli 11 e 117 Cost., i principi di buon...

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