n. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2016 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on.le Rosario Crocetta rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Antonio Lazzara, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n. 302, serie generale - S.O. n. 70/L: Art. 1, comma 61 per violazione degli articoli 36 e 37 e 97 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione oltre che del principio di leale collaborazione;

Art. 1, commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma 638 per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. oltre che del principio di leale collaborazione;

Art. 1, comma 586 per violazione degli articoli 36, 20 e 17, lett. b) dello Statuto oltre che dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria nonche' dell'art. 43 dello Statuto stesso;

Art. 1 commi 680-682: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e' correlate norme di attuazione in materia finanziaria oltre che del principio di leale collaborazione;

Art. 1 comma 685: nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto «adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto» debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto stesso per violazione dell'art. 43. Art. 1 comma 688: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1° e 6° tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione;

Art. 1 comma 689: per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1 e 6 tutti della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione;

Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n. 302 S.O. n. 70/L e' stata pubblicata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016) che contiene le su indicate disposizioni lesive delle prerogative statutarie. La legge di stabilita' del 2016 impone a questa Regione ulteriori sacrifici. Le norme di cui ci si duole comportano tutte, pur se a vario titolo, effetti negativi sul bilancio regionale. Si noti che viene introdotta piu' di una misura di importo ingente, che va a sommarsi alle gia' insostenibili riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni. Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali (sentenza n. 138/99). Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro». Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello Stato puo', nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e, che, a tal fine, essendo indiscutibile il depauperamento della finanza regionale, la stessa Corte ha affermato che non «sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011). Del resto che le norme oggi impugnate incidano, sia direttamente che indirettamente, su una finanza regionale gia' gravemente compromessa dalla circostanza che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia si evince dai dati richiamati dalla Corte dei conti in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 (3 luglio 2015 - Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 2/2015/PARI e Relazione). Dalla relazione in sede di parifica risulta che «Nel corso del 2014, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate ha «trattenuto» le entrate riscosse nella Regione per complessivi 585,5 milioni di euro, riversandole direttamente al bilancio dello Stato a titolo di accantonamenti tributari e, per di piu', in assenza di qualsiasi comunicazione formale alla Regione. Quest'ultima, in tal modo, non ha potuto «accertare» la medesima somma in entrata e, conseguentemente in uscita a titolo di concorso alla finanza pubblica atteso che, nell'ordinamento contabile della Regione, le entrate erariali sono accertate all'atto del versamento». Le Sezioni riunite hanno, pertanto, evidenziato «come l'operato degli anzidetti Uffici statali, che hanno posto in essere una sostanziale "compensazione per cassa", abbia realizzato una procedura unilaterale e poco trasparente, che non consente un corretto riscontro al livello di banca dati SIOPE e che mal si concilia con il principio di "leale collaborazione" che deve presidiare i rapporti istituzionali tra Stato e Regione». Tale prassi ha prodotto un duplice ordine di criticita': «da una parte non ha consentito alla Regione di operare in termini di corretta contabilizzazione delle entrate, di talche' risulta fuorviante e di difficile comprensione, attraverso il rendiconto, non solo la modalita' con la quale la Regione ha contribuito al risanamento della finanza pubblica, ma anche l'analisi della "serie storica" degli accertamenti, ai fini di un confronto omogeneo con i dati degli esercizi precedenti;

dall'altra, si e' generato un disallineamento tra le scritture contabili dello Stato e quelle della Regione, atteso che la quietanza in entrata al bilancio dello Stato del 31 dicembre 2014, e' stata successivamente rettificata in diminuzione per l'importo di 585,5 milioni, gia' trattenuto alla Regione, con effetti sul consuntivo 2014 dello Stato, mentre, nel rendiconto della Regione, le medesime entrate, restituite nel primo trimestre 2015, sono state necessariamente contabilizzate in conto...

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