n. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2017 -

TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione civile Il giudice dott.ssa Viviana Di Gesu, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 aprile 2017, nel giudizio civile iscritto al n. 5066/2016 R.G., promosso da: Ediservice s.r.l., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Andrea Scuderi ed Elena Leone del Foro di Catania, giusta procura in calce all'atto introduttivo, parte attrice;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresenta e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, parte convenuta;

e nei confronti di: Editoriale La Voce Societa' Cooperativa, F.I.L.E. Federazione Italiana Liberi Editori, controinteressati contumaci;

ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale. In fatto e diritto 1. Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 59 della legge n. 62/2009 ed ex art. 11 del decreto legislativo n. 104/2010 del 16 marzo 2016, a seguito della sentenza 22 ottobre 2015, n. 2447 di declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia - Sezione staccata di Catania - per la ritenuta sussistenza di una posizione di diritto soggettivo riguardo alla pretesa fatta valere nel giudizio amministrativo, la societa' a r.l. Ediservice ha chiesto - previa, occorrendo, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale di taluni articoli della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2010, n. 223, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2012, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2012, per contrasto con gli articoli 1, 2, 3, 21, 41 e 97 della Costituzione e coi principi anche comunitari di eguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento, buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, certezza del diritto e legalita' -: a). l'accertamento e la declaratoria del diritto di essa societa' a percepire il contributo diretto all'editoria per l'anno 2013 nella misura integrale, pari ad €

1.294.113,62, spettante sulla base dei costi ammissibili, senza alcuna riduzione percentuale e/o riparto proporzionale, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con disapplicazione dei decreti, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per l'informazione e l'editoria - aveva ridotto il contributo ad essa societa' spettante, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 250/1990, per l'anno 2013, per la testata «Quotidiano di Sicilia», fissandolo nel minore importo di €

734.461,24 (di cui €

29.378,45 quale ritenuta IRPEG non liquidata alla societa' editoriale), nonche' dei presupposti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013 con cui era stato approvato il bilancio autonomo del Consiglio di Presidenza per l'esercizio finanziario 2014, nella parte in cui era stato fissato il complessivo stanziamento, e dei decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di Ministri del 10 e 15 dicembre 2014, coi quali sono stati disposte variazioni in aumento, nella parte in cui non hanno parametrato le somme complessivamente stanziate all'effettivo fabbisogno complessivo risultante;

b). per l'effetto, la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - a corrispondere alla societa' Ediservice l'importo di euro 559.652,38, pari alla differenza tra l'importo del contributo diretto all'editoria per l'anno 2013 nella misura integrale indicata sub a) e l'importo effettivamente erogato di €

734.461,24, o di quella maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'erogazione del contributo in misura ridotta all'effettivo soddisfo;

c). la disapplicazione anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto n. 2248/1965 (rectius: n. 2248/1865 all. E), di ogni eventuale atto e\o provvedimento amministrativo illegittimo;

d). Spese e compensi di lite. 2. Difese della societa' attrice. a). A sostegno della pretesa, la societa' - riportando quanto gia' dedotto avanti al giudice amministrativo - ha precisato di avere presentato nel mese di gennaio 2014, domanda di ammissione della testata «Quotidiano di Sicilia» ai contributi diretti di sostegno all'editoria per l'anno 2013, stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della legge n. 250/1990, allegando i documenti di rito e, tra questi, l'apposita certificazione dei costi sostenuti nel detto anno per la produzione della testata in formato cartaceo e digitale, dalla quale risultava un contributo per l'anno 2013 di 1.294.113,62, pari al 50% dei costi ammissibili. L'Amministrazione ha riconosciuto l'esattezza del contributo indicato, ma erogava, con bonifico bancario del 22 dicembre 2014, la minore somma di €

734.461,24 (di cui 29.378,45 euro quale ritenuta IRPEG non liquidata), pari alla percentuale del 56,754% del contributo «teorico» dovuto. L'importo scaturiva dal riparto proporzionale tra i richiedenti aventi titolo, secondo il criterio normativo sancito dall'art. 2 (comma 1) del decreto-legge n. 63/2012, della minore somma di €

43.050.841,24, che era stata stanziata per il 2013 nell'apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio con diversi provvedimenti amministrativi - dei quali in questa sede si chiedeva la disapplicazione -a fronte di un fabbisogno effettivo di €

73.598.534,14. La societa' lamentava che il contributo complessivamente stanziato, e - per quel che qui interessa - di quello erogato alla Ediservice, non appariva idoneo ad assolvere pienamente la funzione di concreto sostegno degli editori, perseguita dalla legge con i contributi in parola, con conseguente gravissimo danno all'impresa editoriale ricorrente, sia sotto il profilo economico e finanziario, incidendo nei rapporti con le banche ed i fornitori che all'immagine, atteso che ci si riferiva a costi gia' da oltre un anno sostenuti. b). Parte attrice, riportando le difese svolte nel ricorso avanti al giudice amministrativo, ha eccepito: a. Violazione degli articoli 1, 2, 3, 41 e 97, nonche' dell'art. 21 della Costituzione, posti a garanzia della liberta' di stampa, del pluralismo democratico e dell'uguaglianza sostanziale, nonche' dei criteri di buon andamento ed imparzialita' e delle regole di buona fede, correttezza, certezza dell'azione amministrativa e legittimo affidamento;

  1. Violazione dei principi comunitari di legittimo affidamento e proporzionalita', degli articoli 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 1 del Protocollo l della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 3 e 3 della legge n. 241/90 e successive modifiche;

  2. Eccesso di potere per difetto di motivazione, di presupposti, di istruttoria e per travisamento dei fatti;

  3. Contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta, cosi' deducendo, nello specifico, in fatto e in diritto: «Il ricorso ha ad oggetto la contestazione dell'illegittima riduzione per l'anno 2013, dell'importo del contributo diretto assegnato alla societa' editoriale ricorrente rispetto a quello dovuto, e del presupposto insufficiente stanziamento complessivo, iscritto nel pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. «Le risorse a sostegno dell'editoria complessivamente stanziate per l'anno 2013 invero, sono pari ad un quarto di quelle distribuite per l'anno precedente. «Orbene, la disciplina relativa al sostegno all'editoria ha assunto ed assume un ruolo fondamentale per il nostro sistema democratico, quale espressa garanzia del pluralismo e del diritto alla qualita' dell'informazione, riconosciuto tra l'altro dall'art. 21 della nostra Costituzione. «Il principio ispiratore che ha caratterizzato i fondi a tal fine destinati, approntati per la prima volta nel 1981 e riformati nel 1990, e' stato da un lato quello di sostenere ed incoraggiare la democrazia informativa e dall'altro di fornire un supporto all'editoria piu' serio (e percio' poco attraente per il mercato pubblicitario fortemente sbilanciato in favore delle reti televisive e delle strutture editoriali piu' rilevanti, spesso controllate dai gruppi imprenditoriali e centri di interesse economico). «Le finalita' delle disposizioni costituzionali e normative poste a garanzia e tutela della liberta' di stampa e del sostegno all'editoria, pertanto, alla luce dei provvedimenti impugnati rimangono frustrate e sostanzialmente inattuate, per effetto di un indiscriminato e lineare taglio di risorse. «Poste tali brevi premesse, e' utile illustrare le modalita' dell'intervento statale diretto, di cui si giova l'impresa editoriale ricorrente sin da quando e' stato diffuso come quotidiano. «L'intervento dello Stato nel settore dell'editoria si esplica invero, in misure di sostegno economico di tipo diretto o indiretto. «In particolare, gli aiuti economici diretti consistono nell'erogazione, alle imprese editoriali che presentino i requisiti richiesti, di un contributo calcolato in ragione dei parametri di volta in volta indicati (vendite, distribuzione, tiratura, costi o altro), mentre gli aiuti economici indiretti sono costituti da riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato. «La prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria e' stata dettata con la legge n. 416/1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi -tra i quali, principalmente, le leggi numeri 67/1987, 250/1990 e 62/2001 - che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. «A causa di cio', negli anni piu' recenti - pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni - sono stati compiuti alcuni tentativi di razionalizzazione. «In particolare, in attuazione dell'art. 44 del decreto-legge n. 112/2008, e' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n....

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