n. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14 del 2015, proposto da: Wanda Ferro, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Francesco Pullano, con domicilio eletto presso Francesco Pullano in Catanzaro, Via Purificato, 18;

contro Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Manna, Enrico Francesco Ventrice, Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso Enrico Ventrice in Catanzaro, Via Cassiodoro 50;

Consiglio Regionale della Calabria;

Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Cosenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o Tribunale di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di Giuseppe Mangialavori, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Stefano Luciano, con domicilio eletto presso Vincenzo Iritano in Catanzaro, Via G Schipani 168/E;

Morrone Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro via A. De Gasperi n. 76/B;

per l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali del 23 novembre 2014 per il rinnovo della carica di presidente della giunta regionale della Calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Catanzaro e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Cosenza e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o Tribunale di Catanzaro e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord c/o Tribunale di Reggio Calabria e di Giuseppe Mangialavori e di Morrone Giuseppe;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 20 marzo 2015 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato in data 16.01.2015, l'odierna ricorrente, candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta Regionale calabrese per la lista regionale n. 1 collegata alle liste circoscrizionali aventi i contrassegni "Casa delle Liberta-Forza Italia-Fratelli d'Italia", chiede l'annullamento, in via principale, del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o il Tribunale di Catanzaro del 09.12.2014, nella parte in cui e' stato proclamato eletto alla carica di Consigliere regionale il Dott. Giuseppe Mangialavori all'esito delle recenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Calabria;

contestualmente impugna i verbali di proclamazione alla carica di consigliere regionale di Giuseppe Morrone, Nazzareno Salerno e Giuseppe Graziano. Cio' al fine di ottenere una sentenza che dichiari il proprio diritto ad essere proclamata alla carica di consigliere regionale, in qualita' di candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto presidente. Espone la ricorrente che, a seguito delle elezioni svoltesi in data 23 novembre 2014 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria, l'Ufficio Centrale Regionale c/o la Corte d'Appello di Catanzaro, con verbale del 9 dicembre 2014, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria il sig. Mario Oliviero. Nella fase immediatamente successiva alla proclamazione del Presidente della Giunta Regionale, l'Ufficio Centrale Regionale non ha proclamato eletta. alla carica di consigliere regionale la ricorrente, sebbene rivesta la qualita' di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, mediante l'attribuzione, alla stessa, dell'ultimo dei seggi spettante alla sua coalizione, come previsto dal sistema vigente. La ricorrente ipotizza che l'Ufficio Centrale Elettorale Regionale abbia ritenuto che la modifica introdotta con la legge regionale 12.9.2014 n. 19, mediante la quale e' stato soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'art.1 della L.R. n. 1/2005 - che richiamava espressamente l'art. 5 della L.Cost. n. 1/1999 - comporti l'inapplicabilita' del secondo periodo dell'art. 5 della L. n. 1/1999 e, conseguentemente, impedisca la sua proclamazione a consigliere regionale. La ricorrente deduce che la previsione di cui all'art. 5, comma 1, secondo periodo della L costituzionale n. 1/1999 (nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero immediatamente di voti inferiori a quello del Presidente eletto), seppure contenuta in una disposizione rubricata come "transitoria", non avrebbe "carattere transitorio", nel senso che non cessa di esistere con l'entrata. in vigore delle leggi regionali, ma e' norma di principio a garanzia delle c.d. minoranze. Secondo la prospettazione della ricorrente, la norma della legge costituzionale che prevede la proclamazione a consigliere...

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