n. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA Sezione Prima ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 12 del 2018, proposto da R. P., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Malattia e Giuseppe Sbisa', con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Donota n. 3;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale e', del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: del provvedimento del Questore di Pordenone cat. 6D/2017 DIV.P.A.S. del 23 novembre 2017, con il quale e' stata rigettata l'istanza di rinnovo della licenza n. 21226/96 per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni presentata dal ricorrente ed e' stata ordinata l'immediata cessazione dell'industria di riparazione delle armi comuni in atto e la chiusura al pubblico dell'attivita' in argomento;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, incluso il preavviso di rigetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La vicenda fattuale. Il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il decreto in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Pordenone gli ha denegato il rinnovo della licenza rilasciatagli nell'anno 1996 per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni e ordinato l'immediata cessazione dell'industria in atto e la chiusura al pubblico della relativa attivita'. Ai fini che qui interessano, espone d'essere stato condannato dal Tribunale di Pordenone per il reato di furto (articoli 624 e 625 n. 2 c.p.) e invasione di terreni (art. 633 c.p.) alla pena di otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa (pena dichiarata estinta per effetto di indulto) in relazione ai fatti commessi in data 28 dicembre 2004 in Frisanco, giusta sentenza n. 63/08 del 4 febbraio 2008, poi confermata dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza n. 708 del 24 agosto 2010. Espone, inoltre, che la licenza posseduta gli e' sempre stata rinnovata di anno in anno sino al 2011 e, divenuta triennale la durata della relativa validita', ha ottenuto, poi, il successivo rinnovo nell'anno 2014. Parallelamente, chiesta e ottenuta la riabilitazione (ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 17 novembre 2015), ha ottenuto anche il rilascio di una nuova licenza di porto di fucile per uso caccia (il rilascio originario risale all'11 marzo 2009), sebbene il preavviso di diniego ricevuto in corso di procedimento avesse indotto a temere un diverso epilogo. In tal caso, il Questore ha apprezzato, pero', in senso favorevole all'interessato proprio l'intervenuta riabilitazione. Cio' nonostante, in data 21 giugno 2017 gli e' stato notificato un preavviso di rigetto, col quale gli e' stato comunicato che la condanna riportata nel 2008 era da considerarsi ostativa al rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni richiesto con istanza in data 9 maggio 2017. A nulla e' valso il contributo procedimentale offerto dal medesimo, dato che il Questore, con decreto in data 23 novembre 2017, gli ha denegato, in via definitiva, il rinnovo della licenza in questione, detenuta sin dall'anno 1996, e cio' sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.L.P.S. («... non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto...;»), in relazione all'art. 9, comma 1, della legge n. 110/1975 («Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. ...»), dalla circolare del Ministero dell'interno in data 2 agosto 2016, che ha recepito il parere n. 01620/2016 della Prima Sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale la riabilitazione «non ha rilievo su altre conseguenze giuridiche delle condanne» poiche' «gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale salvo diverse, specifiche disposizioni di legge» e, inoltre, «a chi e' stato condannato per i reati previsti come preclusivi dal citato art. 43 non puo' essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d'armi senza che possa aver rilievo la conseguita riabilitazione», e dalla circolare n. 557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto 2017, secondo la quale «... la sentenza di riabilitazione non implica la necessita' di fare luogo ad ulteriori valutazioni nel caso in cui essa si riferisca a condanne a pena detentiva per i delitti di cui all'art. 43, primo comma, T.U.L.P.S.. In tal caso, l'Autorita' e' titolare in linea di principio di un potere vincolato, per cui una volta accertata la sussistenza di una pronuncia di condanna per taluno dei predetti delitti occorrera' necessariamente fare luogo al diniego del provvedimento». L'interessato ha, quindi...

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