n. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sesta Sezione civile 2 composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. Stefano Petitti - Presidente dott. Pasquale D'Ascola - consigliere;

dott. Vincenzo Correnti - consigliere;

dott. Milena Falaschi - consigliere;

dott. Mauro Criscuolo - rel. consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 3790-2016 proposto da: La Macchia Fiorella, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulia, 66, presso lo studio dell'avvocato Roberto D'Atri, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente;

nonche' contro Ministero della giustizia 8018440587, intimato;

Avverso il decreto n. 1912/2015 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 29 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2016 dal consigliere dott. Mauro Criscuolo;

Fatto e diritto La Corte d'appello di Perugia con decreto del consigliere delegato del 21 luglio 2015 dichiarava improponibile il ricorso proposto da La Macchia Fiorella con il quale era richiesta la condanna del Ministero della giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto non risultava che la sentenza che aveva definito il giudizio fosse ancora passata in giudicato. Per l'effetto condannava la ricorrente anche al pagamento della somma di €

1.000,00 ai sensi dell'art. 5-quater della legge n. 89/2001. A seguito di opposizione, la Corte di appello in composizione collegiale, con decreto del 29 dicembre 2015, confermava il decreto opposto, ritenendo che fosse stato correttamente applicato l'art. 4 della legge n. 89/2001 come novellato nel 2012, nella parte in cui pone come requisito di proponibilita' della domanda di equa riparazione, il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il provvedimento presupposto. Infatti, la decisione che ha chiuso il giudizio al quale ha preso parte la La Macchia e' stata pubblicata il 22 maggio 2015, e non risulta essere stata notificata, con la conseguenza che per il passaggio in giudicato e' necessario attendere il termine lungo di cui all'art. 327 codice di procedura civile, nella fattispecie ancora di un anno. Alcuna rilevanza poteva poi assegnarsi alla transazione intervenuta tra la ricorrente e la convenuta Unipol, posto che al giudizio avevano preso parte anche altri soggetti, estranei all'accordo transattivo, per i quali continuava a valere il termine lungo per il passaggio in giudicato. Andava altresi' disattesa la richiesta di sospensione del procedimento ex legge n. 89/2001 in attesa del passaggio in giudicato, e risultava manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della medesima legge in quanto la parte interessata avrebbe potuto notificare la sentenza, accelerando il suo passaggio in giudicato. Infine era da reputarsi corretta la condanna della ricorrente al pagamento della somma ai sensi dell'art. 5-quater, dovendosi far rientrare l'improponibilita' della domanda ex art. 4 nel piu' ampio genus dell'inammissibilita' previsto dalla legge. Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L'intimato Ministero non ha svolto difese in questa fase. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 89/2001, nonche' degli articoli 292 e 327 codice di procedura civile. Si deduce che in realta' la condizione alla quale e' subordinata la proposizione del ricorso per equa riparazione non e' il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il processo presupposto, quanto la certezza che lo stesso processo non possa essere poi proseguito. Tale situazione ricorre indubbiamente nel caso, che si configura nella fattispecie in esame, in cui le parti abbiano concluso una transazione che ha posto fine ad ogni controversia. Inoltre sarebbe impedita la possibilita', pur prospettata dal provvedimento impugnato, di ottenere una riduzione dei termini per la formazione del giudicato, in quanto non e' possibile avvalersi della previsione dell'abbreviazione del termine per impugnare quando una delle parti sia contumace. In via subordinata, e nell'ipotesi in cui si ritenga che la lettura delle norme sia conforme a quella sostenuta dai giudici di merito, si prospetta la questione di legittimita' costituzionale delle medesime per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione alle previsioni della CEDU, in quanto la necessaria posticipazione della domanda di equa riparazione al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio presupposto viene a violare il principio di effettivita' della tutela rimediale...

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