n. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione seconda Ha pronunciato la presente, Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2015, proposto da: Codere Network Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 47;

Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti di HBG Connex Spa;

E con l'intervento di ad adiuvandum: A.C.A.D.I., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso Carlo Geronimo Cardia in Roma, viale Parioli, 24;

Nbg Srl, Seven Beers Srl, Nologames Srl, Marchionni Games Sas, Elettrogiochi di Marchionni Sauro, MM Games Chioggia Srl, Replay Srl, Trevigiochi New Srl, Luxor di Dong Feng, MM Games Srl, MM Games Mestre Srl, Bellagio Srl, Trilioner Srl, Dubai Srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Marcello Macaluso e Annunziata Abbinente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annunziata Abbinente in Roma, via L. Robecchi Brichetti, 10;

Per l'annullamento: a) del decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015 (prot. 4076/RU), con il quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel dare attuazione all'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, preso atto della disposta riduzione di 500 milioni di euro su base annua, a decorrere dall'anno 2015, «delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ha: a.1) definito il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del r.d. n. 773 del 1931, riferibili a ciascun concessionario;

a.2) ripartito il versamento annuale pari ad euro 500 milioni in maniera proporzionale al numero di apparecchi, si' da stabilire che la Codere Spa debba procedere per l'anno 2015 al versamento di euro 22.417.772,93;

a.3) stabilito che ciascun concessionario deve effettuare il versamento nella misura del 40% dell'importo annuale allo stesso riferibile ai sensi dell'art. 2 entro il 30 aprile 2015;

  1. di ogni atto connesso, presupposto e conseguente a quello impugnato sub a), previa disapplicazione per contrasto con il TFUE con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e/o rimessione in Corte costituzionale (per contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione e con l'art. 1, prot. 1 della Carta dei diritti dell'uomo) dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

    Visti gli interventi ad adiuvandum;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. La Societa' ricorrente, concessionaria nel sistema di raccolta dei giochi, premette che l'impugnato decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015 le ha attribuito n. 24.343 (rectius: 18.569) apparecchi installati, tanto da pretendere il versamento di euro 22.417.772,93 da ripartire con gli operatori della sua filiera. Soggiunge in linea generale che le funzioni e le attivita' affidate ai concessionari selezionati (attualmente tredici) constano della realizzazione e della conduzione della rete telematica mediante la quale e' possibile il controllo continuo e puntuale degli apparecchi di gioco installati in Italia e della trasmissione dei relativi dati di funzionamento e precisa che la filiera di raccolta dei giochi, come previsto dalla convenzione di concessione, e' costituita, oltre che dai concessionari, dai «gestori» e dagli «esercenti». Rappresenta altresi' la cornice normativa ed il contesto economico-organizzativo in cui si inseriscono le previsioni della legge di stabilita' per il 2015 e si inquadra la presente fattispecie. Di talche', nel ritenere che l'impugnato decreto direttoriale presenti autonomi vizi di illegittimita' nonche' sia viziato in via derivata in quanto la norma primaria sarebbe illegittima per contrasto con alcune disposizioni costituzionali e con i principi fondamentali del Trattato dell'Unione europea e della CEDU - ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa: Sull'illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale della norma di legge. Il decreto direttoriale dell'ADM sarebbe unicamente rivolto a determinare in concreto la ripartizione del prelievo forzoso stabilito dalla norma di legge tra i diversi operatori. Con la disposizione in discorso, il legislatore avrebbe inteso assumere un provvedimento di carattere autoritativo nei confronti di una specifica categoria di soggetti, esercitando prerogative piu' proprie del potere amministrativo che non legislativo. Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 per violazione del principio del legittimo affidamento, violazione e contrasto con gli articoli 3, 41, 97 Cost. Illegittimita' derivata. Il legislatore avrebbe introdotto una misura contraria al principio del legittimo affidamento costituzionalmente protetto, incidendo in modo negativo su posizioni giuridiche ormai maturate, ovvero su rapporti di durata, modificandoli per il futuro e frustrando le aspettative delle parti. L'art. 28 della convenzione di concessione fissava puntualmente il compenso del concessionario, prevedendo che, a fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attivita' e delle funzioni previste dalla concessione, il concessionario percepisce un compenso omnicomprensivo, determinato sulla base della raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento al netto di quanto dovuto ad AAMS, all'Erario, agli utenti, ai soggetti abilitati contrattualizzati per la raccolta dell'importo residuo ai sensi dell'atto di convenzione e, nell'ambito dell'alea propria di ogni attivita' imprenditoriale, ciascun concessionario avrebbe ragionevolmente calibrato la propria attivita' individuando nelle richiamate disposizioni la fonte del rapporto concessorio ed anche la fonte delle sue possibili variazioni. Il comma 649 avrebbe introdotto un intervento sproporzionato e del tutto irrazionale rispetto allo scopo che il legislatore avrebbe inteso perseguire, producendo, di fatto, l'effetto opposto di ridurre drasticamente il gettito erariale, nonche' quello di annullare sostanzialmente la sopravvivenza dello stesso settore. Il comma 649 pretenderebbe di incidere in modo radicale sulle prestazioni rimesse al concessionario, incrementando gli oneri economici a suo carico e diminuendo se non azzerando il compenso. La norma di legge, inoltre, lederebbe il principio del legittimo affidamento nella misura in cui incide direttamente sui compensi a disposizione dei concessionari relativi ad un'attivita' gia' svolta e su corrispettivi gia' maturati. L'inversione del flusso finanziario e l'imposizione della rinegoziazione dei contratti con gli operatori della filiera violerebbero parimenti il principio del legittimo affidamento. L'inserimento dei nuovi gravosissimi impegni finanziari per la prosecuzione della convenzione si porrebbe anche in contrasto con l'ordinamento comunitario. Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 per contrasto con gli articoli 3, 97 e 41 Cost. Irragionevolezza ed arbitrarieta' sotto ulteriori profili. La norma non si fonderebbe su alcun approfondito apparato istruttorio, per cui sarebbe priva di una motivazione ragionevole. Situazioni molto diverse, infatti, sarebbero state incise con una misura unica valevole indistintamente per tutti gli operatori. L'irragionevolezza sarebbe tanto piu' evidente se si considera che il legislatore, stabilito in modo immutabile l'importo da assicurare all'erario (500 milioni di euro), si e' disinteressato di come ripartire il suddetto onere fra i soggetti che, a diverso titolo, operano nel settore e che, in diversa misura, beneficiano di aggi e compensi. Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. Irragionevolezza e contraddittorieta', perplessita' della legge. La norma in discorso, pur richiamando espressamente la legge delega della quale pretenderebbe di costituire una mera anticipazione, contrasterebbe manifestamente ed irragionevolmente con i criteri direttivi di cui alla legge n. 23 del 2014 sotto piu' profili. Infatti, la norma avrebbe le seguenti caratteristiche: e' diretta solo a taluni concessionari ed operatori di gioco, mentre la legge delega preconizzava una revisione degli aggi e dei compensi in tutti i settori del gioco;

    ha introdotto una drastica riduzione delle somme a disposizione per aggi e compensi, mentre la legge delega si limitava a disporne una revisione;

    ha stabilito una misura fissa di 500 milioni di euro ripartita non con criteri...

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