n. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO (Sezione prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 795 del 2012, proposto da Ordine degli avvocati di Avezzano, rappresentato e difeso dagli avv. Evelina Torrelli, Roberto Di Pietro, Herbert Simone, Mario Petrella, con domicilio eletto presso avv. Barbara Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco n. 16;

Sandro Ranaldi, Maria Concetta Raimondo, Rossana Cipollone, Paola Chicarella, Daniela Simonetti, Mirella Oddi, Giarnpietro Nonni, Rosina D'Ascenzo, Patrizia Orlandi, Maria Teresa D'Innocenzo, Anna Lina Meco, Teseo Tarquini, Franco Di Stefano, Omelia Mila D'Alessandro, Cesidia Maria Luisa Soricone, Maurizio Pellegrino, Franca Stornelli, Franca Gennuso, Maria Di Sano, Luciana Pomponio, Concetta Clara Maria Soricone, Patrizia Morgante, Patrizia De Santis, Nadia Orrea, Militina Venanzi, Anna Rita Rubeis, Marziana Marinucci, Paola Simone, Marisa Caretta, Fabio Maurizi, Dino Masci, Ubaldo Innocenzi, Massimo Simoncelli, Giovanna Mariani, Angela Pecorelli, Floriana Croce, Tiziana Mainero, Sara Lattaro, Anna Rita Ciaccia;

Maria Vittoria Valente, Bruna Parisse, Daniela Patrizia Bellotta, Angelo Divino Lanuti, Fabrizio Doschi, Donato Straccia, Anna Rita Stati, Antonia Silvi, Paolo Breno, Maria Paola Tanzilli, Renata Hay, Donatella Del Roscio, Fabrizio Orlandi, Francesco Di Leo, Bruno Santucci, Anna Nucci, Domenico Mosca Angelucci, Linda Franca Di Censo, Andreina Villa, Bruno Faenza, Carla Tanzilli, Maria Rita Di Benedetto, Angelo Talarico, Angela Frigioni, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Petrella, con domicilio eletto presso avv. Barbara Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco n. 16;

Contro Ministero della giustizia in persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso monumentale S. Domenico;

Corte d'appello di L'Aquila in persona del presidente P.T., Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila in persona del legale rappresentante;

Nei confronti di Lina Pascucci, Antonio Sabatini, Franca Santomaggio;

Per l'annullamento della circolare del 15 ottobre 2012, prot. n. 5116 a firma del direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia, indirizzata al presidente della Corte d'appello di L'Aquila e al procuratore generale della Repubblica di L'Aquila, avente ad oggetto interpello distrettuale finalizzato alla redistribuzione del personale perdente posto;

Della nota prot. 0003074-0 del 17 ottobre 2012, a firma del presidente della Corte d'appello di L'Aquila e dell'avvocato generale presso al Corte d'appello di L'Aquila, con la quale viene inviata a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di L'Aquila la sopra richiamata circolare, con contestuale attivazione della procedura di interpello;

Di ogni altro atto o provvedimento presupposto, prodromico e/o conseguenziale, o comunque connesso, ivi compresa l'eventuale graduatoria formata a seguito dell'impugnato interpello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia in persona del Ministro P.T.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. I ricorrenti, consiglio dell'Ordine degli avvocati e dipendenti del Ministero della giustizia in servizio negli uffici giudiziari di Avezzano, hanno impugnato innanzi a questo TAR gli atti amministrativi indicati in epigrafe, recanti disposizioni regolanti l'organizzazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello dell'Aquila, nella prospettiva della soppressione del citato Tribunale, deducendo, tra l'altro, vizi di legittimita' derivati dalla dedotta sospetta illegittimita' costituzionale del presupposto decreto legislativo n. 155/2012, art. 1, art. 2 e tabella di cui all'allegato 1 dello stesso decreto legislativo, art. 3, comma 1, e art. 4, tutti unitamente alle nuove tabelle redatte in sostituzione delle precedenti allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 («Ordinamento giudiziario»). I.1) La Corte costituzionale ha gia' esaminato gran parte delle questioni sollevate in ricorso con la sentenza n. 237/2013. Residua, tuttavia, per quanto sotto si dira', un nucleo di censure che merita ulteriore esame da parte della Corte. I.2) La questione fondamentalmente sollevata (e ritenuta dal collegio rilevante e non manifestamente infondata) riguarda la dedotta illegittimita' del decreto legislativo n. 155/2012 per violazione dell'art. 1, comma 5-bis della legge n. 148/2011 (legge delega) e mancata considerazione del parere delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per la parte di interesse e, segnatamente, ove (articoli 1-4) dispone la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Avezzano, conseguentemente disponendo in ordine alla competenza degli uffici di sorveglianza e delle Corti d'Assise di appello, e ancora di seguito impartendo disposizioni sui magistrati e sul personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi (art. 5), sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali degli uffici giudiziari soppressi (art. 6), sulla polizia giudiziaria degli uffici soppressi (art. 7), sull'edilizia giudiziaria degli uffici soppressi (art. 8), le disposizioni transitorie (art. 9) e la clausola di invarianza (art. 9), il tutto con riferimento al (dato per) soppresso Tribunale e Ufficio di procura della Repubblica di Avezzano, prima del termine normativamente...

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