n. 148 ORDINANZA 24 giugno - 9 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno nel procedimento vertente tra l'impresa individuale A.H. di A.L. e il Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale della Toscana con ordinanza del 9 settembre 2010, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 2010, il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;

ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

che la questione e' sorta nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, promosso dall'impresa individuale A.H. di A.L. nei confronti del Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale della Toscana;

che, ad avviso del rimettente, il legislatore ha irragionevolmente elevato gli importi minimi e massimi della sanzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT