n. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 259 del 2017, proposto da M.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Sbisa' e Mirta Samengo, con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via Donota n. 3;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale e', del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

Per l'annullamento del decreto cat. 6F/00343 04-2017/P.A.S.I. dd. 4 luglio 2017 del Questore di Trieste, notificato il 7 luglio 2017, con il quale sono state respinte le domande di rinnovo del porto d'armi di fucile per lo sport del tiro e di rinnovo della Carta europea d'arma da fuoco, nonche' di ogni atto presupposto connesso e conseguente ivi incluso il preavviso di rigetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La vicenda fattuale Il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il decreto in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Trieste gli ha denegato il rinnovo della licenza di porto di fucile per lo sport del tiro e della Carta europea d'arma da fuoco. Ai fini che qui interessano, espone d'essere stato titolare del porto d'armi per uso caccia dal 1992 sino ad oggi, ad eccezione di un'interruzione di circa un anno, nel periodo tra ottobre 1993 e settembre 1994, correlata alla rilevata esistenza di una (risalente) sentenza di condanna a suo carico per furto e simulazione di reato emessa dal Tribunale di Trieste in data 16 giugno 1976, con irrogazione della pena della reclusione di 10 mesi. In considerazione di tale sentenza di condanna, il Questore di Trieste gli aveva, infatti, revocato la licenza di porto di fucile e il prefetto decretato il divieto di continuare a tenere le armi e le munizioni. Chiesta e ottenuta la riabilitazione (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 7 giugno 1994), riotteneva, tuttavia, «il libretto e la licenza di porto di fucile per uso caccia, poiche' riabilitato dal Tribunale di sorveglianza di Trieste con sentenza n. 1268/93 R. G. e n. ord. 748/94 del 7 giugno 1994», giusta verbale della Questura di Trieste in data 1° settembre 1994. Il prefetto, dal canto suo, revocava, previo parere della Questura, i decreti di divieto di detenzione di armi precedentemente emessi (decreto in data 5 settembre 1994). Da allora la licenza di porto di fucile gli e' stata sempre rinnovata, l'ultima volta in data 12 maggio 2011, sinche', a seguito dell'ultima istanza di rinnovo presentata in data 7 aprile 2017, gli e' stato notificato in data 6 giugno 2017 un preavviso di rigetto, col quale gli e' stato comunicato che la precedente condanna subita nel 1976 era da considerarsi ostativa al rinnovo. A nulla e' valso il contributo procedimentale offerto dal medesimo, dato che il Questore, con decreto in data 4 luglio 2017, gli ha denegato, in via definitiva, il rinnovo delle licenze e cio' sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.L.P.S. (« ... non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto...;») e dalla Circolare del Ministero dell'interno in data 2 agosto 2016, che ha recepito il parere n. 01620/2016 della Prima sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale la riabilitazione «non ha rilievo su altre conseguenze giuridiche delle condanne» poiche' «gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale salvo diverse, specifiche disposizioni di legge» e, inoltre, «a chi e' stato condannato per i reati previsti come preclusivi dal citato art. 43 non puo' essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d'armi senza che possa aver rilievo la conseguita riabilitazione». L'interessato ha, quindi, gravato il provvedimento lesivo innanzi a questo Tribunale, denunciandone l'illegittimita' per «Eccesso di potere per erronea interpretazione della Circolare del Ministero dell'interno n. 557/LEG/225.00 dd. 2 agosto 2016, per contraddittorieta' con precedente determinazione e difetto di motivazione, nonche' violazione di legge (art. 21-nonies della legge n. 241/1990) e dei principi in materia di autotutela» e per «Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' in una applicazione non costituzionalmente orientata dell'art. 43 del T.U.L.P.S», nonche', successivamente, dato atto, in particolare in relazione al secondo motivo di gravame, dell'orientamento giurisprudenziale definito «evolutivo», del quale sarebbe espressione la sentenza del TRGA Trento n. 341/2016 (seguita dalla n. 287/2017 e, ancora, dalla sentenza del T.A.R. Piemonte, I, 11 gennaio 2018, n. 69), che ha confermato la bonta' del «principio...

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