n. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2017 -

IL TRIBUNALE DI PALERMO Seconda Sezione penale In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annalisa Tesoriere, ha emesso la seguente ordinanza nell'ambito del procedimento n. 8162/2016 R.G.T. a carico di Cajozzo Alessandro, nato a Palermo il 17 febbraio 1976, difeso di fiducia dagli avv.ti Raffaele Restivo ed Antonio Gargano. Imputato per le seguenti ipotesi di reato: a) art. 2 decreto legislativo n. 74/2000 per avere, in qualita' di legale rappresentante della societa' Immobilsedici s.a.s. di Cajozzo Alessandro, al fine di evadere le imposte sui redditi, utilizzato una fattura per operazione soggettivamente e oggettivamente inesistente, apparentemente emessa dalla societa' TEC s.r.l. riportata in sede di dichiarazione annuale relativamente all'anno di imposta 2007, indicando elementi passivi fittizi per €

12.176, con evasione IVA per €

2.436. In Palermo in data 25 settembre 2008, data di presentazione della dichiarazione. b) art. 2 decreto legislativo n. 74/2000 per avere, in qualita' di legale rappresentante della societa' Immobilsedici s.a.s. di Cajozzo Alessandro, al fine di evadere le imposte sui redditi, utilizzato una fattura per operazione soggettivamente e oggettivamente inesistente, apparentemente emessa dalla societa' So.Ge.CO s.r.l., riportata in sede di dichiarazione annuale relativamente all'anno di imposta 2011, indicando elementi passivi fittizi per €

18.000, con evasione Iva per €

2.436. In Palermo in data 10 settembre 2012, data di presentazione della dichiarazione. Con istanza del 18 maggio 2017, depositata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, i difensori di fiducia dell'imputato Alessandro Cajozzo hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - sotto il profilo della manifesta irragionevolezza nonche' per violazione degli articoli 3, 76 e 77 della Costituzione - dell'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 (nella formulazione scaturente dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158/2015) nello parte in cui non esclude - a differenza di quanto invece previsto dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 74/2000 - la punibilita' della condotta delittuosa laddove il tributo evaso sia inferiore con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila. Piu' specificamente, la difesa dell'imputato, muovendo dall'assunto della sostanziale omogeneita' tra la fattispecie astratta delineata dall'art. 2 e quella tratteggiata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 74/2000, ha messo in dubbio la legittimita' costituzionale dell'evocato ordito normative nella misura in cui la mancata previsione di soglie di punibilita' con riferimento alla prima figura delittuosa (rubricata «Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) genererebbe una stridente nonche' irragionevole disparita' di trattamento tra chi, al fine di' evadere (anche per un modestissimo importo, stante l'assenza di alcuna soglia di punibilita') le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi e colui il quale invece compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria effettui dichiarazioni relative a tali imposte indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, rendendosi in tal modo responsabile delle condotte sanzionate dall'art. 3 del decreto legislativo n. 74/2000. La struttura obiettiva della figura delittuosa delineata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 74/2000 (rubricato «Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»), infatti, include all'interno del perimetro sanzionatorio esclusivamente le condotte fraudolente ivi descritte che valichino congiuntamente determinate soglie di punibilita' (soglie, invero, del tutto mancanti nella fisionomia della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2), il che comporta che le operazioni penalmente rilevanti risultano solo quelle in virtu' delle quali: a) l'imposta evasa risulti superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, si riveli superiore al cinque per cento dell'ammontare complessiva degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque, superiore ad euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Ad ulteriore supporto della evocata censura di costituzionalita' la difesa dell'imputato ha altresi' stigmatizzato l'operato del legislatore delegato, evidenziando che - al cospetto di una delega legislativa mirata alla revisione del sistema penale tributario che preveda la punibilita' con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni e che dia...

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