n. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2015, proposto da: Nts Network S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tortora, Carmelo Barreca e Federico Tedeschini, con i quali e' elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico n. 7, presso lo studio dell'avvocato Federico Tedeschini;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E con l'intervento di ad adiuvandum: Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento (A.C.A.D.I.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 24, presso studio del predetto avvocato;

Per l'annullamento del decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli protocollo n. 4076 del 15 gennaio 2015, con il quale - in attuazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 - e' stato stabilito che la societa' ricorrente debba versare, per l'anno 2015, l'importo di euro 8.033.166,09, suddiviso in due rate, di cui una, pari al 40%, entro il 30 aprile 2015 ed una, pari al 60%, entro il 31 ottobre 2015, previa disapplicazione, per contrasto con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed eventuale rimessione alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2015 il consigliere Silvia Martino;

Uditi gli avvocati;

  1. La societa' ricorrente espone di essere in atto concessionaria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' delle attivita' e funzioni connesse. Tanto, in virtu' della convenzione di concessione, di durata novennale, sottoscritta in data 20 marzo 2013, all'esito di una procedura idoneativa di selezione. Inoltre, l'equilibrio sinallagmatico del rapporto concessorio e' stato fortemente inciso in peius da altri avvenimenti, quali, il significativo aumento del PREU nel settore delle VLT, il significativo restringimento della commercializzazione delle attivita' concessorie, cui ha fatto seguito l'introduzione di griglie che ormai limitano lo svolgimento delle attivita' sul territorio, la diffusione, in virtu' di provvedimenti di ADM, di VLT on-line ecc. Cio' nondimeno, con l'intervento selettivo di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 - che colpisce solo ed esclusivamente gli attuali 13 concessionari del gioco da intrattenimento, sfavorendone ed alterandone ulteriormente la libera concorrenza, e travolgendone ogni legittimo affidamento al mantenimento dei diritti economici quesiti, come stabiliti negli accordi contrattuali sottoscritti e vigenti - il legislatore ha imposto unilateralmente ai suddetti 13 concessionari una ulteriore, significativa riduzione dei loro compensi, realizzata imponendo ex abrupto il versamento di euro 500 milioni, annui, da ripartire all'interno della cosiddetta filiera, ciascuno in quota proporzionale al numero degli apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. La ripartizione della quota degli oneri aggiuntivi e' stata effettuata con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa. Da esso, risulta che la ricorrente dovra' versare in due tranches, entro il 30 aprile 2015 (per il 40%) ed entro il 31 ottobre 2015 (per il 60%), l'importo, da essa ritenuto stratosferico e sproporzionato, di euro 8,033 milioni. Non si, tratta di una imposizione una tantum, ma di una misura destinata ad avere applicazione indefinita nel tempo. Con il presente ricorso, deduce: A) VIZI DEL DECRETO AD DEL 15 GENNAIO 2015. 1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Convenzione di concessione. Eccesso di potere per arbitrio e difetto di motivazione. L'importo di 500 milioni annuo va sottratto agli aggi e compensi complessivamente spettanti per l'intera filiera. L'obbligo del versamento dei 500 milioni di euro e' stato previsto, pero', solo a carico del concessionario mentre nulla e' stato previsto in ordine alle modalita' di raccolta tra concessionari ed operatori della filiera, sebbene questi ultimi siano stati onerati di versare ai concessionari l'intero ammontare della raccolta del gioco. Inoltre, nulla si afferma circa le conseguenze in ordine al mancato versamento del dovuto da parte di gestori ed esercenti, con la conseguenza che, di fatto, a parte la denuncia all'a.g. prevista dalla lettera a) dell'art. 1, comma 649 della legge n. 190/2014, viene chiesto ai 13 concessionari di assumersi l'obbligo dell'anticipazione delle somme dovute, salvo eventuale recupero in sede civile. Sono state quindi introdotte plurime modifiche della convenzione di concessione (in materia di misura del compenso economico, variazione delle modalita' dei flussi di pagamento, contenuto delle obbligazioni dei contratti con i terzi incaricati) che ADM non ha trasfuso in un apposito atto integrativo, cosi' come previsto dall'art. 3 della convenzione. 2) Violazione della riserva di legge. Violazione e falsa applicazione della stessa legge n. 190/2014. Il decreto impugnato istituisce un «codice tributo» senza considerare che la legge e' intervenuta soltanto sul piano dei compensi contrattuali. B) VIZI DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 649, LEGGE N. 190/2014, E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL DECRETO DIRETTORIALE INDICATO SOTTO LA LETTERA A). 1) Violazione del principio del legittimo affidamento di rilevanza europea e del principio di buon andamento, quale principio generale del diritto. Eccesso di potere ed evidente sproporzione degli oneri gravanti sui concessionari. Violazione dei diritti quesiti. Violazione dell'art. 1, prot. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Violazione e contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione. Come gia' evidenziato, la nuova convenzione di concessione, ha previsto gravosi impegni finanziari, quali, ad esempio, la predisposizione di una fideissione pari a 6 milioni di euro, un esborso pari ad euro 1.010.000,00 per il rilascio dei nulla osta per l'installazione dei nuovi apparecchi, un costo totale per oneri, concessori pari a 9 milioni di euro, un costo di euro 285.000,00 per far fronte alle nuove previsioni in materia di georeferenziazione. A tale quadro, si sono poi aggiunti, oltre l'aumento del PREU, la proliferazione di vincoli locali alla diffusione delle AWP e VLT nonche' la diffusione del gioco on-line. Invece di procedere al riequilibrio del rapporto concessorio, il legislatore, con le disposizioni in esame, ha modificato ulteriormente in peius i diritti quesiti e le condizioni economiche consacrate nella convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, in violazione del principio di affidamento e non discriminazione, come previsti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Parte ricorrente precisa che tali modifiche non hanno riguardato ne' profili di ordine pubblico ne' profili di controllo bensi' un mero materiale peggioramento delle condizioni economiche. L'intervento e' poi palesemente sproporzionato ed in contrasto con l'art. 1, protocollo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, che tutela i diritti di aspettativa economica, risolvendosi in una sorta di esproprio illegittimo di diritti economici non accompagnato da alcun indennizzo. Cita, al riguardo, le sentenze Tre Traktorer contro Svezia (1989), Pine Valley/Irlanda (1991), Oneryildiz /Turchia (2002). La norma e' comunque in contrasto con gli articoli 3, 41, 52 e 97 della Costituzione. 2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorrenza. Violazione degli articoli da 101 a 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97, della Costituzione. Le disposizioni qui in esame incidono selettivamente solo sull'attivita' dei 13 concessionari del gioco da intrattenimento tramite gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre nessuna analoga misura e' prevista per gli altri giochi. Esse si pongono in contrasto sia con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, che con l'art. 117 della Carta fondamentale, in relazione alla norma interposta contenuta nell'art. 1, protocollo 1, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Parte ricorrente le ritiene comunque disapplicabili, in quanto in palese contrasto anche con gli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 106 e 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. La misura, che colpisce solo i concessionari del gioco attraverso gli apparecchi da intrattenimento, si risolve in una sorta di aiuto di Stato a favore degli altri operatori del settore (cfr...

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