n. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2015 -

CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche Nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato la seguente, Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21743/PM del Registro di Segreteria presentato il 30 settembre 2014 dal sig. Pagani Riccardo, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 23 dicembre 1950 ed elettivamente domiciliato ad Ancona in via Menicucci n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Corrado Curzi dai quale e' rappresentato e difeso. Nei confronti dell'INPS, la nota provvedimento n. 121294/FF del 26 maggio 2014 della Direzione Provinciale di Ancona Pensioni dipendenti PP.AA. Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2014, l'Avvocato Corrado Curzi, per il ricorrente, e l'Avvocato Italo Pierdominici per l'INPS. Visti gli altri atti e documenti tutti di causa. Fatto Con il ricorso all'esame il ricorrente - Generale dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con 37 anni di anzianita' contributiva in data 9 agosto 2000, per riforma conseguente a infermita' dipendenti dal servizio (determinanti l'attribuzione della pensione ordinata privilegiata) - impugnava la nota provvedimento n. 121294/FF del 26 maggio 2014 dell'INPS, Direzione Provinciale di Ancona Pensioni dipendenti PP.AA., con la quale l'Istituto previdenziale: accertava un indebito di euro di 199.000,76 relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2014, in applicazione della sentenza n. 700 del 24 ottobre 2013 della Sezione Terza d'appello della Corte dei conti, statuente l'applicabilita' della disciplina di cumulabilita' parziale tra le "pensioni d'anzianita'" e i redditi da lavori autonomo (nel caso, percepiti nell'ambito dell'esercizio della professione forense svolta a far data 27 novembre 2000);

disponeva la refusione delle predette somme entro trenta giorni dal ricevimento della nota stessa, salvo rateizzazione - previa domanda - valutabile in base a criteri obiettivi di solvibilita';

applicava, con decorrenza dalla rata del mese di luglio 2014, sulla pensione n. 16078337: sia la ritenuta cautelativa di euro 375,26 (pari a 1/5 della stessa), sia la ritenuta in via continuativa per prestazione opera retribuita di euro 1.315,48. Risulta dagli atti che: l'INPDAP, con nota prot. 317121/NOV del 17 ottobre 2004, accertava nei confronti del ricorrente un debito di euro 5.601,69 per asserita incumulabilita' tra il reddito di lavoro autonomo (professione forense dal 27 novembre 2000, data d'iscrizione all'Albo degli Avvocati della provincia di Ancona) e la pensione privilegiata ordinaria del ricorrente - relativamente al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 novembre 2004 - provvedendo pertanto al recupero di somme ritenute non spettanti al pensionato;

cio' con riferimento ai limiti di cumulabilita' parziale dettati dall'art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997: trattenuta del 50% della quota eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fino alla concorrenza dei redditi da lavoro autonomo per i periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2001 e, successivamente, cumulabilita' del trattamento pensionistico nella misura del 70 per cento, con trattenute in ogni caso non superiori al valore pari al 30% dei redditi da lavoro autonomo;

avverso il predetto provvedimento di recupero l'interessato presentava ricorso innanzi a questa Sezione giurisdizionale sostenendo non applicabile, alla pensione di privilegio in godimento (qualificata di natura "risarcitoria"), la disciplina dell'incumulabilita' prevista per i trattamenti pensionistici previdenziali e i redditi da lavoro autonomo;

con sentenza n. 170 del 18 maggio 2009 di questa Sezione giurisdizionale il ricorso veniva accolto affermandosi estensibile alle pensioni d'invalidita' la deroga prevista dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (escludente dall'incumulabilita' predetta le pensioni di vecchiaia);

cio' al fine di non penalizzare chi, proprio malgrado e contro la propria volonta', costretto a cessare anticipatamente da un rapporto di lavoro;

l'Istituto previdenziale veniva condannato alla restituzione delle somme gia' recuperate, maggiorate degli accessori di legge;

avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'INPDAP, censurando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 59, della legge n. 449 del 1997 come modificato dall'art. 72 della legge n. 388 del 2000;

nelle more della decisione d'appello, in applicazione della sentenza di primo grado, l'Istituto previdenziale restituiva le somme gia' recuperate e ripristinava l'erogazione al pensionato del trattamento di privilegio nell'intero importo;

con sentenza n. 700 del 24 ottobre 2013, la Sezione Terza Centrale accoglieva l'impugnazione dell'Istituto previdenziale: "Stante il chiaro disposto della predetta disposizione di legge (n.d.r.: l'articolo 59, comma 14, della legge n. 449 del 1997), pertanto, l'applicabilita' della previgente disciplina piu' favorevole e' limitata ai trattamenti gia' liquidati alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 1998)";

l'INPS, succeduto all'INPDAP nell'originario rapporto col pensionato, procedeva all'applicazione della sentenza n. 700 del 24 ottobre 2013 della Sezione d'appello con la nota provvedimento impugnata col ricorso all'esame. Nell'odierna sede giurisdizionale il ricorrente censurava ovvero argomentava che: il giudicato concernente la sentenza d'appello piu' volte citata afferiva unicamente all'affermata incumulabilita' sussistente tra il trattamento pensionistico di privilegio e i redditi da lavoro autonomo esclusivamente riferita al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 novembre 2004;

permaneva pertanto il giudicato della decisione di primo grado con riferimento alle statuizioni non impugnate concernenti: la ritenuta cautelativa mensile di euro 575,54 (pari a 1/5 della pensione);

la ritenuta continuativa di euro 1.162,51;

il cumulo tra pensione privilegiata e reddito da lavoro autonomo per il periodo anteriore e successivo a quello dal 1° luglio 2004 al 30 novembre 2004;

risultavano in fattispecie pienamente cumulabili tutti i redditi in argomento, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in ragione della natura "risarcitoria" della pensione privilegiata (n.d.r.: argomentazioni gia' formulate nell'ambito del giudizio esitato con la sentenza n. 170 del 2009 di questa Sezione, al riguardo pertanto richiamata nell'odierno ricorso giurisdizionale, nonche' ivi ulteriormente sviluppate);

tanto piu' che se il ricorrente fosse andato volontariamente in quiescenza alla data di cessazione per inabilita', avrebbe avuto diritto alla pensione ordinaria maturata sulla base di 37 anni di servizio, in regime di piena cumulabilita' con i redditi professionali;

l'art. 19 della legge n. 133 del 2008 aveva abolito il divieto di cumulo, con i redditi da lavoro, per le pensioni di anzianita' liquidate con sistema di calcolo retributivo;

in proposito si motivava per la natura "retributiva" della pensione privilegiata in argomento (commisurata al trattamento ordinario aumentato di un decimo), con la conseguenza dell'illegittimita' delle richieste restitutorie relative al periodo dal 1° gennaio 2009 in poi;

esclusa in fattispecie la sussistenza d'un giudicato favorevole all'Istituto previdenziale relativo all'intero periodo preso a riferimento nell'impugnato atto (dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2014), non risultava mai pervenuta dall'Istituto previdenziale alcuna richiesta per la refusione del debito relativo al periodo dal 9 agosto 2000 al 1° luglio 2004 nonche' dal 30 novembre 2004 all'11 settembre 2014;

dovendosi pertanto applicare la prescrizione quinquennale alle pretese dell'INPS con l'inibizione del recupero per tutti i ratei eventualmente non spettanti percepiti dal pensionato anteriormente alla data dell'11 settembre 2009;

rilevava nel concreto il dato della provvisorieta' del trattamento pensionistico dal 9 agosto 2000 al 30 giugno 2004, nel cui arco temporale non veniva avanzata dall'Istituto previdenziale alcuna richiesta "risarcitoria" (rif.: Corte dei conti, Sezione Lazio n. 517 del 2012;

in tema d'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio);

con la conseguenza della "illegittimita' dell'azione di recupero afferente il periodo (2000/2014) intollerabilmente esteso". Nel ricorso si concludeva: per l'annullamento dei provvedimenti dell'INPS disponenti il recupero delle somme erogate e la ritenuta provvisoria, previa dichiarazione del diritto del ricorrente al cumulo della pensione privilegiata ordinaria con il reddito da lavoro autonomo, "oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' della mancata erogazione del saldo". Con memoria depositata il 7 ottobre 2014 si costituiva in giudizio l'INPS sostanzialmente argomentando ovvero eccependo quanto segue: nel rapporto tra le parti valeva il principio di diritto oggetto del giudicato di cui alla sentenza n. 700 del 2013 della Sezione d'appello, secondo il quale al trattamento pensionistico privilegiato del ricorrente andava applicato l'art. 59, comma 14, della legge n. 449 del 1997 successivamente modificato dall'art. 72, della legge n. 388 del 2000;

l'abolizione dei limiti al cumulo tra pensioni e redditi ex articolo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT