n. 147 ORDINANZA 26 maggio - 9 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con ordinanza del 18 dicembre 2012 e dalla Commissione tributaria provinciale di Latina con ordinanza del 29 gennaio 2013, iscritte ai nn. 152 e 206 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione di Equitalia Nord spa (quale incorporante di Equitalia Nomos spa), di Equitalia Sud spa, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Marcello Cecchetti per Equitalia Nord spa (quale incorporante di Equitalia Nomos spa) e per Equitalia Sud spa e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Torino - nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di una cartella di pagamento per tributi IRAP e IRPEF - con ordinanza depositata il 18 dicembre 2012 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2;

che nell'ordinanza di rimessione si riferisce che il ricorrente ha dedotto diversi motivi di impugnazione, tutti reputati infondati, e ha sollecitato il promovimento dell'incidente di costituzionalita' con riferimento all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che il giudice a quo, facendo parzialmente proprie le argomentazioni della parte ricorrente, ritenuta la rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale avente ad oggetto il citato art. 17, ne sostiene la non manifesta infondatezza, reputando che il criterio di calcolo dell'aggio ivi disciplinato comporterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone della ragionevolezza, in quanto risulta sganciato dal costo del servizio svolto dall'agente di riscossione e include, nella base di calcolo, anche gli interessi dovuti all'ente impositore titolare del credito di imposta;

che, con memoria depositata il 23 luglio 2013, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale sostiene la non fondatezza della questione sollevata, essendo indimostrato che il tasso proporzionale del 9 per cento, applicato su tutte le esecuzioni fruttuose, sia eccedentario rispetto all'obiettivo di remunerazione dell'intero sistema di riscossione, posto che, tra l'altro, la finalita' cui tende l'aggio non implicherebbe una necessaria correlazione tra la sua misura e la singola operazione condotta dal concessionario;

che, con memoria depositata il 23 luglio 2013, e' intervenuta Equitalia Nord spa, sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione sollevata;

che in particolare vengono eccepiti i seguenti profili di inammissibilita': - difetto assoluto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza per carenza del nesso di pregiudizialita' necessaria, in quanto il giudice a quo non si pronuncerebbe, se non apparentemente, su due dei tredici motivi di ricorso;

- sempre in punto di rilevanza, ipoteticita' della questione sollevata, posto che la disciplina sarebbe censurata in quanto in grado, potenzialmente, di obbligare il debitore al pagamento di un aggio sproporzionato rispetto al costo della procedura di riscossione, mancando pero' specifica motivazione sulla ricorrenza di tale eventualita'...

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