n. 146 SENTENZA 24 giugno - 9 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), promosso dal Tribunale ordinario di Genova nel procedimento vertente tra B.C.M. e M.F. ed altri, con ordinanza del 15 maggio 2014, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio di petizione di eredita', promosso nel marzo 2011 e relativo ad una successione apertasi nel novembre 2004, l'adito Tribunale ordinario di Genova - rilevato, in premessa, che la pretesa avanzata dall'attore «presuppone il riconoscimento in capo allo stesso dello status di chiamato a pieno titolo alla successione legittima di una parente "naturale" collaterale in quarto grado, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 74 e 258 C.C.», come innovate dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), ed applicabili retroattivamente, ai giudizi pendenti, solo in virtu' delle disposizioni, sopravvenute in corso di causa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 104 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) - ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, al fine del decidere, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 77 della Costituzione, la questione, che ha percio' sollevato con l'ordinanza in epigrafe, di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni del d.lgs. n. 154 del 2013. Secondo il rimettente, la normativa censurata contrasterebbe, infatti, con gli artt. 2 e 3 Cost. «sotto il profilo della ragionevolezza [...] e della sua conseguente idoneita' a dirigersi verso la generalita' dei consociati», a causa della sua portata retroattiva non giustificata dalla natura di norma di interpretazione autentica;

e violerebbe, altresi', l'art. 77 Cost. «sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge delega» [id est: della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera f)...

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