n. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2015 -

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2453 del 2015, proposto da: Soc B Plus Giocolegale Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti di Soc Sisal Entertainment Spa, Soc Magic Games Sas di A Malfatti e M della Seta &

C;

e con l'intervento di ad opponendum: Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Mazzini n. 73;

Per l'annullamento della determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015, che ha determinato per la ricorrente in €

83.619.053,60, in applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, il versamento da effettuare nell'anno 2015, previa disapplicazione diretta per contrasto con il diritto europeo dell'art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014 o previa rimessione alla Corte Costituzionale o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l'atto di intervento ad opponendum del Codacons;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. La Societa' ricorrente e' concessionaria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse. Nel premettere che il Prefetto di Roma, con ordinanza del 7 agosto 2014, ha disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014, la misura della straordinaria e temporanea gestione delle attivita' d'impresa in regime di concessione per l'esercizio del gioco pubblico svolte dalla ricorrente, B Plus ha segnalato che la sua posizione sul mercato e' caratterizzata da due fattori fondamentali: i) la filiera lunga degli operatori (gestore ed esercente);

ii) il core business della stabile organizzazione italiana che, a differenza di altri concessionari, e' rappresentato esclusivamente dalla gestione del gioco delle AWP e delle VLT. L'impugnato decreto direttoriale dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane del 15 gennaio 2015 ha attuato le previsioni di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, stabilendo la ripartizione per concessionario del versamento annuale di 500 milioni di euro a carico dei concessionari e degli altri operatori della filiera e determinando in €

83.619.053,60 la quota a carico di B Plus. Di talche', la Societa' interessata ha proposto il presente ricorso deducendo analitici vizi dell'impugnato decreto direttoriale in via derivata in quanto applicativo dell'art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014 costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3, 23, 41, 53 e 97 Cost. e per violazione degli artt. 106 e 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e di ogni norma e principio di diritto europeo a tutela della concorrenza. B Plus ha altresi' dedotto l'illegittimita' della norma di legge applicata in quanto inciderebbe irragionevolmente sui ruoli e sulle responsabilita' degli attori della filiera alterandone gli equilibri e imponendo un nuovo modello di gestione dei flussi finanziari legati alla raccolta delle «somme residue» nonche' l'illegittimita' del decreto direttoriale impugnato per vizi propri in quanto inficiato da difetto di istruttoria ed errore nei presupposti. L'Avvocatura Generale dello Stato, con analitica memoria, ha contestato la fondatezza delle argomentazioni prospettate concludendo per il rigetto del ricorso. Il Codacons, diffondendosi ampiamente sulla propria legittimazione ed il proprio interesse nella controversia, e' intervenuto nel giudizio ad opponendum. L'istanza cautelare e' stata respinta con ordinanza di questa Sezione 2 aprile 2015 n. 1473 per le seguenti ragioni: «Considerato che - nel contemperamento dei contrapposti interessi - le esigenze cautelari addotte dalla societa' ricorrente non giustificano la concessione della richiesta tutela cautelare in quanto: A) l'importo del versamento da effettuare, da parte dell'intera filiera del gioco legale, alla data del 30 aprile 2015, ammonta a 200 mln di euro;

  1. non appare compiutamente dimostrato che, ottemperando tutti i soggetti della filiera a quanto disposto dal provvedimento impugnato e dall'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, sussista un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione del merito del ricorso, per la quale - tenuto conto della rilevanza degli interessi dell'Erario e di tutti gli operatori della filiera del gioco legale - si ritiene di fissare la pubblica udienza del 1° luglio 2015». Con successiva ordinanza 20 luglio 2015, n. 9752, questa Sezione ha cosi' disposto: «Visto che l'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha stabilito in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 649, lettera c), della legge n. 190 del 2014, i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati;

Visto che l'impugnato DM dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, ha determinato, ai fini della ripartizione del versamento del detto importo di 500 milioni di euro, il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, riferibili a ciascuno concessionario alla data del 31 dicembre 2014, provvedendo a ripartire il versamento annuale in maniera proporzionale al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario;

Rilevato che la citata norma introdotta dalla legge di stabilita' 2015 e' destinata ad incidere sui margini di redditivita' derivanti dallo svolgimento delle attivita' affidate ai concessionari con le convenzioni di concessione stipulate con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Rilevato che l'Avvocatura Generale dello Stato, nella propria memoria difensiva, ha rappresentato che, nel 2013, le somme disponibili per compensi alla filiera di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, compresi i concessionari, sono risultate di poco inferiore ai 5 miliardi di euro, attestandosi attorno al 10% della raccolta (47,8 miliardi di euro), mentre, nel 2014, le somme restituite alla filiera si sono incrementate, attestandosi a circa 6 miliardi di euro, pari al 12% della raccolta, per cui la riduzione di tali somme, individuate dalla...

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