n. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2017 -

TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michele Magliulo, Presidente;

dr.ssa Giovanna Ascione, Giudice;

dr.ssa Barbara Gargia, Giudice rel. Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 10 maggio 2017, ha pronunciato la presente ordinanza. Con l'ordinanza-ingiunzione protocollo n. 2861 del 24 giugno 2016, notificata a Sodano Vittorio, in data 26 settembre 2016, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ingiungeva all'odierno reclamante il pagamento della somma di €

50.000,00, per la dedotta violazione dell'art. 7 comma 5 del decreto-legge n. 158/12;

proposta dal Sodano l'opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/11 e dell'art. 22 legge 689/81, e richiesta, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, il giudice monocratico, con ordinanza del 9 marzo 2017, rigettava la richiesta di sospensione deducendo l'insussistenza del fumus boni iuris. Tanto premesso, il ricorrente, Sodano Vittorio, ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza, con atto depositato in data 24 marzo 2017, insistendo per la richiesta sospensione dell'ordinanza ingiunzione attesa l'esistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. L'Agenzia delle Dogane si e' costituita chiedendo il rigetto del proposto reclamo. All'udienza collegiale del 10 maggio 2017, cui non compariva il procuratore dell'amministrazione reclamata, il collegio ha sottoposto d'ufficio, alla parte presente, la questione dell'ammissibilita' del reclamo, alla luce della lettera dell'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che definisce «non impugnabile» l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione;

l'avv. Furro, per il reclamante, ha isistito per l'ammissibilita' del proposto reclamo. All'esito della discussione il collegio si e' riservato per la decisione. L'art. 5, al comma 1, stabilisce che il Giudice provvede sulla sospensione «con ordinanza non impugnabile quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione»;

al secondo comma e' prevista la possibilita' di sospendere l'efficacia esecutiva con decreto inaudita altera parte (da confermare nella prima udienza successiva con l'ordinanza di cui al comma 1), in presenza di un «pericolo imminente di un danno grave e irreparabile». Ritiene il collegio di dover sollevare, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 decreto legislativo n. 150/11, apparendo, la questione, rilevante e non manifestamente infondata, per quanto di seguito si dira'. Deve ritenersi che il provvedimento che decide sulla sospensione abbia natura e struttura cautelare. Ed invero, la dottrina che ha affrontato l'argomento non dubita di tale natura, mettendo in evidenza che il sintagma «gravi e circostanziate ragioni» consente la sospensione solo in presenza dell'apparente fondatezza dell'opposizione e di un consistente pregiudizio in capo all'opponente. La natura cautelare del provvedimento e' data per presupposta anche nella relazione di accompagnamento del decreto legislativo n. 150 del 2011, che individua i presupposti della sospensione nella «ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda...

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