n. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2015, proposto da: Intralot Gaming Machines Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Donnini, Sergio Fienga e Alessandro Pilarski, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Ludovisi, 35;

Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di ad adiuvandum: A.C.A.D.I., Associazione Concessionari Apparecchi da Intrattenimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 24;

Intralot SA Integrated Lottery Systems and Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Roberti e Guido Bellitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano, 1/A;

ad opponendum: Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, Viale Mazzini, 73;

Per l'annullamento del decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 con il quale vengono determinati il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931 riferibile a ciascun soggetto concessionario della relativa rete telematica, la ripartizione tra detti concessionari del versamento dell'importo annuale di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 nonche' le modalita' di effettuazione del versamento stesso;

Nonche' per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum e ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. La Societa' ricorrente espone di essere una societa' per azioni interamente controllata dal gruppo Intralot, concessionaria per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, vale a dire gli apparecchi piu' comunemente noti come «new slot», divisi nei sottogruppi delle cc.dd. «AWP», apparecchi di prima generazione che per funzionare non necessitano di un collegamento costante ad un sistema informatico centrale e che, ai sensi della normativa applicabile, possono essere installati in vari esercizi commerciali come bar e tabacchi, e delle «VLT», apparecchi di nuova generazione che per funzionare necessitano, invece, di un collegamento costante ad un sistema informatico centrale e che, ai sensi della normativa applicabile, possono essere installati solo in sale dedicate. Soggiunge tra l'altro che il compenso del concessionario e' calcolato in via residuale, ovvero e' pari agli importi raccolti dalle giocate, dedotte le vincite pagate ai giocatori (che non possono essere inferiori al 74% degli importi giocati per le AWP e dell'85% sulle VLT), gli importi dovuti agli altri operatori della filiera, cioe' i gestori degli apparecchi e gli esercenti nei cui locali gli apparecchi sono ospitati, nonche' gli importi dovuti all'Erario, principalmente il PREU o prelievo erariale unico - di cui all'art. 39, comma 13, d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e dell'art. 1, comma 531, della legge n. 266 del 2005 - attualmente pari al 13% delle giocate per gli apparecchi «AWP» e al 5% per gli apparecchi «VLT». Rappresenta altresi' che, essendo uno dei tre «nuovi» concessionari sui complessivi tredici concessionari, e' stato estremamente difficile entrare nel mercato delle new slot, atteso che, in base alle regole poste dalla procedura di selezione, entro il termine perentorio di sei mesi per il rilascio della concessione definitiva, ciascun partecipante avrebbe dovuto creare la rete telematica e dimostrare di avere collegato alla propria rete un numero minimo di 5.000 AWP. Pone ancora in rilievo che, successivamente all'atto di convenzione, l'art. 14 della legge n. 23 del 2014 ha stabilito che il Governo e' delegato ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, e stabilendo tra i principi e criteri direttivi la «revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressivita' legata ai volumi di raccolta delle giocate ...» e l'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 ha disposto che «a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha stabilito in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931». La nuova norma, pertanto, non avrebbe rivisto gli aggi e i compensi dei concessionari sulla base del volume delle giocate da questi raccolte, ma avrebbe decurtato seccamente dai compensi di ciascun concessionario un importo parametrato al numero di apparecchi riferibili allo stesso al 31 dicembre 2014. L'impugnato decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015, reiterato il criterio sancito dalla norma, ha determinato il numero di new slot riferibile a ciascun soggetto concessionario della relativa rete telematica, la ripartizione tra detti concessionari del versamento dell'importo annuale di cui alla citata norma di legge nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Pertanto, la Societa' interessata ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: In via preliminare: la qualificazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 alla stregua di legge provvedimento. L'incidentalita' della questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo cosi' come convertito dalla legge n. 116 del 2014. La disposizione di cui all'art. 1, comma 649, si configurerebbe come una legge provvedimento, ossia come atto legislativo che disciplina attivita' rientranti nella funzione amministrativa in quanto inciderebbe su un numero determinato di destinatari ed avrebbe un contenuto particolare e concreto. Le leggi provvedimento sarebbero ammesse nel sistema, ma sarebbero soggette ad uno stretto scrutinio di costituzionalita' per verificare il rigoroso rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta'. Profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014. Violazione e falsa applicazione dei principi di legalita', legittimo affidamento, parita' di trattamento e certezza del diritto, violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione. La norma provvedimento in contestazione introdurrebbe misure incidenti sulle concessioni stipulate dagli operatori riducendo in maniera unilaterale e arbitraria il compenso pattuito che costituisce il cardine del sinallagma contrattuale. L'intervento legislativo avrebbe l'effetto di destabilizzare il sistema di compenso dei concessionari pregiudicando in maniera illogica gli investimenti fatti da questi ultimi nella predisposizione e gestione della rete telematica per le new slot, atteso che, nel momento in cui ha preso parte alla procedura selettiva, la ricorrente avrebbe calibrato i propri investimenti sulla base delle certezze e delle garanzie fornite dal bando di gara soprattutto in termini di ricavi derivanti dai compensi che avrebbe ricevuto. I concessionari si troverebbero a pagare importi elevatissimi per tutti gli apparecchi ad essi riferibili quand'anche avessero un flusso di raccolta di giocate pari a zero nel 2015. La ricorrente vanterebbe un diritto quesito a percepire il compenso nella misura stabilita nella convenzione stipulata con AAMS per una durata di nove anni, a garanzia del ritorno economico degli investimenti effettuati. La norma in discorso avrebbe un carattere sostanzialmente retroattivo producendo una modifica autoritativa sul compenso dei concessionari il quale, tuttavia, e' stato riconosciuto dall'AAMS attraverso la stipula delle singole convenzioni. Le decurtazione dei compensi sarebbe operata solo nei confronti di taluni operatori di settore, determinando un vantaggio in favore degli altri concessionari del gioco pubblico e, soprattutto, una disparita' di trattamento con altri settori del gioco...

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