n. 144 SENTENZA 17 maggio - 16 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Regione Veneto ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, numerose disposizioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015) e, tra queste, le disposizioni di cui ai commi 611 e 612, le quali disciplinano criteri e modalita' del processo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle Regioni. Secondo la ricorrente, le disposizioni denunciate, «sebbene in astratto dirette all'obiettivo pienamente condivisibile di razionalizzare il preoccupante e ingiustificato fenomeno di abnorme proliferazione delle societa' partecipate», si porrebbero, «in concreto», in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, nonche' con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. E cio' per la ragione che - «non prevedendo alcuna differenziata considerazione dei processi gia' avviati da alcune societa' regionali (come invece richiederebbero i principi di differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.) e nessun coinvolgimento delle Regioni nella definizione del processo di razionalizzazione (in violazione quindi del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.)» - quella disciplina sarebbe «lesiv[a] della materia di competenza residuale regionale "organizzazione e funzionamento della Regione", riconducibile al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione» e, per tale aspetto, in particolare, interferirebbe nel processo, gia' da tempo avviato dal Veneto, di razionalizzazione delle partecipazioni regionali sia dirette che indirette. 2.- Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di infondatezza delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale. La difesa dello Stato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 159 del 2008, rammenta anzitutto che rispetto alle societa' orbitanti nell'area degli enti locali, svolgenti attivita' strumentali alle finalita' di questi e strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, assume rilievo la disciplina statale in ordine ai profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. In ogni caso, soggiunge l'Avvocatura generale, la disciplina censurata avrebbe finalita' di contenimento della spesa pubblica e, in quanto normativa di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica (ponendo «obiettivi e criteri generali», con ampio margine all'intervento regionale), ben potrebbe incidere sulle competenze delle Regioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT