n. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LAZIO Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2015, proposto da: Soc. Cogetech S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carmelo Barreca, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12. Nei confronti di Se.Ma. di Francesco Senese, n.c.;

e con l'intervento di ad adiuvandum: A.C.A.D.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso Carlo Geronimo Cardia in Roma, viale dei Parioli, 24. Per l'annullamento: del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 in data 15 gennaio 2015;

di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso l'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Silvia Martino. 1. La societa' ricorrente espone di essere in atto concessionaria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' delle attivita' e funzioni connesse. Venuta a scadenza la convenzione di concessione del luglio 2004, ADM ha indetto una nuova procedura idoneativa di selezione, a cui l'odierna ricorrente ha partecipato con esito favorevole, sottoscrivendo, in data 20 marzo 2013, la convenzione di concessione di durata novennale, attualmente vigente. Si tratta di una convenzione fortemente peggiorativa sotto il profilo economico rispetto alla precedente. Inoltre, l'equilibrio sinallagmatico del rapporto concessorio e' stato fortemente inciso in peius da altri avvenimenti, quali, il significativo aumento del PREU nel settore delle VLT, il significativo restringimento della circolazione delle attivita' concessorie, cui ha fatto seguito l'introduzione di griglie che ormai limitano lo svolgimento delle attivita' concessone sul territorio, la diffusione, i virtu' di provvedimenti di ADM, di VLT on-line etc. Cio' non di meno, con l'intervento selettivo di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 - che colpisce solo ed esclusivamente gli attuali 13 concessionari del gioco da intrattenimento, sfavorendone ed alterandone ulteriormente la libera concorrenza, e travolgendone ogni legittimo affidamento al mantenimento dei diritti economici quesiti, come stabiliti negli accordi contrattuali sottoscritti e vigenti - il Legislatore ha imposto unilateralmente ai suddetti 13 concessionari una ulteriore, significativa riduzione dei loro compensi, realizzata imponendo ex abrupto il versamento di euro 500 milioni, annui, da ripartire all'interno della c.d. filiera, ciascuno in quota proporzionale al numero degli apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. La ripartizione della quota degli oneri aggiuntivi e' stata effettuata con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa. Da esso, risulta che la ricorrente dovra' versare in due tranches, entro il 30 aprile 2015 (il 40%) ed entro il 31 ottobre 2015 (per il 60%), l'importo, da essa ritenuto stratosferico e sproporzionato, di euro 47,040 milioni. Non si tratta di una imposizione una tantum, ma di una misura destinata ad avere applicazione indefinita nel tempo. Con il presente ricorso, la societa' deduce:

  1. Vizi del decreto ADM del 15 gennaio 2015. 1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/14. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della convenzione di concessione. Eccesso di potere per arbitrio e difetto di motivazione. L'importo di 500 milioni annuo va sottratto agli aggi e compensi complessivamente spettanti per l'intera filiera. L'obbligo del versamento dei 500 milioni di euro e' stato previsto, pero', solo a carico del concessionario mentre nulla e' stato previsto in ordine alle modalita' di raccolta tra concessionari ed operatori della filiera, sebbene questi ultimi siano stati onerati di versare ai concessionari l'intero ammontare della raccolta del gioco. Inoltre, nulla si afferma circa le conseguenze in ordine al mancato versamento del dovuto da parte di gestori ed esercenti, con la conseguenza che, di fatto, a parte la denuncia all'a.g. prevista dalla lett. a) dell'art. 1, camma 649 della legge n. 190/2014, viene chiesto ai 13 concessionari di assumersi l'obbligo dell'anticipazione delle somme dovute, salvo eventuale recupero in sede civile. Sono state quindi introdotte plurime modifiche della convenzione e concessione (in materia di misura del compenso economico, variazione delle modalita' dei flussi di pagamento, contenuto delle obbligazioni dei contratti con i terzi incaricati) che ADM non ha trasfuso in un apposito atto integrativo, cosi' come previsto della convenzione. 2) Violazione della riserva di legge. Violazione e falsa applicazione della legge stessa - l. n. 190/14. Il decreto impugnato istituisce un "codice tributo" senza considerare che la legge e' intervenuta soltanto sul piano dei compensi contrattuali. B) Vizi della legge provvedimento di cui all'art. 1, comma 649, legge n. 190/14, e conseguente illegittimita' derivata del decreto direttoriale indicato sotto la lettera a). 1) Violazione del principio del legittimo affidamento di rilevanza europea e del principio di buon andamento, quale principio generale del diritto. Eccesso di potere ed evidente sproporzione degli oneri gravanti sul concessionari. Violazione dei diritti quesiti. Violazione dell'art. 1, prot. 1, della CEDU. Violazione e contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione. Come gia' evidenziato, la nuova convenzione di concessione, ha previsto maggiori e gravosi impegni finanziari, quali, ad esempio, l'aumento/raddoppio delle fideiussioni, un maggior costo pari ad euro 6.138.000,00 per il mantenimento degli apparecchi gia' oggetto della precedente concessione e per il rilascio dei nulla osta per l'installazione dei nuovi apparecchi, un maggior costo per oneri concessori per un totale di 9 milioni di euro, un maggior costo di euro 3.035.000,00 per far fronte alle nuove previsioni in materia di georeferenziazione. A tal quadro, si sono poi aggiunti, oltre l'aumento del PREU, la proliferazione di vincoli locali alla diffusione delle AWP e VLT nonche' la diffusione del gioco on-line. Invece di procedere al riequilibrio del rapporto concessorio, il legislatore, con le disposizioni in esame, ha modificato ulteriormente in peius i diritti quesiti e le condizioni economiche consacrate nella convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, in violazione del principio di affidamento e non discriminazione, come previsti nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Parte ricorrente precisa che tali modifiche non hanno riguardato ne' profili di ordine pubblico ne' profili di controllo bensi' un mero materiale peggioramento delle condizioni economiche. L'intervento e' poi palesemente sproporzionato ed in contrasto con l'art. 1, prot. 1, della CEDU, che tutela i diritti di aspettativa economica, risolvendosi in una sorta di esproprio illegittimo di diritti economici non accompagnato da alcun indennizzo. Cita, al riguardo, le sentenze Tre Traktorer c/Svezia (1989 Pine Valley/Irlanda (1991), Oneryildiz/Turchia (2002). La norma e' comunque in contrasto con gli articoli 3, 41, 52 e 97 Cost. 2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorrenza. Violazione degli articoli da 101 a 106 del TFUE. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost. Le disposizioni qui in esame incidono selettivamente solo sull'attivita' dei 13 concessionari del gioco da intrattenimento tramite gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, del TULPS, mentre nessuna analoga misura e' prevista per gli altri giochi. Esse si pongono in contrasto sia con gli articoli 3, 41 e 97 Cost., che con l'art. 117 della Carta Fondamentale, in relazione alla norma interposta contenuta nell'art. 1, protocollo 1, CEDU. Parte ricorrente le ritiene comunque disapplicabili, in quanto in palese contrasto anche con gli articoli 101, 102 e 106 TFUE. 3) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 106 e 107 del TFUE. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost. La misura che colpisce solo i concessi iati del gioco attraverso gli apparecchi da intrattenimento, si risolve in una sorta di aiuto di Stato a favore degli altri operatori del settore (cfr. Corte di giustizia, 26 settembre 2014, sez. V^, nella causa T-601/11). 4) Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per violazione dei principi di libera concorrenza. L'art. 1, comma 649, della legge - provvedimento impugnata, ha disatteso il criterio di progressivita' prefigurato dall'art. 14, comma 2, lett. g), della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, richiamato dalla legge di stabilita' e posto quale presupposto dell'intervento normativo. Il criterio utilizzato e', invece, quello del numero di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT