n. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2015 -

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 1° aprile 2015 Numero affare 00369/2015 Oggetto: Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Salvatore Messineo avverso il provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal 15 marzo 2015 e il presupposto provvedimento in data 20 febbraio 2015 con il quale si e' dichiarato che la sua istanza di disponibilita' al trattenimento in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta' non poteva essere valutata. La Sezione ha pronunciato il seguente provvedimento. Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0019808 in data 25 marzo 2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si e' espressa sulla fondatezza e sui presupposti per la richiesta di sospensione degli atti impugnati, riservandosi di relazionare ulteriormente nel merito una volta esaurita la fase cautelare;

Visto il ricorso del 6 marzo 2015;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, e 3, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 3 della Costituzione;

Visto l'art. 81, comma 3 della Costituzione;

Visto l'art. 97, comma 3 della Costituzione;

Visti gli artt. 3, 35 e 117 della Costituzione (con riferimento anche agli artt. 1, 2 e 6, par. I, direttiva 2000/78/ce del 27 novembre 2000, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'UE con sentenza 6 novembre 2011 in causa C. 286/12);

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso. Il ricorrente, vice avvocato generale dello Stato, impugna - formulando dodici eccezioni di incostituzionalita' della normativa di riferimento - il provvedimento che lo ha collocato a riposo a decorrere dal 15 marzo 2015 e la connessa pregressa determinazione con cui gli si e' comunicato che la sua istanza di trattenimento in servizio fino al 75° anno di eta' non poteva essere valutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. Tale articolo, al comma 1, ha abrogato l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. Inoltre il comma 3, per effetto della modifica operata dalla legge di conversione all'originario testo del decreto-legge («3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinali, amministrativi, contabili, militari nonche' degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore»), ha escluso dal beneficio della proroga dei trattenimenti in servizio sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore gli avvocati dello Stato (comma 3 citato, come sostituito dalla citata legge di conversione n. 114 del 2014: «Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore»). Il comma 2 recita: «Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Sicche' la posizione del trattenimento in servizio degli avvocati dello Stato e' regolata dalla norma di cui ai commi 1, 2 e 3 della fonte normativa indicata. Il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati siano illegittimi perche' la normativa sulla quale essi sono fondati viola la Costituzione sia per vizi del procedimento legislativo, sia per contrasto con precetti e principi costituzionali attinenti al merito ed al contenuto delle scelte del legislatore;

formula le seguenti eccezioni di incostituzionalita' della norma: 1) violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione: l'eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio prevista dall'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 comporterebbe una rilevante nuova spesa, quanto meno per l'anticipo dell'erogazione della pensione e dei trattamenti di fine servizio;

2) violazione dell'art. 97 della Costituzione quanto ai profili concernenti la violazione del nuovo parametro di costituzionalita' costituito dal criterio di economicita', introdotto dall'art. 2, comma 1, legge cost. 20 aprile 2012, n. 1;

3) violazione dell'art. 97 della Costituzione quanto ai profili concernenti la violazione dei principi di buon andamento e di efficienza;

4) violazione dell'art. 77, comma 2, della Costituzione: sotto il profilo della evidente insussistenza della necessita' e dell'urgenza stante l'inidoneita' delle misure previste dai primi commi dell'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 a conseguire lo scopo prefigurato del ricambio generazionale;

5) violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza;

6) violazione dell'art. 3 della Costituzione: violazione del principio di uguaglianza per avere regolato in modo identico situazioni diverse (omologazione degli avvocati dello Stato con la generalita' dei dipendenti pubblici). 7) violazione dell'art. 3 della Costituzione: violazione del principio di uguaglianza per avere regolato in modo diverso situazioni uguali (diversita' di trattamento per categorie di personale per le quali era egualmente previsto il trattamento in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta');

8) violazione dell'art. 3 della Costituzione: violazione del principio di uguaglianza per avere regolato in modo diverso le situazioni parificate a ogni effetto giuridico degli avvocati dello Stato e dei magistrati;

9) violazione dell'art. 77 della Costituzione sotto il profilo della mancata adozione di una nuova delibera del Governo sulle modificazioni che sono state introdotte al d.l. dopo il 13 giugno 2014 e prima della sua pubblicazione in G.U.;

10) violazione dell'art. 77 della Costituzione sotto il profilo del ritardo con cui il d.l. n. 90/2014 e' stato portato all'esame delle Camere. 11) violazione dell'art. 77 della Costituzione sotto il profilo della mancanza del requisito dell'urgenza e dell'indifferibilita';

12) violazione degli artt. 3, 35 e 117 della Costituzione con riferimento anche agli artt. 1, 2 e 6, par. I, direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'UE con sentenza 6 novembre 2011 in causa c. 286/12). Il ricorso, con istanza di sospensione cautelare, e' stato direttamente proposto a questo Consiglio di Stato richiamando gli artt. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 e 3, comma 4, della legge n. 205/2000. Con parere n. 721 dell'1l marzo 2015, reso nell'adunanza dello stesso giorno, la Sezione ha espresso il parere: che l'istanza cautelare in ricorso dovesse essere accolta e conseguentemente sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, fino alla data del 1° aprile 2015 (data della presente adunanza);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, competente alla relazione di cui all'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e al provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 205/2000, fosse da officiare per una relazione contenente documentati elementi sulla istanza cautelare e sul merito del ricorso;

che copia del parere e del ricorso straordinario dovesse trasmettersi per quanto di competenza all'Avvocatura generale dello Stato, quale organo deputato alla difesa dell'Amministrazione ed emanante l'atto impugnato;

che l'ulteriore trattazione fosse rinviata alla adunanza del 1° aprile 2015. L'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri elementi ai fini della relazione a questo Consiglio di Stato. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con relazione pervenuta a questo Consiglio di Stato in data 27 marzo 2015, si e' espressa nel senso della totale infondatezza del ricorso e dell'assenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati, riservandosi di relazionare ulteriormente nel merito una volta esaurita la fase cautelare. Con atto datato 26 marzo 2015 e pervenuto tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2015 il ricorrente ha formulato osservazioni e deduzioni sulla relazione, nonche' motivi aggiunti. In data 30 marzo 2015 il ricorrente ha formulato ulteriori rilievi. All'adunanza odierna questa Sezione, ritenuta in via interinale rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha espresso il parere che l'istanza cautelare proposta debba essere accolta e che per l'effetto in via interinale debba essere sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, fino all'adunanza successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, nel corso della quale verra' emesso il parere di definizione della fase cautelare...

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