n. 143 SENTENZA 4 maggio - 16 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 5 marzo 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia. Ritenuto in fatto Con il ricorso in epigrafe, resistito dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Puglia ha impugnato la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), relativamente - tra l'altro e per quanto di interesse nel presente giudizio - al comma 420 del suo art. 1. La disposizione censurata prevede una serie di specifici divieti di spesa per le Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015: divieti attinenti (al ricorso) a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti determinate materie, a spese per relazioni pubbliche ed attivita' affini, all'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, anche nell'ambito delle procedure di mobilita', all'acquisizione di personale mediante il ricorso al comando e alla proroga dei comandi cessati. Di detta norma la ricorrente sospetta - per i profili e con le argomentazioni, illustrati anche con successiva memoria, di cui si dira' nel Considerato in diritto - il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, 119, primo, secondo e ultimo comma, oltre che con l'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e con gli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione). Considerato in diritto 1.- L'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015) - coinvolto nella impugnativa che la Regione Puglia ha proposto avverso anche altre disposizioni (art. 1, commi da 421 a 424 e 427) della stessa legge, il cui esame e' riservato a separate decisioni - testualmente cosi' stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione...

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