n. 143 SENTENZA 18 aprile - 5 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento penale a carico di V. B., con ordinanza del 21 giugno 2016, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione della Curia generale dei Padri Somaschi, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Roberto Borgogno per la Curia generale dei Padri Somaschi e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 21 giugno 2016, il Tribunale ordinario di Roma, sezione ottava penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. 1.1.- Il rimettente e' investito del giudizio nei confronti di V. B., imputato di reati di violenza sessuale ai danni di un minore (nato nel 1986), commessi in un arco temporale che va dall'anno 1995 al 17 ottobre 2004. Il Tribunale ritiene che, in conformita' alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, l'istituto della prescrizione abbia natura sostanziale e che, per tale ragione, si applichi la norma di cui all'art. 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui, in caso di successione di leggi nel tempo, deve applicarsi la disciplina piu' favorevole all'imputato. Cio' imporrebbe al Tribunale di ritenere prescritti i reati commessi fino al 21 dicembre 2003, in forza delle previsioni piu' favorevoli introdotte dall'art. 6 legge n. 251 del 2005 (cosiddetta "ex Cirielli"). Tale disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con la citata decisione quadro 2004/68/GAI, il cui contenuto e' stato confermato e rafforzato dal cosiddetto Trattato di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007) e dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. In particolare, le disposizioni censurate non consentirebbero di raggiungere l'obiettivo indicato dalla normativa europea, che richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinche' sia reso possibile il perseguimento dei reati sessuali in danno di minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta'. Un tale obiettivo, secondo il rimettente, sarebbe assicurato se si applicassero i piu' ampi termini di prescrizione previsti sia anteriormente alla legge n. 251 del 2005, sia dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012, mentre sarebbe frustrato dall'applicazione della legge n. 251 del 2005, in quanto normativa piu' favorevole. 1.2.- Il rimettente ricorda che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, il contrasto tra la normativa interna e una decisione quadro dell'Unione europea non comporta la «disapplicazione» della disciplina nazionale, ma la sua illegittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Infatti, in questi casi, il controllo spetta alla Corte costituzionale che, all'uopo, deve essere investita di questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (vengono citate, a conforto di questa conclusione, le sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 2010, n. 284 del 2007, n. 317 del 1996 e n. 170 del 1984). Secondo il giudice a quo, inoltre, dovrebbe escludersi la necessita' di investire la Corte di giustizia dell'Unione europea tramite rinvio pregiudiziale, poiche' non vi sarebbe alcun dubbio interpretativo da risolvere per chiarire il significato della norma comunitaria (in proposito vengono citate la sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-30/62, Da Costa e altri, della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'ordinanza n. 103 del 2008 della Corte costituzionale). Inoltre, il Tribunale ordinario di Roma ritiene che non sia percorribile alcuna interpretazione della disposizione nazionale che consenta di assicurarne la conformita' alla norma comunitaria. Tutto cio' induce il rimettente a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6, commi 1, 4 e 5, legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI, «nella parte in cui non esclude dalla sua disciplina i reati sessuali nei confronti di minori». 1.3.- Il giudice a quo...

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