n. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2018 -

TRIBUNALE DI VITERBO Il giudice dell'esecuzione nel procedimento R.E. n. 1396/2013 promosso da Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.p.A., creditore procedente, contro Valentini S.r.l., debitore esecutato e nei confronti di CRV Immobiliare S.r.l., terzo pignorato. Intervenuti: Banca di Viterbo per ulteriore credito di €

167.607,00 oltre interessi;

Silvestri Legnami S.r.l. per credito di €

2.450,00 oltre interessi;

intervenuti rinuncianti: Saliaj Flamur;

Kumanaku Besmir;

Prod. In.Gra S.r.l.;

Letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe, sciogliendo la riserva presa alla udienza del 29 novembre 2017. Premessa: Precedente rimessione alla Corte costituzionale. Con ordinanza del 15 luglio 2015, iscritta al n. 155 del registro ordinanze la scrivente G.E. rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, relativamente all'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)», rispettivamente sostitutivi degli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile. Che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha richiesto la restituzione degli atti al giudice a quo, in ragione dello ius superveniens, di cui all'art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del sopravvenuto testo normativo (ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello stesso decreto-legge n. 83 del 2015), e, quindi, anche al procedimento esecutivo nell'ambito del quale e' stata prospettata la questione di legittimita' costituzionale di cui trattasi;

Che codesta Ecc.ma Corte, con ordinanza del 30 marzo 2017 n. 64, avendo ritenuto che, a fronte del richiamato ius superveniens, che ha effettivamente modificato le disposizioni denunciate, in relazione a piu' profili di incostituzionalita', spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, disponeva la rimessione degli atti al G.E. Che la scrivente G.E., come si andra' in prosieguo a meglio illustrare, ritiene che sussistano ancora molti e i piu' rilevanti dei profili di incostituzionalita' denunciati e soprattutto la violazione dell'art. 111 Cost. in quanto la procedura di accertamento dell'obbligo del terzo, in base alla nuova normativa, e' quasi interamente rimessa alla interpretazione giurisprudenziale, in violazione della norma fondamentale che prevede che il «giusto processo» debba essere (previamente) «regolato dalla legge» e non interamente rimesso alle (molteplici) interpretazioni dei giudici. La nuova normativa infatti si e' limitata a innovare la formulazione dell'art. 549 c.p.c. prevedendo: m-ter) all'art. 549, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.». Per il processo che ci occupa, non trattandosi di ipotesi di omessa dichiarazione del terzo (ipotesi a cui e' riferita la frase: o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo) la novita' e' quindi la prevista necessita' di una «istanza» del creditore, e la previsione che i «necessari accertamenti» siano compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Nel procedimento in esame, la istanza del creditore era stata gia' formulata, e il contraddittorio si era gia' instaurato essendosi tutte le parti gia' costituite con il patrocinio di un difensore, prima della ulteriore riforma del testo dell'art. 549 c.p.c. Le considerazioni svolte a suo tempo restano quindi attuali, atteso che le precisazioni del legislatore non hanno risolto affatto il problema della indeterminatezza della normativa processuale. Fatto e svolgimento del processo. 1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20 dicembre 2013, la Banca di Viterbo sottoponeva a pignoramento «le somme dovute in forza di contratti per compravendite immobiliari ... ed ogni altra somma credito e/o attivita' a qualsiasi causa dovuta o debenda dalla CRV Immobiliare S.r.l. alla debitrice esecutata e di cui la stessa e' titolare sia per capitale, sia per interessi, sia per spese, fino a concorrenza della somma precettata aumentata della meta' ex art. 546 c.p.c. e cosi' per complessivi €

580.961,40». 2. Il terzo CRV Immobiliare S.r.l. non compariva alla udienza del 18 giugno 2014 e il G.E. ordinava la notificazione del verbale di udienza con avviso al terzo pignorato che, in caso di mancata sua comparizione alla successiva udienza del 22 ottobre 2014 e mancata dichiarazione, il credito, nella misura e per le causali indicate dal creditore, si sarebbe ritenuto accertato ai sensi dell'art. 548 c.p.c. nuova formulazione (articolo modificato dalla 1egge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilita' 2012, per i procedimenti iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2013, e successivamente ancora modificato con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha abrogato il primo comma e sostituito il secondo). 3. Regolarmente notificato il verbale al terzo (in data 16 luglio 2014), alla successiva udienza del 5 novembre 2014 il terzo pignorato, la CRV S.r.l. assistita dall'avv. Giuseppe Sinatra, depositava dichiarazione di terzo negativa, affermando di non avere alcun debito nei confronti della debitrice esecutata, Valentini S.r.l. (erroneamente indicata come Valentini Immobiliare S.r.l., errore materiale, poi piu' volte chiarito dalla difesa della CRV, sia a verbale che nelle note autorizzate). 4. La Banca di Viterbo contestava la dichiarazione negativa, e chiedeva l'assegnazione del credito, affermando che il credito della Valentini S.r.l. deve ritenersi esistente e che la dichiarazione e' mendace e non corrispondente al vero, in quanto, in documenti presentati presso la stessa Banca di Viterbo dalla CRV Immobiliare S.r.l., la stessa si era dichiarata debitrice della Valentini S.r.l., in particolare riferiva che nel doc. 12 in atti la CRV avrebbe dichiarato: «di dover provvedere alla restituzione di somme precedentemente oggetto di dazione in nostro favore effettuata dalla Soc. Valentini S.r.l.», inoltre tale debito risultava a suo dire, da una serie di documenti che venivano prodotti, da cui risultava, secondo la difesa della Banca creditrice, il collegamento tra le due societa' e l'esposizione debitoria della CRV S.r.l. nei confronti della Valentini S.r.l. 5. Il G.E., rilevato che la dichiarazione del terzo era stata oggetto di contestazioni, con ordinanza del 5 novembre 2014, disponeva procedersi agli accertamenti di cui all'art. 549 c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note autorizzate e documenti rinviava al 4 febbraio 2015. 6. La Banca di Viterbo nelle sue note autorizzate sosteneva che la Valentini S.r.l. e la CRV S.r.l. non sono socie l'una dell'altra, ma sono collegate in quanto il sig. Roberto Valentini, socio della Valentini S.r.l. e' amministratore della CRV Immobiliare S.r.l. 7. Negli anni la Valentini S.r.l. aveva corrisposto alla CRV S.r.l. delle somme per consentirle di' coprire alcune rate con le societa' di leasing da cui la CRV Immobiliare aveva acquistato gli immobili adibiti a Caserma dei Carabinieri di Bagnoregio e di Capranica, affittati al Ministero dell'interno, ma il credito piu' cospicuo sarebbe derivato dall'aiuto che la Valentini S.r.1. avrebbe dato alla CRV Immobiliare S.r.l. per l'acquisto dell'immobile sito a Viterbo Valle Faul «ex gasometro»;

avrebbe infatti pagato le rate del leasing e poi coperto i titoli rilasciati per il riscatto anticipato, tale operazione sarebbe stata «giustificata» mediante la sottoscrizione di un preliminare di compravendita al prezzo di €

1.200.000,00 stipulato in data 12 maggio 2010;

il prezzo pattuito sarebbe stato pagato con modalita' di favore e con pagamenti rateali che in realta' sarebbero, a dire della Banca di Viterbo, «meri prestiti» e tale circostanza risulterebbe sia dai documenti gia' menzionati, sia dagli altri documenti depositati;

tale circostanza dovrebbe emergere anche da una prova testimoniale che la Banca ha richiesto, articolata in 5 capitoli, riguardanti una riunione tenutasi nel marzo 2013, nel corso della quale l'amministratore della CRV Immobiliare S.r.l. avrebbe ammesso l'esistenza di un debito della CRV nei confronti della Valentini S.r.l. di €

850.000,00. 8. Chiedeva quindi di dichiarare accertata l'esistenza di un credito di €

850.000,00 o in subordine di €

500.000,00, minore importo a suo dire «ammesso» nella lettera del 22 novembre 2011 (doc. 12) e la conseguente assegnazione. 10. La CRV Immobiliare S.r.l. (terzo pignorato) nelle sue note autorizzate dichiarava che nei bilanci CRV risulta esposto un debito di €

1.200.000,00 nei confronti della Valentini, debito che non ha natura pecuniaria ma trae origine dal preliminare di compravendita immobiliare del 1° marzo 2010, allegato n. 7 alle note autorizzate depositate da Banca di Viterbo, che prevede l'impegno della CRV Immobiliare a vendere alla Valentini S.r.l. l'immobile di Valle Faul «ex gasometro», una volta perfezionato il riscatto con la societa' di' leasing, a fronte del versamento di parte del prezzo da parte della Valentini S.r.l. La CRV Immobiliare aveva emesso fattura, che veniva iscritta in bilancio, da un lato all'attivo...

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