n. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2018 -

TRIBUNALE DI VITERBO Il giudice dell'esecuzione nel procedimento R.E. n. 10201/2013 promosso da societa' Abete S.r.l., creditore procedente, contro GI.VA Immobiliare S.r.l., debitore esecutato e nei confronti di ASSO S.r.l., terzo pignorato. Intervenuti: letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe, sciogliendo la riserva presa alla udienza del 21 settembre 2016. Premesso che: Fatto e svolgimento del processo. 1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 23 luglio 2013, la societa' Abete S.r.l., creditore procedente, la creditrice, premesso di vantare un credito di €

137.702,65 nei confronti di GI.VA Immobiliare S.r.l. in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11/13 emesso dal Tribunale di Trento, e di essere a conoscenza delle seguenti circostanze: a) che la sua debitrice (GI.VA Immobiliare S.r.l.) vantava un credito nei confronti della ASSO S.r.l. (terza pignorata) in quanto aveva sottoscritto un preliminare di compravendita in data 20 luglio 2008, corrispondendo una caparra di €

229.110,97;

  1. il contratto preliminare era stato risolto e la ASSO S.r.l. si era impegnata, con contratto di subleasing, a restituire la predetta somma in centosettantanove mensilita' pari al numero di canoni di subleasing;

    cio' premesso, sottoponeva a pignoramento «tutte le somme dovute e debende dalla parte terza sopra citata alla societa' GI.VA Immobiliare S.r.l. a qualsiasi titolo nella misura di legge, fino alla concorrenza del proprio credito oltre gli interessi e le spese del presente procedimento». 2. Il terzo ASSO S.r.l. rendeva dichiarazione di terzo negativa, in data 10 settembre 2013 affermando di non avere alcun debito nei confronti della debitrice esecutata «atteso che il contratto di subleasing del 1° giugno 2012 si e' risolto ex art. 1456 del codice civile per grave inadempimento della GI.VA Immobiliare medesima». 3. La creditrice procedente, a verbale della udienza del 20 dicembre 2013 (tenutasi dinanzi al G.E. dott. Gatti), contestava la dichiarazione negativa, e chiedeva l'assegnazione del credito, affermando che la dichiarazione del terzo era di contenuto positivo, infatti ammetteva il rapporto cosi' come descritto nell'atto di pignoramento presso terzi e poi sosteneva che tale contratto si fosse risolto per inadempimento della GI.VA Immobiliare S.r.l., ma la circostanza della avvenuta risoluzione per inadempimento doveva essere provata dal terzo. Oltretutto la GI.VA stava ancora operando all'interno del capannone, quindi non era possibile che il contratto si fosse risolto. Doveva anche considerarsi la circostanza che la GI.VA Immobiliare S.r.l. aveva versato un importo di €

    130.989,18 come caparra ed un importo di €

    98.121,79 come acconto, come risultava dal contratto preliminare di compravendita, pertanto almeno la somma versata come acconto doveva essere restituita e, visto che la terza pignorata aveva fatto riferimento alla risoluzione e non al recesso, il danno doveva essere provato, con conseguente necessita' di restituzione della intera somma data come caparra, qualora il danno non fosse stato dimostrato. Aggiungeva infine che il contratto di subleasing era stato stipulato in frode ai creditori e che, pertanto, la clausola che autorizzava la ASSO S.r.l. a trattenere tutte le somme ricevute in caso di inadempimento della GI.VA Immobiliare S.r.l. era nulla e comunque illecita. Qualora tale clausola fosse stata ritenuta lecita, si trattava di una penale eccessiva, che doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 del codice civile dal G.E. In ogni caso chiedeva che si accertasse l'esistenza del credito, produceva copia del contratto preliminare di compravendita, un contratto integrativo del preliminare, le visure di GI.VA Immobiliare S.r.l. e di ASSO S.r.l., copia contratto di subleasing e chiedeva rinvio per articolare mezzi istruttori. 4. Alla udienza del 28 marzo 2014 tenutasi dinanzi al G.E. dott. Gatti, il procuratore del creditore insisteva nelle sua tesi difensiva e chiedeva l'ammissione dei documenti depositati (sostenendo che ne' il debitore ne' il terzo pignorato avessero contestato le produzioni documentali gia' effettuate, pertanto le copie facevano piena prova ai sensi dell'art. 2712 del codice civile), l'ammissione di prova per testi, nonche' di CTU per la stima dei lavori fatti nel capannone dalla GI.VA Immobiliare S.r.l. Il G.E. con provvedimento del 9 maggio 2014 preso atto che l'art. 549 del codice di procedura civile, in caso di contestazione della dichiarazione del terzo, dava al G.E. il potere di accertare l'esistenza del credito, pur in presenza di dichiarazione negativa, pertanto «pur in assenza di un giudizio di cognizione di merito» ritenuto di dover salvaguardare «il principio del contraddittorio tra le parti» disponeva che il creditore procedente dovesse notificare entro il 17 giugno 2014 al terzo ed al debitore esecutato «tutti i verbali delle udienze tenutesi» oltre alla copia della suddetta ordinanza. 5. Alla udienza del 18 luglio 2014 si costituiva con memoria difensiva la ASSO S.r.l. (terza pignorata), che deduceva, di svolgere attivita' di acquisto e rivendita immobili, con lo scopo di realizzare un utile dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita. Per acquistare l'immobile, oggetto del contratto con la GI.VA Immobiliare S.r.l., aveva stipulato un contratto di leasing con la UBI Leasing S.p.a., e aveva anticipato €

    108.120,00 obbligandosi al pagamento di duecentoquindici rate mensili per un importo di €

    3.227,75 ciascuna;

    per trarre un utile dalla suddetta operazione, avrebbe dovuto cedere l'immobile (oggetto del preliminare con la GI.VA Immobiliare S.r.l.) entro la data del 31 luglio 2010, ma cio' non si era verificato, per inadempienza della GI.VA Immobiliare S.r.l. La ASSO S.r.l. preso atto di cio', aveva cercato di limitare il danno, accettando di stipulare il contratto di subleasing, ma la GI.VA Immobiliare S.r.l. aveva perseverato nel suo comportamento inadempiente, non pagando neppure le rate mensili del subleasing. Non si comprendeva quale fosse quindi il presunto debito della ASSO S.r.l. nei confronti della GI.VA Immobiliare S.r.l. dal momento che la ASSO S.r.l. aveva gia' dovuto pagare 330.000 alla societa' di leasing, importo costituito perlopiu' da interessi (€

    108.120,00 alla stipula e settanta rate di €

    3.227,75 ciascuna, oltre IVA), era rimasta indebitata per le successive rate del leasing, non aveva la disponibilita' del bene, che era ancora oggetto della procedura fallimentare n. 911/2013 reg. fall. pendente dinanzi al Tribunale di Roma. A proposito di tale procedura depositava (documento n. 8 allegato alla comparsa) copia del «Ricorso per la restituzione - Rivendicazione di bene immobile» con cui la ASSO S.r.l. chiedeva al fallimento della Imballaggi Italia S.r.l. reg. fall. n. 911/2013, la restituzione del capannone sito in Civita Castellana, via Flaminia - localita' Prataroni censito al NCEU, foglio n. 5, particelle n. 89, n. 468, n. 476, n. 480, n. 482, sub. n. 10. La caparra e la somma data in anticipo, per un importo complessivo di €

    229.110,97 non dovevano affatto essere restituite, e cio' era vero in virtu' della pattuizione esplicita contenuta al riguardo nel contratto di subleasing stipulato tra la ASSO S.r.l. e la GI.VA Immobiliare S.r.l. in data antecedente il pignoramento (1° giugno 2012). Con tale nuovo contratto era stato definitivamente sciolto il contratto preliminare, e si era stabilita la «restituzione» delle somme gia' versate mediante un meccanismo di compensazione da attuarsi mensilmente solo su una parte del canone di leasing. Il contratto prevedeva che: in qualunque caso di risoluzione/cessazione, nulla sarebbe stato piu' dovuto alla GI.VA Immobiliare S.r.l. dalla ASSO S.r.l. per tale titolo. La ASSO S.r.l. aveva voluto dare alla GI.VA Immobiliare S.r.l. una «seconda chance» a seguito del suo inadempimento, ridefinendo le obbligazioni contrattuali con un contratto novativo, ma si era cautelata dalla ipotesi di un secondo inadempimento. La comunicazione di risoluzione per inadempimento, del 29 luglio 2013, successiva al pignoramento, era efficace anche nei confronti del creditore pignorante, in quanto, trattandosi di un contratto cosiddetto «sinallagmatico» il terzo pignorato ASSO S.r.l. e' debitore di una somma, e creditore di un'altra somma (i canoni di sub-leasing), pertanto le vicende del contratto sinallagmatico prevalgono sulle ragioni dei creditori in quanto, in tale ipotesi il terzo pignorato conserva le azioni contemplate dal codice civile, quali la azione di risoluzione ex art. 1453 del codice civile, per inadempimento, la risoluzione per clausola risolutiva espressa, l'eccezione di inadempimento contrattuale, tali eccezioni sono sempre opponibili al creditore pignorante, e cio' a maggior ragione se fondate su fatti antecedenti alla notifica del pignoramento. A voler ragionare diversamente, il terzo resterebbe spogliato delle proprie ragioni difese ed eccezioni che si fondano sul vincolo sinallagmatico, e che l'ordinamento mette a disposizione di ogni contraente. Ad esempio un datore di lavoro, al quale sia stato notificato il pignoramento, puo' sempre esercitare la facolta' di licenziare il dipendente, qualora sia possibile configurare la sussistenza della giusta causa, senza che a cio' possa ostare in alcun modo l'avvenuta notifica del pignoramento. L'inadempimento era precedente alla notifica del PPT in quanto ASSO S.r.l. aveva interrotto i pagamenti dal mese di marzo 2013 e fino a giugno 2013, e comunque il contratto doveva considerarsi risolto di diritto considerando il termine essenziale ex art. 1457 del codice civile, ex art. 7 del contratto di subleasing (allegato n. 5 alla comparsa). Al momento della stipula del contratto di subleasing inoltre la ASSO S.r.l. non aveva alcuna conoscenza del credito della Abete, atteso che il decreto ingiuntivo era successivo di un anno e mezzo, quindi era fuori luogo parlare di frode ai creditori...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT