n. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2017 -

UFFICIO DI SORVEGLIANZA per le circoscrizioni di Lecce e Brindisi Il Magistrato di sorveglianza decidendo sul reclamo ex art. 35-bis dell'ordinamento penitenziario, avanzato da D.D.M., detenuta presso la Casa circondariale di Lecce in espiazione di condanna della Corte d'appello di Lecce del 6 luglio 2015, sentenza n. 2557/14, fine pena 30 maggio 2021, con cui si impugna il rigetto di ammissione al beneficio di cui all'art. 21-bis dell'ordinamento penitenziario da parte dell'Amministrazione penitenziaria, deducendo l'illegittimita' del diniego in considerazione del contrasto dell'art. 21-bis dell'ordinamento penitenziario, con l'interesse dei minori e la tutela della famiglia, posti a fondamento della norma invocata;

Letti atti;

Sentito il pubblico ministero e il difensore all'odierna udienza e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

Osserva a) In fatto: D.D.M. veniva condannata per la commissione dei reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 alla pena di anni 4 e mesi 10. In considerazione della presenza di prole (tre figli, due gemelli di anni 5 e un figlio di anni 3) e della assenza anche della figura genitoriale paterna, la detenuta procedeva alla formulazione di richiesta di ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori, di cui all'art. 21-bis dell'ordinamento penitenziario. Tale istanza veniva pero' rigettata dall'Amministrazione penitenziaria sulla scorta della esplicita previsione dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario, cui la citata norma del 21-bis dell'ordinamento penitenziario rinvia, che espressamente prevede che il beneficio possa esser disposto per i detenuti in espiazione di reato ostativo di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter, 1-quater dell'ordinamento penitenziario, solo dopo l'espiazione di un terzo della pena, in concreto non ancora maturatasi per la reclamante. Tanto disponeva, evidenziando altresi' prematuro l'avvio di una progettualita' esterna, stante l'esiguita' della pena espiata. All'udienza difensore insisteva nel reclamo, deducendo l'illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 21-bis dell'ordinamento penitenziario, per contrasto con gli articoli 3, 27, 29, 30, 31 della Costituzione. b) Sulla rilevanza della questione prospettata: questo giudicante ritiene che la dedotta questione sia rilevante atteso che, con il reclamo ex art. 35-bis dell'ordinamento penitenziario, si deduce ai sensi dell'art. 68, comma 2, lettera b)...

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