n. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sezione Seconda Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 238 del 2015, proposto da: Provincia di Novara, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Pozzi, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti n. 45;

Contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello n. 153;

Nei confronti di Provincia di Alessandria;

Provincia di Asti;

Provincia di Biella;

Provincia di Cuneo;

Citta' Metropolitana - Provincia di Torino;

Provincia di Vercelli;

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 2-669 del 1° dicembre 2014 (pubblicata sul B.U. 52S1 del 24 dicembre 2014) ad oggetto «Capitolo 149827/2014: Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (legge regionale n. 34/98) approvazione criteri di riparto», della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 7 del 12 dicembre 2014 ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.. Impegno di spesa di €

9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014» e del provvedimento della Regione Piemonte prot. n. 849/A13010 del 23 gennaio 2015 nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ancorche' non conosciuti del procedimento, e per la conseguente condanna ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc. Amm. della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Novara per l'anno 2014, e quindi al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi riferiti alla causale di cui sopra, in uno con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria;

ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto 1. La Provincia di Novara ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 1-665, del 27 novembre 2014, avente ad oggetto «Variazione delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di previsione 2014» nonche' della conseguente determinazione dirigenziale n. 7, del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di €

9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione per l'anno 2014». Si tratta di atti derivanti dall'approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio (la legge della Regione Piemonte n. 19 del 2014) la quale, a fronte di un precedente stanziamento per complessivi €

10.750.508,00, per l'anno 2014, per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998 (stanziamento stabilito, in particolare, dalle leggi della Regione Piemonte nn. 1 e 2 del 2014, di approvazione della legge finanziaria 2014 e del bilancio di previsione 2014), ha previsto un innalzamento delle somme da trasferire agli Enti locali nella misura di ulteriori €

14.040.000,00. Per l'effetto le somme destinate alla Provincia ricorrente, in precedenza individuate in €

881.525,86, sono state aumentate dell'ulteriore somma di €

923.723,89, per un totale di €

1.805.249,75. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la nota della Regione Piemonte, prot. n. 849/A13010, del 23 gennaio 2015, con la quale l'amministrazione ha evidenziato che il nuovo stanziamento in favore della Provincia di Novara (ammontante, come detto, ad €

923.723,89) deve considerarsi in ottemperanza alla decisione cautelare di questo TAR, di cui all'ordinanza n. 431 del 2014, resa in parallelo giudizio tra le parti (RG n. 1101/2014) concernente lo stanziamento della precedente somma di €

881.525,86. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli €

1.805.249,75 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale. Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita' avverso gli...

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