n. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (Sezione seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Provincia di Asti, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Caniggia, Franca Rizzo, con domicilio eletto presso Marco Faggiano in Torino, Via Drovetti, 37;

Contro regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 153;

Nei confronti di provincia di Alessandria;

Per l'annullamento: della D.G.R. n. 2-157 del 28 luglio 2014, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2014, recante la individuazione e riparto per il 2014 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali, nella parte in cui viene determinata in soli Euro 741.486,32 la somma da destinare alla Provincia di Asti per l'esercizio delle funzioni conferite;

della determina del Servizio rapporti con le Autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014;

di tutti gli atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione;

nonche' per il rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale della LL.RR. del Piemonte n. 1/2014 di approvazione della Legge Finanziaria e n. 2/2014 di approvazione e del Bilancio previsionale anno 2014, per contrasto con gli artt. n. 97, n. 117, n. 118 e n. 119 Cost.;

nonche', con i motivi aggiunti depositati in data 3.3.2015, per l'annullamento previa adozione delle misure cautelati idonee, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-665 del 27 novembre 2014, avente ad oggetto «Variazione delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di previsione 2014», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 18 dicembre 2014;

della determinazione dirigenziale n. 7 del 12 dicembre 2014 avente ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. impegno di spesa di Euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione dell'anno 2014», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 22 gennaio 2015;

di tutti gli atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione;

Nonche' per il rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale della Legge Regioanle del Piemonte n. 19 del 1 dicembre 2014 «di assestamento al Bilancio di previsione per l'anno 2014 e disposizioni finanziarie» per contrasto con gli artt. n. 3, n. 97, n. 117, n. 118 e n. 119 della Costituzione. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto 1. La Provincia di Asti ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 2-157, del 28 luglio 2014, recante la ripartizione per il 2014 delle risorse finanziarie - gia' indicate nella legge regionale n. 1 del 2014, recante l'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2014, e nella legge regionale n. 2 del 2014, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2014 - da norme riconosciute rilevanti per la decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 93 del 2015, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al giudizio da parte della Corte costituzionale. Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora esaurito la propria potestas iudicandi nella sede cautelare, in quanto la sospensione degli atti impugnati e' stata disposta sino all'esito della decisione della questione di legittimita' costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 172 del 2012). Diritto 1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 («Legge finaniaria per l'anno 2014») e n. 2 del 2014 («Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016»), con d.G.R. n. 2-157, del 28 luglio 2014, ha individuato nell'importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie da destinare per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali;

in particolare, alle Province e' stata assegnata la somma complessiva di euro 9.390.428,71. Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014, si e' autorizzata la liquidazione di quest'ultima somma a favore delle Province del Piemonte sul capitolo n. 149827/2014. In base alla ripartizione proporzionale tra le varie Province della somma cosi' liquidata, alla Provincia odierna ricorrente e' stata cosi' assegnata la somma...

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