n. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2018 -

CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio Nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 75827 del registro di segreteria della Sezione, riassunto da Tempesta Franco, nato a Roma il 2 marzo 1938 ed ivi residente in piazza Stefano Jacini n. 26, codice fiscale TMPFNC38C02H501X, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni (del foro di Roma) e Laura Casella (del foro di Velletri), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via di San Basilio n. 61 presso lo studio del primo di tali difensori;

Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico e Andrea Botta (entrambi iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura centrale INPS;

E contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nonche' domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura stessa. Fatto e diritto 1. Con ricorso notificato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in sigla: MAECI) e all'INPS tra il 7 e il 9 maggio 2014, nonche' depositato presso questa Sezione il 29 di quello stesso mese, Franco Tempesta, cessato dal servizio presso il MAECI il 31 marzo 2005 con il grado di ministro plenipotenziario, ha contestato la misura della pensione di vecchiaia attribuitagli. In particolare l'odierno ricorrente, evidenziando di aver svolto le funzioni di vicedirettore generale per la Cooperazione economica e finanziaria multilaterale fino al 19 settembre 2001 e poi quelle di ambasciatore a Citta' del Messico fino alla su menzionata data di collocamento a riposo, ha sostenuto che l'indennita' di posizione a cui avrebbe avuto diritto sarebbe stata ben piu' elevata (cioe' oscillante fra i 31.000 e i 65.500 euro, in paragone a quella di 13.277,56 euro che concretamente aveva percepito nelle su descritte funzioni di ambasciatore) qualora, alla data del 31 marzo 2005 in cui era stato collocato a riposo, egli avesse invece prestato servizio in un ufficio centrale del MAECI a Roma. Su tale presupposto logico il Tempesta, rilevando altresi' che la carriera diplomatica implica necessariamente che il servizio venga svolto per taluni periodi all'estero e per talaltri in Italia, ha lamentato (anche sulla scorta di due tabelle di comparazione sia della pensione sia della retribuzione spettanti per il caso in cui l'ultima sede di servizio fosse stata a Roma o, invece, all'estero: all. 3 e 4 di parte ricorrente) che il trattamento pensionistico attribuitogli, venendo collocato a riposo allorquando risultava assegnato ad una sede estera, era stato notevolmente inferiore rispetto a quello che altrimenti egli avrebbe conseguito: qualora, al pari di altri ex colleghi, nonche' secondo una prassi adottata dal MAECI «... negli ultimi anni...» (pag. 16 del ricorso), fosse stato chiamato a prestare servizio in sede centrale finanche poco tempo prima della suddetta data di pensionamento;

ovvero nel caso in cui fosse stato collocato a riposo nel settembre 2001 allorche', essendo appunto in servizio a Roma, percepiva un'indennita' di posizione largamente superiore a quella poi goduta nel marzo 2005. Conclusivamente il Tempesta ha domandato che l'indennita' di posizione da computarsi ai fini pensionistici gli venga riconosciuta, in via principale, «... in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia»: ossia avendo riguardo alla posizione funzionale di rango piu' elevato o, in subordine, a quella di rango meno elevato che presso l'Amministrazione centrale puo' venir attribuita a «... funzionari dello stesso grado di ministro plenipotenziario...»;

ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella medesima misura «... che [egli] percepiva prima della partenza per l'estero...» (pagg. 21 - 22 del ricorso, passim). L'odierno ricorrente ha altresi' prospettato un'eccezione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967: qualora interpretato nel senso che la «... misura minima...» dell'indennita' di posizione, ivi sancita per il periodo in cui il rapporto d'impiego venga svolto all'estero, permanga tale anche ai fini...

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