n. 14 SENTENZA 9 - 31 gennaio 2019 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), promosso dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di A. B. con ordinanza del 24 maggio 2017, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 24 maggio 2017, depositata il 1° dicembre 2017, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), nella parte in cui - in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate, per espressa dichiarazione dell'associazione promotrice, dalle medesime ragioni di protesta - non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. Secondo il collegio, la disposizione violerebbe «i principi costituzionali di ragionevolezza, nonche' di efficienza del processo penale», e gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La Corte d'appello premette di dover decidere, a seguito del rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, unicamente sull'applicabilita' della recidiva reiterata infraquinquennale all'imputato A. B., detenuto per altra causa, accusato del reato di violazione di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'). Riferisce, in particolare, che all'udienza del 5 maggio 2017 non e' stato possibile trattare il processo per via dell'adesione del difensore all'iniziativa associativa di astensione dalle udienze deliberata dalla giunta dell'Unione delle camere penali italiane per il periodo dal 2 al 5 maggio 2017 e all'udienza successiva, fissata per il 24 maggio 2017, la trattazione e' stata nuovamente impedita dall'adesione del difensore a un'altra astensione, dal 22 al 25 maggio 2017, preceduta da un'ulteriore analoga delibera. Il collegio rimettente rileva che entrambe le iniziative dell'avvocatura associata rispettano il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008). Tutto cio' premesso, la Corte d'appello, nel dubitare della ragionevolezza della disciplina, sollecita un nuovo intervento della Corte costituzionale ricordando che, con la sentenza n. 171 del 1996, sono gia' stati affermati principi in tema di limiti al diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, che hanno trovato successiva disciplina positiva nella citata legge n. 83 del 2000. La Corte rimettente riferisce che vi sono gia' state quattro iniziative di astensione tra loro collegate, tutte volte a contestare il disegno di legge sulle modifiche organiche al codice penale e al codice di procedura penale. Il collegamento tra le iniziative, attuate dal 20 al 24 marzo 2017, dal 10 al 14 aprile 2017, dal 2 al 5 maggio 2017, e dal 22 al 25 maggio 2017, si desume dalle corrispondenti delibere della giunta dell'Unione delle camere penali italiane. Le ragioni della contestazione riguardano il metodo parlamentare di deliberazione adottato per il disegno di legge indicato (la fiducia anziche' il dibattito «libero»), nonche' i contenuti della riforma (in particolare, le modalita' di partecipazione in videoconferenza e le modifiche alla disciplina della prescrizione). Allo stato, dunque, permanendo le ragioni della protesta, e' prevedibile - secondo la Corte rimettente - la deliberazione di ulteriori iniziative di astensione collettiva, con conseguente ripercussione negativa sull'organizzazione del lavoro giudiziario e i tempi del processo penale e - dal momento che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati consente ogni astensione che non superi la durata di otto giorni consecutivi (con esclusione della domenica e degli altri giorni festivi) per ciascun mese solare - la sequenza di astensioni collettive degli avvocati potrebbe estendersi fino a coprire, nell'arco dell'anno, il 35 per cento del tempo lavorativo utile. Pertanto, la Corte rimettente sostiene che - essendo la disciplina censurata posta con riferimento a singole iniziative dell'avvocatura associata - la reiterazione di astensioni collettive avvinte da un'unica finalita' impone un diverso apprezzamento e una nuova valutazione in termini di ragionevolezza della disciplina, in quanto la proclamazione dell'astensione comunicata di volta in volta incide...

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