n. 14 SENTENZA 9 - 30 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia nel procedimento vertente tra la Solon spa e la Regione Puglia e altri, con ordinanza del 10 marzo 2016, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione della Solon spa e della Regione Puglia;

udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Solon spa e Tiziana Teresa Colelli per la Regione Puglia. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio amministrativo - promosso da una societa', la quale, dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico, non lo aveva realizzato, ritenendolo non piu' conveniente a causa della sopravvenuta e meno favorevole ridefinizione normativa delle incentivazioni statali per detti impianti, e quindi chiedeva «accertarsi l'inadempimento della Regione Puglia rispetto all'obbligo di conclusione del procedimento nei termini di legge ed il conseguente [suo] diritto al ristoro del danno da ritardo subito»;

nonche' «l'insussistenza del diritto della Regione all'escussione della polizza fideiussoria», rilasciata per conto di essa ricorrente da Fondiaria SAI spa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) - l'adito Tribunale amministrativo regionale per la Regione Puglia, respinta con sentenza parziale la domanda risarcitoria, ha sollevato, con la separata ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimita' costituzionale della norma regionale suddetta, nella parte in cui questa, appunto, prescrive il rilascio di una fideiussione a prima richiesta, «a garanzia della realizzazione dell'impianto», a pena di decadenza dall'autorizzazione unica, in aggiunta alla fideiussione a prima richiesta «a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto», prevista dalla successiva lettera d), dello stesso comma 2 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 31 del 2008. 1.1.- Ritiene, in premessa, detto Tribunale che, «sotto il profilo processuale, in subiecta materia si radic[hi] la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rilevando l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., che a questo devolve "le controversie [...] attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia [...]", nonche' l'art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, c.p.a. in materia di accordi integrativi del contenuto discrezionale di provvedimenti, nell'ambito dei quali certamente possono farsi rientrare l'Atto di impegno e la Convenzione in atti con cui la societa' istante si e' obbligata a depositare la fideiussione a favore della Regione, in conformita' all'art. 4, comma 2, lett. c), L.R. n. 31/2008». 1.2.- In punto di non manifesta infondatezza argomenta poi lo stesso rimettente che la previsione della garanzia integrativa di cui alla disposizione denunciata (che viene in rilievo nel giudizio a quo) si ponga, all'un tempo, in contrasto: con l'art. 41 della Costituzione, poiche' trasformerebbe la facolta' di realizzazione dell'impianto, che dovrebbe fisiologicamente conseguire al rilascio dell'autorizzazione, in un vero e proprio obbligo di realizzazione dello stesso, anche quando circostanze sopravvenute rendano non conveniente l'esecuzione dell'opera, comprimendo cosi' la scelta discrezionale rimessa all'imprenditore di non dare corso all'intervento assentito;

con l'art. 3 Cost., dando luogo ad «un evidente trattamento differenziato tra il titolare dell'autorizzazione unica rispetto alla posizione del soggetto autorizzato all'esito di analogo procedimento» e rispetto, in particolare, al titolare di «permesso di costruire», atteso che «giammai detto titolo abilitativo prevede forme di coazione alla realizzazione dell'attivita' assentita»;

con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei «principi fondamentali della materia nell'ambito di materie di legislazione concorrente, qual e' la materia della produzione dell'energia», ricavabili dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), che «non prevede[rebbero] alcuna possibilita' di introdurre aggravi procedimentali in grado di trasformare la posizione giuridica del richiedente da "facolta'" piena di costruire ad "obbligo" di realizzare l'impianto assentito, imponendo il solo ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto, a salvaguardia delle esigenze ambientali»;

con l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali»;

e con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'irragionevole limite allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, introdotto dalla disposizione regionale censurata, si porrebbe «in contrasto con la normativa internazionale ed in particolare con il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120». 2.- Nel giudizio innanzi a questa Corte si e' costituita la parte privata, svolgendo ampie argomentazioni a sostegno della prospettazione del Tribunale rimettente. Per detta parte, l'incameramento della cauzione per l'ipotesi di mancata esecuzione dell'opera costituirebbe, altresi', «con ogni evidenza una misura di compensazione», risolventesi in un vantaggio economico per la Regione e per gli enti locali, in contrasto con il principio per cui la costruzione di impianti per l'energia eolica e' attivita' libera, e sarebbe privo di «alcuna giustificazione alla luce della tutela di concorrenti interessi costituzionalmente protetti». 3.- Si e' costituita anche la Regione Puglia che ha concluso per una dichiarazione di inammissibilita' delle questioni sollevate, per genericita' e difetto di chiarezza e completezza delle censure rivolte alla disposizione denunciata, in particolare con riferimento alla asserita violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost. Nel merito, la difesa regionale ha sostenuto la non fondatezza, sotto ogni profilo, della questione stessa. Con l'imporre al soggetto autorizzato l'obbligo di depositare una ulteriore...

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