n. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 6 e dell'art. 21 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 9 dicembre 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 14 dicembre 2016, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2017. Fatto In data 14 dicembre 2016 e' stata pubblicata, nel n. 55 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016, recante «Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale». Due delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni statutarie e costituzionali, nonche' illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1. La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 9 dicembre 2016 «Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale» ha tra l'altro istituito, per quanto qui interessa, al titolo II, capo I, il ruolo dei diligenti del comparto unico. Passando (capo II) a disciplinare il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo, il legislatore regionale ha previsto che: «1. Le amministrazioni del comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 (1) , possono conferire, a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3 (2) , quinto periodo, mediante procedure selettive e comparative, incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato anche di diritto privato, a soggetti non inseriti nel ruolo che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Le amministrazioni del Comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, possono, altresi', conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, in deroga alla procedura di cui all'art. 11 e anche a fronte della presenza di dirigenti in disponibilita', sentito il Comitato di indirizzo e con adeguata motivazione. 3. Qualora gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 siano conferiti a dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, i medesimi sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 4. Negli enti locali del Comparto unico e', altresi', fatta salva la facolta' di conferire incarichi dirigenziali extra dotazione organica secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 5. I conferimenti di cui ai commi 1 e 2 avvengono previa selezione pubblica, sulla base dei criteri definiti con regolamento dalla Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di funzione pubblica. 6. Le amministrazioni definiscono gli elementi negoziali dei contratti di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le clausole di risoluzione dei contratti medesimi, sulla base del modello definito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, sentito il Comitato di indirizzo;

il contratto e', in ogni caso, risolto di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell'incarico di direttore dell'UTI di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014. 8. Gli incarichi di cui al presente articolo, a eccezione di quelli di cui al comma 4, non possono avere durata superiore a cinque anni;

agli stessi si applicano le diposizioni di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, fatta salva la possibilita' di rinnovo a completamento del termine massimo quinquennale». 1.2. Orbene, appare evidente...

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