n. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2015 -

Ricorso per la Regione Calabria (02205340793), in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, On. Gerardo Mario Oliverio, rappresentata e difesa, come da decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo, provvedimento di autorizzazione e in forza di procura speciale a margine del presente atto, dagli Avv.ti Franceschina Talarico (codice fiscale: TLR FNC 66C44 G518I) e Paolo Filippo Arillotta (codice fiscale: RLL PFL 58R31 H224N) dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi';

(fax n. 0961/857954;

indirizzo di posta elettronica certificata: avvocato9.cz@pec.regione.calabria.it). Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri;

per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 37 e 38, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" pubblicata in Suppl. Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014, n. 262 Premessa Con il presente atto la Regione Calabria intende censurare gli art. 37 e 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, nelle parti in cui il legislatore statale, sulla base di mere enunciazioni di principio volte a sottolineare supposte esigenze di esercizio unitario di tali funzioni e il carattere contingente dell'attuale situazione economica, ha sostanzialmente esautorato le competenze delle regioni nelle materie ricadenti nella potesta' concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «governo del territorio», «valorizzazione dei beni ambientali», «tutela della salute», «porti e aeroporti», «protezione civile», in netto contrasto con gli art. 117, terzo e quarto comma, art. 118 della Costituzione ed con il principio di leale collaborazione e di sussidiarieta', oltre che in violazione dei principi fondamentali di cui all'art. l, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che riservano importanti e sostanziali competenze alle regioni e agli enti locali interessati territorialmente, e sotto alcuni profili, con gli artt. 2 e 3 Cost. In casi analoghi (sent. 278/2010) codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte affermato la necessita' di realizzare un punto equilibrio tra l'obiettivo di sviluppo di una rete di impianti perseguito dalla legge statale e la legittima e doverosa aspirazione della fonte regionale a imporre, in proposito, criteri di salvaguardia del territorio, precisando che entrambe le esigenze "godono di pari dignita' costituzionale, cosicche' la compressione di un interesse a vantaggio di un altro andra' apprezzata su di un piano di necessaria proporzionalita', nel senso che il legislatore statale potra' espandere la propria normativa non oltre il punto in cui essa si renda strettamente servente rispetto alla finalita' perseguita, preservando, oltre tale linea, la potesta' regionale di sviluppare con la propria legislazione i principi fondamentali in tal modo tracciati. E' necessario, in altri termini, che le competenze in gioco non assumano «carattere di esclusivita', dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati»" (sentenza n. 383 del 2005, punto 12 del Considerato in diritto). Orbene, passando ad analizzare le singole disposizioni normative censurate si sottopongono alla valutazione di codesta Ecc.rna Corte i seguenti Motivi Violazione degli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'. Attraverso il comma 1, dell'art. 37, D.L. 133/14 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/14, il legislatore statale, al dichiarato fine "di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti", ha unilateralmente imposto che "i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassifiazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327". Analogamente, con il comma 1, dell'art. 38, D.L. 133/14 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/14, il legislatore statale, al dichiarato fine "di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese", ha, sempre unilateralmente, previsto che tutte "le attivita'di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT