n. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Il G.I.P. dott. Stefano Sernia all'udienza preliminare del giorno 3 ottobre 2017, nel processo pendente nei confronti di N. Y. nato... il... sentite le parti, ha pronunziato la seguente ordinanza. A seguito di rituale richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal pubblico ministero in data in data 1° marzo 2017, l'imputato N. Y. veniva citato per l'udienza preliminare del 23 maggio 2017, per rispondere dell'accusa di detenzione, al fine di cederle a terzi, di sostanze stupefacenti del genere hashish e marijuana, idonee al confezionamento di 23 dosi, sia dell'una che dell'altra sostanza, aventi effetto psicotropo. All'udienza preliminare, il difensore di fiducia dell'imputato dichiarava di aderire all'astensione dalla partecipazione alle udienze, proclamata per quel giorno dalla associazione di categoria;

sulla non opposizione del pubblico ministero, e non presentando il processo ragioni di urgenza, stante lo stato di liberta' dell'imputato, l'udienza veniva quindi rinviata a quella odierna in cui il difensore, nella sua qualita' di procuratore speciale dell'imputato, ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato, che il giudice ha conseguentemente ammesso. Il materiale probatorio e' quindi cristallizzato in quello raccolto durante le indagini e documentato come in atti. Va osservato che gli elementi a carico dell'imputato (che peraltro non risulta aver rilasciato alcuna dichiarazione, tantomeno di natura confessoria) risiedono nei risultati della ispezione del suo bagaglio (ove vennero rinvenuti 5 stecchette di hashish del peso di 5 gr) e della perquisizione personale (che porto' al rinvenimento, nei suoi slip, di 4 gr. di marijuana) cui lo stesso venne sottoposto d'iniziativa di militi appartenenti alla Compagnia di Gallipoli, che a tale attivita' particolarmente invasiva (si pensi alla perquisizione negli slip) e limitatrice della liberta' personale furono motivati - stando a quanto indicato nel p.v. di perquisizione - dall'atteggiamento asseritamente sospetto tenuto dall'odierno imputato (del quale peraltro non e' in nessun modo indicato quali atti, atteggiamenti o condotte possano aver dato luogo al sospetto che detenesse sostanze stupefacenti) che, verso le ore 14,00 (ora in cui peraltro e' tutt'altro che rara, in quella stagione, la presenza di persone che si portino in quei luoghi per le attivita' balneari) si aggirava nei pressi del litorale gallipolino. Nel caso concreto, le ragioni della perquisizione e dell'ispezione non sono evincibili dal verbale di p.g., che si risolve in una formula assolutamente non motivata con l'apodittica - e quindi non verificabile - affermazione che l'atteggiamento dell'imputato fosse «sospetto»;

sicche', nell'assenza di ogni concreta indicazione circa le ragioni poste a fondamento dell'esercizio dei poteri di ispezione del bagaglio e di perquisizione personale, queste appaiono essere state eseguite in assenza non solo di una pregressa situazione di flagranza del reato, ma anche in assenza di altri fondati motivi (di cui all'art. 103 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90), apparendo inammissibile ritenere che il giudice debba ritenere la sussistenza dei presupposti di tali atti, solo perche' lo affermi, senza alcuna concreta indicazione o spiegazione, la p.g.. Invero, la situazione di flagranza di reato, che evidentemente si e' manifestata solo dopo la perquisizione, non puo' aver quindi svolto la funzione di preventiva legittimazione di tale atto, che la legge ordinaria (articoli 354 e 356 del codice di procedura penale) e costituzionale (articoli 13 e 14 della Costituzione) le assegnano in deroga al principio generale per cui simili atti, limitando la liberta' personale (e della inviolabilita' del domicilio per quel che attiene alla perquisizione domiciliare), possono essere disposti solo dall'A.G. e nei casi e modi previsti dalla legge;

allo stesso modo, un non meglio specificato «atteggiamento sospetto» non puo' valere a significare la ricorrenza di un fondato motivo atto, ai sensi dell'art. 103 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, a far ritenere il possesso di sostanze stupefacenti. Cio' premesso, va sottolineata la cautela del legislatore costituzionale, che ha assegnato solo all'Autorita' giudiziaria il potere di disporre atti di perquisizione ed ispezione, prevedendo solo in via eccezionale quelli della p.g. ed entro ambiti ben delimitati, fissati dalla legge, e con rispetto delle garanzie di liberta' della persona. I limiti fissati dalla legge si atteggiano, invero, in ragione della previsione costituzionale che li assiste, come invalicabili e di stretta interpretazione;

e qualsiasi interpretazione che, comunque, si risolva in una vanificazione dei limiti posti alla p.g. (ad es., impedendo la verifica circa il rispetto di tali limiti;

o stabilendo l'irrilevanza processuale di tali violazioni) o nella lesione - sia pure mediata - della liberta' personale, appare da rigettarsi. Invero, l'art. 13 della Costituzione (richiamato, quanto a garanzie e forme ivi previste, dall'art. 14 della Costituzione in tema di ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari) prescrive che ogni atto di limitazione della liberta' personale - tra i quali annovera non solo l'arresto o il fermo, ma anche le perquisizioni e le ispezioni personali, sia riservato ad «allo motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»;

riserva di legge e di provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, quindi, cui puo' derogarsi solo per casi eccezionali previsti dalla legge, atteso che la norma prosegue prevedendo che solo «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle eccessive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni efficacia». Ai sensi della norma costituzionale ora considerata, costituiscono quindi restrizioni della liberta' personale - che il Legislatore costituzionale accoglie quindi e tutela in un'accezione particolarmente ampia, ricomprendente tutti i casi in cui il corpo dell'individuo debba sottostare ad attivita' degli organi pubblici - non solo i casi dell'arresto e fermo, ma anche la sottoposizione ad atti di ispezione e perquisizione personale;

a garanzia dell'effettivita' della tutela di tali diritti personali, il Legislatore costituzionale stabilisce in primo luogo che solo la legge puo' e deve indicare i casi ed i modi in cui e' possibile procedere a tali atti, riservando inoltre il potere di disporli all'autorita' giudiziaria, che puo' adottarli solo con provvedimento motivato. I suddetti diritti sono quindi assistiti - a sottolinearne l'importanza nell'assetto democratico dell'ordinamento repubblicano voluto dal Legislatore costituzionale come fondato sulla tutela di quelle liberta' individuali tendenzialmente negate o fortemente compresse dal precedente regime - da un corredo di significative cautele date dalla riserva di legge, dalla riserva del potere giudiziario, dall'obbligo di provvedere con atto motivato. Solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, che spetta alla legge indicare tassativamente, agli organi di pubblica sicurezza (e cioe' alle forze di polizia, che di tali compiti sono titolari unitamente a quelli di polizia giudiziaria) e' attribuito un potere di intervento, provvisorio e soggetto a perdere ogni effetto in caso di mancata convalida da parte dell'A.G. con provvedimento che, sebbene cio' non sia espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi debba anch'esso essere motivato, dato che non vi e' ragione di ritenere che il Legislatore costituzionale, per l'ipotesi di particolare delicatezza costituzionale data della convalida (la cui funzione e' verificare che la p.g. non abbia agito in tali delicatissime materie abusando dei propri poteri, fuori dei casi in cui essi sono loro riconosciuti), abbia voluto esonerare l'Autorita' giudiziaria dalla necessita' di motivare i propri provvedimenti (come peraltro previsto gia' in via generale dall'art. 111 comma 6 della Costituzione). Come si e' accennato, tali garanzie sono estese dall'art. 14 della Costituzione anche al caso delle perquisizioni, ispezioni e sequestri domiciliari, giusta il richiamo che tale norma opera alle garanzie prescritte (dall'art. 13 della Costituzione) per la tutela della liberta' personale;

caso che in questo caso specifico non interessa, ma che si ritiene utile menzionare al fine di sottolineare l'unitarieta' della visione del Legislatore costituzionale in tema di tutela di liberta' fondamentali della persona. L'ipotesi principale ed originaria prevista dalla legge ordinaria a legittimare l'intervento eccezionale delle forze di polizia, e' datala dai casi di flagranza di reato, allorche' gli organi di polizia intervengono in un momento in cui il reato e' in corso di esecuzione, o il reo, subito dopo la commissione del reato, ne reca indosso le tracce, o e' inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altri: casi di evidenza probatoria che, nel giudizio del legislatore, rendono meno pericolosa la deroga ai poteri dell'Autorita' giudiziaria (cfr. sul punto anche Corte di cassazione SS.UU. 39131/2015 che ha anche statuito, in tale linea di pensiero, che la c.d. quasi flagranza rileva solo in quanto le forze di polizia abbiano assistito alla commissione del reato o abbiano direttamente percepito le tracce del reato sulla persona del reo). Non si e' mai dubitato che le ipotesi della flagranza di reato, concorrendo il requisito della pericolosita' dell'autore come segnalata dalla sua personalita' o dalla gravita' del reato (pericolosita' e gravita' presunte nei casi dei piu' gravi delitti di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, e da valutarsi nel concreto nei casi di cui all'art. 381 del...

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