n. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 203 del 2016, proposto dal signor Alvaro Bucci e dall'avv. Paolo Bianco, rappresentati e difesi dal secondo, con domicilio eletto presso Michele Casano in Genova, via Innocenzo IV 5/5;

    Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

    Per l'esecuzione del giudicato sul decreto n. 484/2011 RGVG cron. 724 della Corte d'appello di Genova. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

    Con decreto n. 724 del 21 luglio 2011, emesso nell'ambito del procedimento rubricato sub R.G.V.G. n. 484/11, la Corte d'Appello di Genova ha riconosciuto al sig. Alvaro Bucci il diritto a ricevere l'equo indennizzo per la durata eccessiva di un processo di cui il medesimo e' stato parte, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), contestualmente liquidando la relativa somma, oltre alle spese legali distratte in favore dell'avv. Paolo Bianco, antistatario. Come risulta dalla certificazione depositata, detto decreto e' passato in giudicato. Notificato il titolo esecutivo in data 30.3.2012, risulta altresi' decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall'art. 14 del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 305) quale condizione di procedibilita' delle azioni di esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Con ricorso ex art. 112, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (giudizio di ottemperanza), notificato in data 1 marzo 2016 e depositato il successivo 10 marzo 2016, il sig. Alvaro Bucci e l'avv. Paolo Bianco hanno quindi adito l'intestato Tribunale Amministrativo Regionale per conseguire l'attuazione del decreto della Corte d'Appello di Genova. I ricorrenti hanno altresi' formulato domanda di nomina di un commissario ad acta, cui affidare il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione intimata, in caso di persistenza dell'inadempimento. Si e' costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, eccependo l'improcedibilita' del ricorso. In particolare, l'Amministrazione resistente ha evidenziato che il nuovo art. 5-sexies della legge n. 89/2001 (inserito dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. legge di stabilita' per il 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ha introdotto a favore dell'Amministrazione debitrice un termine dilatorio di sei mesi per effettuare il pagamento delle somme liquidate, termine che non decorre prima che il creditore abbia provveduto ad una serie di adempimenti indicati dal comma 1 del medesimo art. 5-sexies. Inoltre, la difesa erariale ha osservato che il comma 7 dell'art. 5-sexies preclude al creditore di proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio, prima che sia decorso il termine semestrale di cui al sopra citato comma 5. Alla camera di consiglio del 29 settembre 2016 la causa e' stata trattenuta in decisione. Il collegio dubita della costituzionalita' dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 (come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015), per contrasto con gli articoli 3, 24, commi primo e secondo, 111 commi primo e secondo, 113 comma secondo e 117 primo comma della Costituzione. 1. Le disposizioni normative della cui incostituzionalita' si tratta. Le disposizioni normative sospettate di incostituzionalita' sono i commi 1, 4, 5, 7 e 11 dell'art. 5-sexies. Il comma 1 e' cosi' formulato: «Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3». Il comma 4 prevede che «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso». Ai sensi del comma 5, «L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti». Il comma 7 dispone che «Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5...

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