n. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE DI COSENZA Proc. n. 224/2014 Ruolo RE in persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo di esecuzione immobiliare, rubricato in epigrafe, pendente davanti al Tribunale di Cosenza ad istanza del creditore Condominio Palazzo Bilotta nei confronti di Cofone Maria Carmela;

premesso in fatto che - il creditore procedente, in data venticinque luglio duemilaquattordici, ha presentato istanza di vendita ex art. 567, comma 1, del codice di procedura civile;

- decorsi 150 giorni dalla suddetta istanza mediante ricorso, depositato in cancelleria in data ventidue dicembre duemilaquattordici, detto creditore ha dedotto quanto segue: a) ha temporeggiato nel richiedere la predisposizione della documentazione ipocatastale di cui all'art. 567, comma 2 del codice di procedura civile a cagione della pendenza di trattative di bonario componimento della controversia esecutiva;

  1. sennonche' e stato, di recente, contattato dall'Agenzia incaricata di acquisire e predisporre la certificazione sostitutiva la quale lo ha informato di non essere in grado, atteso l'ingente carico di lavoro della Conservatoria di Cosenza ed a causa del ridotto personale a sua disposizione, di poter fornire la necessaria documentazione entro il termine di cui all'art. 567 del codice di procedura civile (120 giorni);

    - in forza delle evidenziate circostanze, sostanzialmente Idonee secondo il tribunale a giustificare un differimento del termine, ha proposto richiesta di proroga del termine di 120 giorni previsto per il deposito della documentazione ipocastatale che a suo avviso - tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali - sarebbe scaduto il giorno sette gennaio duemilaquindici;

    - con provvedimento di diniego steso in calce al suddetto ricorso il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza del ventotto aprile duemilaquindici per adottare i provvedimenti previsti all'ultimo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile;

    - all'udienza su indicata il creditore procedente ha invocato la revoca del rigetto della istanza sostenendo che, secondo il diritto vivente, il termine di cui all'art. 567 del codice di procedura civile e' assoggettato alla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. sentenza n. 18652/2013 pronunciata dalla Terza Sezione della Suprema Corte in relazione a tutti i termini previsti dal codice di rito nel Terzo Libro del codice di procedura civile) e pertanto il Giudice avrebbe dovuto considerare tempestiva la richiesta di proroga avanzata prima della scadenza del termine;

    tenuto conto del seguente quadro normativo il capoverso dell'art. 567 del codice di procedura civile dispone quanto segue: «il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;

    tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarne attestante le risultanze delle visure catastali e del registri immobiliari»;

    il successivo comma dispone inoltre quanto segue: «il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e richiesta o non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati»;

    l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, recante «sospensione dei termini processuali nel periodo feriale», nei testo vigente alla data del ventidue dicembre duemilaquattordici, dispone quanto segue: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo»;

    l'art. 3 della legge...

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