n. 139 SENTENZA 8 maggio - 2 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 5;

15, commi 1, 2, lettera d), e 5;

16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 10 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2016, iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso n. 65 del 2016, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimita' costituzionale avente ad oggetto gli artt. 7, comma 5;

15, commi 1, 2, lettera d), e 5;

16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale). In particolare, l'art. 7, comma 5, e' impugnato per violazione degli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.;

l'art. 15, commi 1, 2, lettera d), e 5, per violazione degli artt. 81, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.;

l'art. 16 per violazione degli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. 1.1.- L'art. 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. Al comma 5 statuisce che «[l]e regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB». A parere della Regione Veneto, quanto disposto dall'ultimo periodo solo all'apparenza afferirebbe alla funzione del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, assegnata dall'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. alla competenza esclusiva statale, in quanto trascenderebbe tale ambito materiale determinando una lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di agricoltura e organizzazione amministrativa regionale. Infatti, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale andrebbe intesa come «un mero potere legislativo di coordinamento» (sentenza n. 271 del 2005), di tipo tecnico e il cui esercizio, comunque, non potrebbe comprimere la competenza regionale nella disciplina e gestione di una propria rete informativa. Al contrario, la disposizione impugnata - sostiene sempre la Regione Veneto -, lungi dal limitarsi al coordinamento suddetto, prevederebbe, in caso di mancata intesa tra le parti, la surrogazione del sistema informativo statale a quelli regionali. Per effetto di tale forma impropria di "sanzione", la Regione si vedrebbe costretta a esercitare le proprie competenze amministrative in materia di agricoltura e di acquacoltura biologiche secondo le modalita' procedimentali predisposte dallo Stato, il che - oltre a violare l'art. 117, quarto comma, e l'art. 118 Cost. - contrasterebbe con il canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., modificando le modalita' di esercizio della pubblica potesta', senza ragioni idonee a giustificare tale scelta e rischiando di ingenerare effetti negativi in termini di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa regionale. Inoltre tale surrogazione forzosa di sistemi procedimentali informatici produrrebbe anche maggiori spese derivanti dal passaggio da un sistema informativo ad un altro, con conseguente violazione degli artt. 81 e 119 Cost. Sarebbe infine irragionevole - sempre a parere della ricorrente - collegare un effetto surrogatorio automatico in danno delle Regioni al mancato raggiungimento di un'intesa con lo Stato, il quale potrebbe dipendere da un dissenso unilaterale espresso da parte del Governo o da ragioni puramente tecniche (legate anche alla brevita' del termine previsto). Peraltro, la forma di raccordo disciplinata dalla disposizione impugnata, pur essendo qualificata in termini di intesa, si presenterebbe come altamente insufficiente, in quanto non e' prevista alcuna ulteriore forma di concertazione atta a superare le ragioni del mancato accordo. Dal che deriverebbe altresi' la lesione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 1.2.- L'art. 15, commi 1 e 2, lettera d), e 5, della legge n. 154 del 2016 violerebbe, a parere della ricorrente, gli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. nonche' il principio di leale collaborazione. La disposizione, al primo comma, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati, fra l'altro, al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma successivo, nell'elencare i principi e criteri direttivi che il Governo e' tenuto ad osservare nella predisposizione di tali decreti legislativi, indica, tra gli altri, la «riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale» prevedendo i seguenti indirizzi: «l'introduzione di un modello organizzativo omogeneo, l'uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali e l'uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli». Secondo la Regione Veneto, cio' andrebbe ben oltre i limiti afferenti all'esplicitata finalita' di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, finalita' che peraltro parrebbe essere contraddetta dalla disposizione stessa. Quest'ultima, infatti, tenderebbe a realizzare un livellamento organizzativo, procedurale e di spesa tra i diversi sistemi regionali, determinando l'effetto distorsivo per cui, ove essi presentino caratteristiche di eccellenza sotto il profilo organizzativo, gestorio e finanziario, come nel caso della Regione Veneto, sarebbero costretti ad adeguarsi comunque ai nuovi parametri previsti dalla legislazione statale, pur ove "qualitativamente" inferiori, con la conseguente lesione in termini non solo di efficienza amministrativa, ma anche sotto il profilo economico-finanziario, con violazione dunque sia del principio di buon andamento di cui all'art. 97...

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