n. 139 SENTENZA 23 maggio - 14 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita', programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 febbraio-3 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 29 febbraio 2016 e depositato il successivo 3 marzo (reg. ric. n. 7 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita', programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le disposizioni impugnate si inseriscono nel testo della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiungendo nuove previsioni. L'art. 88 impugnato, che inserisce un comma 8-bis nell'art. 16 della legge regionale n. 29 del 1994, permette, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio, con esclusione delle zone indicate dal comma 1. Il ricorrente osserva che, in base all'art. 10, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i periodi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono stabiliti con i piani faunistico-venatori provinciali. La normativa statale, che esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prescriverebbe percio' di adottare a tal fine il piano faunistico-venatorio, non consentendo il ricorso alla legge-provvedimento. Inoltre non sarebbero permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia in un periodo di chiusura dell'attivita' venatoria. L'art. 89, comma 1, che aggiunge un comma 1-bis all'art. 18 della legge regionale n. 29 del 1994, consente a chi abbia optato per una delle forme di caccia indicate dal comma 1 di esercitare la caccia, a certe condizioni, per quindici giorni anche in una delle altre forme. Il ricorrente rileva che l'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 impone, invece, di praticare la caccia esclusivamente in una delle tre forme indicate, e anche in questo caso esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). L'art. 92 sostituisce l'art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994. In particolare, il nuovo comma 9 permette di recuperare i capi feriti facendo uso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT