n. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2015, proposto da: «Impredil» s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Lentini, C.F. LNTGNN55B11C286P, e Anna Rita Perrone, C.F. PRRNRT76H47D423U, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosalba Genna in Palermo, via Siracusa, n. 30;

Contro Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, e' domiciliato per legge;

Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per delibera della giunta municipale n. 515 del 2 dicembre 2015 e mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesco Vasile, C.F. VSLFNC65C28C286F, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vito Scalisi in Palermo, via Catania, n. 15. Per l'annullamento: del decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' del 12 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana, parte I, n. 34 del 21 agosto 2015, avente ad oggetto «Modalita' applicative e di controllo del pagamento dei canoni dovuti per le attivita' di estrazione dei giacimenti minerari di cava (ex art. 83 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9)»;

dell'avviso di pagamento prot. n. 34873 del 19 ottobre 2015, notificato il 23 ottobre 2015, con cui il Distretto minerario di Palermo, ha chiesto il pagamento di un canone di €

10.000,00, da versarsi quanto a 5.000,00 alla Regione Siciliana e quanto ai restanti 5.000,00 al Comune di Castelvetrano;

di tutti gli atti successivi e connessi, anche se non conosciuti. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita';

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Castelvetrano;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1459 del 21 dicembre 2015;

Vista l'ordinanza del CGA n. 202 del 17 marzo 2016;

Vista la memoria dei ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Con ricorso, notificato il 30 ottobre 2015 e depositato il 26 novembre successivo, la societa' «Impredil» s.r.l., premesso di gestire una cava di calcarnite tufacea a Castelvetrano, esponeva che l'art. 12 della legge regionale siciliana n. 9 del 15 maggio 2013 aveva innovato la disciplina di settore relativa all'attivita' di estrazione di giacimenti minerari di cave, prevedendo il pagamento di un canone di produzione. Tale canone era stato commisurato «alla quantita' di minerale», ovverosia alla c.d. «resa della cava», che si otteneva sottraendo il volume inutilizzabile dalla quantita' di «materiale» estratto. A distanza di appena due anni era, pero', intervenuta la legge regionale siciliana n. 9 del 7 maggio 2015, contenente disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 15 maggio 2015, il cui art. 83 aveva interamente riformulato tale disposizione nei termini di seguito riportati relativamente alle parti di interesse: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' dovuto un canone di produzione annuo che e' commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Esso e' ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi autorizzati riportati nelle seguenti tabelle (...). 3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalita' applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. 4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati piu' comuni, la quota del 50 per cento e' ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune. 5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse e' riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attivita' estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali. 6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9...

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