n. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8540 del 2016, proposto dai signori: Pasquale Mancuso, Satta Maurizio, Celotto Ferdinando, Del Giudice Alessandro, Peragine Giovanni, Palladino Saverio, Colasuonno Francesco, Giuliani Michele, Rella Giuseppe, Sciacovelli Nicola, Liantonio Vito, Tetro Rocco, Parrulli Giovanni, Tetro Nicola, De Paola Giacomo, Stallone Giuseppe, Lauciello Giuseppe, Savino Domenico, Regina Giuseppe, Miracolo Carmine, Orgera Pio Giorgio, Ambrosini David, Giordani Aldo, Badalone Vittorio, Tarsi Roberto, Balestrieri Ferdinando, Sorrentino Giuseppe, Sorbo Luca, Molfetta Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Foggia e Luca Strazzullo e domiciliati ex lege (art. 25, comma 1, lettera «a» cod. proc. amm.) presso la Segreteria della III sezione del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

    Contro Ministero della difesa, Ministero della salute, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    Sul ricorso numero di registro generale 8541 del 2016, proposto dai signori: Franco Minucci, Barbato Nino, Roccella Antonio, Facciuto Antonio, Facciuto Michele, Depaola Francesco, Stallone Michele, Legrottaglie Angelo Antonio, Falcicchio Vito, Falcicchio Domenico, Sinisi Angelantonio, Consalvi Augusto, Vitiello Brunello, Cianci Potito, Setth Massimiliano, Del Giudice Antonio, Troisi Sergio, Corsano Luciano, Gregori Antonio, Iadevaia Angelo, De Luca Francesco, Improta Ciro, Luongo Federico, Fabiani Marco, Lucarelli Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Strazzullo e Francesco Foggia e domiciliati ex lege presso la Segreteria della III sezione del Tar del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

    Contro Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 8540 del 2016: del decreto emesso in data 25 marzo 2016, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 155 del 5 luglio 2016 recante «Criteri e modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale gia' appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della Associazione Italiana della Croce Rossa», nonche' di ogni atto presupposto, connesso o collegato, fra cui i provvedimenti individuali di congedo, non meglio conosciuti;

    quanto al ricorso n. 8541 del 2016: del medesimo decreto emesso in data 25 marzo 2016, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 155 del 5 luglio 2016, nonche' di ogni atto presupposto, connesso o collegato, fra cui i provvedimenti individuali di congedo, non meglio conosciuti;

    Visti i ricorsi e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Achille Sinatra e uditi per la parte ricorrente gli avvocati F. Foggia e L. Strazzullo, nonche' per l'Amministrazione resistente l'avvocato dello Stato P. De Nuntis solo nella chiamata preliminare;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto Con due successivi ricorsi (nn. 8540/16 e 8541/16, entrambi notificati il 21 luglio 2016) numerosi appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, nonche' per la semplificazione e la pubblica amministrazione) in data 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repbblica italiana - Serie generale - n. 155 del 5 luglio 2016, recante «Criteri e modalita' di equiparazione fra livelli di inquadramento del personale, gia' appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della Croce Rossa Italiana», con fissazione della data di collocamento in congedo del personale in questione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa - C.R.I. - a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);

    parimenti, erano resi oggetto di impugnativa «ogni atto presupposto ... o comunque collegato», ivi compresi i pareri del Ministero dell'economia (nota n. 7124 del 21 settembre 2015), del Ministero della difesa (nota n. 36224 del 23 settembre 2015) e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (note nn. 54978 del 30 settembre 2015;

    note DICA 13536 del 23 giugno 2016 e 11614 del 31 maggio 2016), oltre ai conseguenti provvedimenti individuali di congedo, di estremi ancora non conosciuti. Quanto sopra, nel contesto di una disposta trasformazione organizzativa dell'Ente, con liquidazione del soggetto pubblico e istituzione di un'Associazione privata, destinata a conservare dell'originario Corpo militare solo un nucleo di volontari non retribuiti. In entrambe le impugnative (anche se non con identico ordine) si prospettano le seguenti argomentazioni difensive: 1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

    eccesso di potere per contrasto fra atti interni ed esterni;

    illogicita' manifesta, tenuto conto delle ragioni (eventi calamitosi degli anni '80), che avevano indotto il legislatore ad istituire un ruolo speciale di personale militare ad esaurimento, che non potrebbe venire meno per la mera trasformazione dell'ente pubblico in associazione di diritto privato, tenuto conto del fatto che l'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 indica fra le attivita' dell'associazione quella di «continuare a svolgere, in tempo di pace e in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasioni di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale». Permanendo, infatti, le ragioni di servizio che avevano condotto all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui trattasi, non si sarebbe potuta disporre la cessazione dall'impiego militare del personale ricorrente;

    2) Violazione del codice di ordinamento militare;

    eccesso di potere per contrasto fra atti esterni, in quanto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012 - disponendo il collocamento in congedo ex lege dell'intero personale militare - introdurrebbe per quest'ultimo una tipologia di cessazione dal servizio estranea ad ogni ipotesi tipica prevista dal predetto codice, senza abrogazione dello stesso e senza deroga formale;

    3) Violazione degli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione;

    violazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione;

    sviamento, in quanto la cessazione dell'ente pubblico non economico Croce Rossa Italiana e l'istituzione dell'omonimo ente morale di diritto privato non avrebbe dovuto comportare cessazione dal servizio del personale militare, potendo quest'ultimo passare ad altre strutture dello Stato ad ordinamento militare, ovvero permanere nel ruolo militare ad esaurimento della stessa C.R.I., di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 178/2012. Quanto sopra, in conformita' a quanto avvenuto in occasione della smilitarizzazione di altri Corpi, come quelli della Polizia Penitenziaria e della Guardie di pubblica Sicurezza, al cui personale, che non intendesse transitare nel ruolo civile, era stata consentita la permanenza in ruoli ad esaurimento degli ufficiali e dei sottufficiali (leggi 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25 e legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36). Nel caso di specie, al personale interessato non e' accordata alcuna...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT